Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27577 del 02/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 02/12/2020), n.27577
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2998-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati
EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO,
ESTER ADA VITA SCIPLINO;
– ricorrente –
contro
P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE
FLAMINIO 28, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ERRANTE, che lo
rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 763/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 11/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA
DE FELICE.
Fatto
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Palermo, a conferma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, ha dichiarato l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio da parte dell’Inps alla gestione separata di P.S., avvocato iscritto all’albo professionale ma non anche alla cassa di previdenza ed assistenza, perchè esonerato in base al regolamento della cassa a versare il cd. contributo soggettivo per aver conseguito, nell’anno 2010, redditi da attività libero professionale inferiori al limite fissato dal Comitato dei delegati;
la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo; P.S. ha depositato procura al solo fine di partecipare all’adunanza camerale, ed ha depositato memoria in prossimità della stessa;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’istituto ricorrente deduce “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 26-31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. con modificazioni nella L. n. 111 del 2011, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, modificato dal D.Lgs. n. 344 del 2003, della L. n. 576 del 1980, artt. 10,11 e 22, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 10”;
contesta l’interpretazione del quadro normativo proposta della Corte territoriale, prospettando che P.S., sebbene non tenuto ad iscriversi alla cassa professionale di previdenza ed assistenza, sarebbe comunque obbligato ad iscriversi e versare i contributi alla gestione separata sul reddito prodotto nel 2010 per l’attività forense esercitata, sia pure in modo non abituale;
il motivo è fondato;
questa Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui i liberi professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi alle casse di previdenza professionali, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in quanto secondo la ratio della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (Così Cass. n. 30344 del 2017; Cass. n. 32166 del 2018);
in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, che deciderà anche in merito alle spese del presente giudizio;
in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020