Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27576 del 21/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 27576 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 17160-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
COTRAPA 2000 COOPERATIVA A R.L.C.F. 01215640788, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n.287, presso lo

studio

dell’avvocato ANTONIO IORIO, rappresentata e difesa dagli avvocati
FRANCESCO FALCONE, e GIUSEPPE FALCONE;

controricorrente

avverso la sentenza n. 66/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CALABRIA, depositata il 20/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA I0FRIDA.

Data pubblicazione: 21/11/2017

Fatti di causa
[‘Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a
due motivi, nei confronti della Cotrapa 2000 Società Cooperativa a
r.l. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 66/01/2016,
depositata in data 20/01/2016, con la quale – in controversia

IRES dovuta in relazione all’anno d’imposta 2005 – è stata
confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso
della contribuente.
In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile, ai
sensi degli artt.53, comma 2, e 22 d.lgs. 546/1992, il gravame
dell’Agenzia delle Entrate,

“per omesso deposito, nel termine di

legge, della ricevuta di spedizione, eseguita per posta
raccomandata”, deposito che doveva essere effettuato, in sede di
costituzione dell’appellante,

“nel termine di trenta giorni dalla

spedizione a mezzo posta dell’atto da parte del mittente’ (e non
dalla ricezione del ricorso da parte del destinatario), non essendo
equipollenti a tale atto né l’avviso di ricevimento della raccomandata

“il

documento, eventualmente prodotto dall’Agenzia delle

Entrate”, riportante l’elenco delle spedizioni effettuate dall’Agenzia,
in assenza di certificazione della Posta sulla data di consegna
dell’atto per la spedizione.
A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti; la controricorrente ha depositato memoria
ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza co:
motivazione semplificata.

RAGIONI della DECISIONE
1.La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della
sentenza, ex art.360 n. 4 c.p.c., per motivazione apparente, in
violazione dell’ art.132 c.p.c., avendo i giudici della C.T.R.
erroneamente ritenuto che l’Ufficio avesse omesso di depositare la
ricevuta di spedizione dell’atto di appello, malgrado l’Ufficio avesse
Ric. 2016 n. 17160 sez. MT – ud. 28-09-2017
-2-

concernente l’impugnazione di avviso di accertamento emesso per

depositato, unitamente all’atto di appello, “la ricevuta di accettazione
per la spedizione

della raccomandata”, come da attestazione della

Segreteria della stessa C.T.R., in questa sede depositata.
2.

Il motivo è infondato, non vertendosi in ipotesi di omessa

motivazione o motivazione apparente (e la controricorrente in
memoria ha dedotto come l’Agenzia delle Entrate abbia presentato

3.

La stessa ricorrente, con il secondo motivo, lamenta, poi, la

violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., degli artt.53,
comma 2, e 22, comma 1, del d.lgs. 546/1992, avendo i giudici della
C.T.R. errato nel ritenere necessario, a pena di inammissibilità
dell’appello, il deposito della ricevuta della spedizione postale
dell’atto, ai fini della verifica della tempestività sia dell’impugnazione,
sia della costituzione in giudizio dell’appellante, laddove, invece, da
un lato, il termine di trenta giorni ivi previsto, per la costituzione,
deve farsi decorrere, anche in caso di notificazione a mezzo del
servizio postale e non tramite ufficiale giudiziario, dalla data di di
ricezione del ricorso, e, dall’altro lato, è di norma idoneo ad
assolvere alle funzioni proprie dell’avviso di spedizione (data di
spedizione, per quanto interessa) l’avviso di ricevimento del plico.
Nella specie, secondo la ricorrente l’atto era stato, oltretutto,
ricevuto entro il termine di scadenza per impugnare la decisione di
primo grado.
2. La censura è fondata.
Questa Corte a Sezioni Unite, nelle recenti sentenze nn. 13452 e
13453 del 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione
dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale,
che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio dei
ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione ;lei
servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione
diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte dei
destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla
ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o
Ric. 2016 n. 17160 sez. MT – ud. 28-09-2017
-3-

altresì ricorso per revocazione dinanzia alla C.T.R. della Calabria).

dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del
servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al
momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla
ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi
l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione,
purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia

ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso
di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria
che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in
mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o
comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di
ricevimento può essere superata, ai tini della tempestività detla
notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico
sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di
decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.

In

particolare, nella controversia definita con la pronuncia n.
13452/2017, la Corte ha rilevato che, sebbene gli avvisi di
ricevimento prodotti dall’appellante, recanti

“data di spedizione

semplicemente manoscritta e non asseverata dall’Ufficio postale”,
sarebbero stati “di per se stessi non idonei ad assolvere la medesima
funzione probatoria, ai fini del riscontro della tempestività degli
appelli, che la legge assegna alle ricevute di spedizione non prodotte
dal fisco”, la tempestività degli appelli riuniti non poteva neppure
venire in discussione, emergendo la stessa, comunque, dalla
ricezione delle raccomandate postali, avvenuta entro il termine
legge dell’art.327 c.p.c., con la conseguente certezza della
tempestiva (anteriore) consegna del plico all’Ufficio postale da parte
del notificante per l’inoltro al destinatario (c.d “prova di resistenza”).
La controricorrente, in memoria, ha lamentato che, in ogni caso,
l’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata postale non è stato
“ritualmente” prodotto dall’Agenzia delle Entrate in secondo grado,
unitamente all’atto di appello, in violazione delle prescrizioni di cui

Ric. 2016 n. 17160 sez. MT – ud. 28-09-2017
-4-

asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica

all’art.24 comma 1 d.lgs. 546/1992 (che impone la necessaria
elencazione dei documenti “allegati”) e 74 disp.att.c.p.c..
Ora, quand’anche l’avviso di ricevimento della raccomandata,
contenente l’appello, inviata a mezzo posta dall’Ufficio erariale,
possa essere ritenuto un documento “allegato”, soggetto alle
prescrizioni di cui alle norme invocate (trattandosi di documento

processuale), deve rilevarsi che, per giurisprudenza consolidata di
questo giudice di legittimità (Cass. 5671/2010; Cass.434/2007;
Cass. 11088/2004; Cass.18913/2004; Cass. 527/2002), l’obbligo di
elencazione dei documenti rappresenta una mera irregolarità formale
che deve essere tempestivamente contestata dalla controparte
(Cass. 5671/2010: “Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. cod. proc.
civ., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in
giudizio devono essere elencati nell’indice del fascicolo e sottoscritti
dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno
depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle
altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel
relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la
conseguenza che l’inosservanza di tali adempimenti, rendendo
irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di
utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli,
sempreché la controparte legittimata a far valere le irregolarità non
abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche
implicitamente, il deposito della documentazione, giacché, ove non
sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (da
effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all’atto o alla
notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del
contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette ad assicurare”),
circostanza questa neppure prospettata.
La decisione della C.T.R. non risulta pertanto conforme ai suddetti
principi di diritto, essendosi fermata al rilievo, ritenuto preliminare
ed assorbente, del Mancato deposito della ricevuta di spedizione
della raccomandata postale.
Ric. 2016 n. 17160 sez. MT – ud. 28-09-2017
-5-

attinente comunque alla rituale instaurazione del rapporto

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo
motive del ricorso, respinto il primo, va cassata la sentenza
impugnata con rinvio alla C.T.R. della Calabria, in diversa
composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle
spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

C.T.R. della Calabria in diversa composizione, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, il 28/09/2017.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA