Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27576 del 30/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 30/12/2016, (ud. 09/12/2016, dep.30/12/2016),  n. 27576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

R.L., elettivamente domiciliata in Roma, via Ludovisi 35,

presso lo studio dell’avv. Mario Giuseppe Ridola, che la rappresenta

e difende, per procura speciale a margine del ricorso, con l’avv.

Petrucci Claudio (claudiopetrucci.ordineavvocatimodena.org), e

dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al

fax n. (OMISSIS) e alla p.e.c.

mariogiusepperidola.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

nei confronti di:

V.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Gaetano

Donizetti 7, presso l’avv. Pasquale Frisina

(pasqualefrisina.ordineavvocatiroma.org), dal quale è rappresentato

e difeso, per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2457/14 della Corte di appello di Bologna,

emessa il 14 novembre 2014 e depositata il 4 dicembre 2014, n. R.G.

118/2015.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Nel corso del giudizio per separazione i coniugi R.L. e V.F. addivenivano ad un accordo per separazione consensuale. Tale accordo prevedeva: 1) rinuncia dei coniugi ad ogni reciproco mantenimento; 2) affidamento dei figli alla madre con regolamentazione del diritto di visita del padre; 3) obbligo del V. di versare alla R. un contributo “ordinario” al mantenimento dei figli nella misura di 258,21 per ciascun figlio; 4) rinunzia della R. all’assegnazione della casa familiare con diritto del V. a rientrarne in possesso; 5) obbligo del V. di pagare alla Sig.ra R. un’ulteriore somma per il mantenimento dei figli come specifico contributo alle spese locatizie a cui essi con la madre sarebbero andati incontro con la rinunzia della casa familiare, commisurata in Euro 258,23 fino al ventunesimo anno del figlio Leonardo e in ulteriori 154,94 Euro che le parti avrebbero potuto ridiscutere dopo tre anni dal rilascio della casa familiare.

2. A distanza di circa tre anni da tale accordo, il Sig. V. agiva davanti al Tribunale di Modena al fine di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo che i figli fossero affidati alternativamente al padre e alla madre per periodi successivi di due mesi ciascuno, durante i quali ognuno di essi li avrebbe autonomamente mantenuti, senza obblighi reciproci di versamento di alcuna somma a titolo di contributo di mantenimento e, quindi, con totale elisione di quanto pattuito tre anni prima.

3. Si costituiva in giudizio la Sig.ra R.. Non si opponeva alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma insisteva per la conferma delle precedenti condizioni economiche. Chiedeva, inoltre l’elevazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli sino a 400 per ognuno con l’aggiunta di ulteriori Euro 600,00 quale contributo alle spese di abitazione dei figli stessi, a fronte dei circa Euro 415,00 in precedenza pattuiti.

4. Il Tribunale di Modena con sentenza non definitiva n. 358/2009 dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con sentenza definitiva n. 1574/2013, dava atto che non vi era luogo a provvedere sull’affidamento della prole, essendo entrambi i figli divenuti maggiorenni nelle more del processo e che, del pari, non vi era luogo a provvedere sull’assegnazione della casa coniugale, non più utilizzata da svariati anni come abitazione della prole, convivente con la madre in altro immobile condotto in locazione. Stabiliva, quindi a) che il Sig. V. versasse alla Sig.ra R. la somma di Euro 350,00 mensili per ciascun figlio a titolo di contributo per il loro mantenimento, a far data dall’1.01.2014 e fino al raggiungimento dell’indipendenza economica degli stessi, oltre al 50% delle spese straordinarie; b) che il Sig. V. versasse alla Sig.ra R. un assegno di divorzio della somma di Euro 500,00 mensili, a far data dall’1.01.2014. Condannava il Sig. V. al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.000,00. La ratio posta alla base della decisione di attribuzione di un assegno divorzile veniva indicata nel costo abitativo che la Sig.ra R. si era trovata a sostenere in seguito alla rinuncia all’assegnazione della casa familiare e il venir meno, in ragione del divorzio, dell’efficacia degli accordi di separazione che prevedevano il pagamento a carico del Sig. V. delle somme di Euro258,23 ed Euro 154,94 a questo titolo.

5. Con ricorso depositato il 15.05.2014, il Sig. V. impugnava la sentenza davanti al Tribunale di Bologna per quanto riguarda il capo relativo all’assegno di divorzio in favore dell’ex moglie, denunciando un vizio di ultrapetizione. Chiedeva, inoltre, che l’assegno di mantenimento in favore dei figli venisse versato direttamente a questi nonchè la riforma del capo relativo alle spese in ragione della soccombenza sostanziale della R. nel giudizio di primo grado.

6. Si costituiva in giudizio la Sig.ra R. e chiedeva la conferma dell’impugnata sentenza circa la corresponsione dell’ulteriore importo mensile di Euro 500,00. Avanzava, inoltre, appello incidentale condizionato chiedendo che il complessivo mantenimento in favore dei figli fosse aumentato rispetto a quanto già riconosciuto dal Tribunale in misura tale da tener conto anche del ricordato fabbisogno abitativo o in ulteriore subordine che le venisse riassegnata la casa familiare.

7. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 2457/2014 – in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Sig. V. e accertata la nullità della sentenza n. 1754/2013 del Tribunale di Modena limitatamente alla statuizione del versamento a carico del Sig. V. dell’assegno divorzile revocava l’assegno divorzile respingendo altresì l’appello incidentale della R.. Rigettava la domanda del V. di poter provvedere al pagamento diretto ai figli dell’assegno di mantenimento. Infine, condannava la Sig.ra R. alla restituzione delle somme percepite in forza della sentenza del Tribunale e al pagamento dei due terzi delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, determinati in complessivi C 7.204,50.

8. R.L. propone ricorso per Cassazione avverso tale sentenza, affidandosi a due motivi:

a) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 115 – 115 quater – 155 quinques, ora artt. 337 ter – 337 sexies – 337 septies c.c., in relazione alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, artt. 5 e 6) in ordine al rigetto della domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento a favore dei figli che tenga conto del costo abitativo da essa sostenuto a loro vantaggio dopo la rinuncia dell’assegnazione della casa familiare.

b) Ai sensi e agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 115 – 115 quater – 155 quinques, ora artt. 337 ter – 337 sexies – 337 septies c.c., in relazione alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, artt. 5 e 6) in ordine alla condanna della ricorrente alla restituzione delle somme percepite in forza della sentenza di primo grado.

9. Si difende con controricorso V.F..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che

9. Il ricorso presenta profili che meritano di essere discussi in pubblica udienza.

PQM

La Corte rimette la causa alla prima sezione per la discussione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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