Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27576 del 10/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27576 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 116-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 636339100, in persona del
Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
SORBELLO SIMONE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall’avvocato TARANTO VINCENZO giusta procura a
margine del controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 316/34/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE

511.°

5.5

Data pubblicazione: 10/12/2013

DISTACCATA di CATANIA del 5/07/2012, depositata
1’01/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

Ric. 2013 n. 00116 sez. MT – ud. 28-11-2013
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Sicilia — Catania 316/34/12 del 1° ottobre 2012 che, ha rigettato
l’appello dell’Ufficio ribadendo che il sig. Sorbetto ha diritto al rimborso del 90% quanto versato
per IRPEF per gli anni 1990-1992.

3. Il ricorso deve essere respinto.
Invero come ampiamente argomentato dalla sentenza di questa Corte n. 20641 del 1° ottobre 2007
(ripresa in numerose ordinanze della sesta sezione, tanto da divenire jus receptum), il condono
previsto dal comma 17° dell’alt 9 della legge 289/2002 risponde ad una logica del tutto particolare
e diversa rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria. Si tratta infatti di una disposizione che
riguarda periodi temporali remoti e che mira a indennizzare in qualche misura coloro che sono stati
coinvolti in eventi calamitosi (nel caso di specie il sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha
interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3
dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990)
Non sono perciò pertinenti le argomentazioni della Agenzia relative al fatto che normalmente le
sanatoria non comportano mai la possibilità di ottenere rimborsi dallo Stato; trattandosi di
disposizione di carattere particolare.

4. Deve anche essere respinta l’eccezione di decadenza sollevata dalla Amministrazione Finanziaria
in riferimento all’art. 38 del DPR 602/1973 in quanto la pretesa in questione trae origine nei suoi
attuali termini dalla legge è l’art.36 bis aggiunto è l’art.36 bis D.L. 248/07, aggiunto dalla legge di
conversione n.31 del 28/2/2008 (essendo in precedenza solo possibile un rimborso del 70%). Non
solo, attraverso un complesso di interventi legislativi è stato via via prorogato e definitivamente
fissato al 31 marzo 2008 il termine per ricorrere alla sanatoria in questione
Stante la complessità della controversia si ritiene opportuno compensare le spese.

PQM
La Corte rigetta il ricorso. . Compensa le spese della presente fase del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 28 novembre 2013

DEPOWAIO 114 CANCOARIA

Oggetto: benefici per le province colpite dal sisma del 1990- applicazione
itIReg. Gen. 116/2013
RICORRENTE: AGENZIA ENTRATE
INTIMATO: Simone Giuseppe Sorbello

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