Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27576 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 02/12/2020), n.27576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1915-2019 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato STEFANO DRADI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 472/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, ha accolto il ricorso dell’Inps avverso l’opposizione ad avviso di pagamento proposta da G.A., avvocato iscritto all’albo svolgente in maniera non abituale attività libero professionale, per il versamento alla gestione separata dei contributi per i redditi percepiti nell’anno 2009;

la Corte territoriale ha respinto inoltre l’eccezione di prescrizione proposta dall’appellata, affermando che alla data di ricevimento dell’intimazione di pagamento del 30 giugno 2015, il credito dell’Inps non era ancora prescritto, stante la decorrenza del dies a quo della prescrizione dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2009, venuta a scadenza il 30 settembre dell’anno successivo;

la cassazione della sentenza è domandata da G.A. sulla base di tre motivi;

l’Inps ha depositato tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 29-30, e art. 3, comma 9, del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, e del D.M. Lavoro 24 novembre 1995, anche in relazione all’art. 2935 c.c.”;

denuncia l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale nell’affermare che il dies a quo della prescrizione estintiva decorra dal termine di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi e non dalla data dalla quale i contributi dovevano essere versati (16 giugno 2010), rilevando che la richiesta di pagamento da parte dell’Inps era giunta quando il credito era ormai prescritto;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2 commi 25-26, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011”;

censura l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale il contributo integrativo versato dalla ricorrente alla cassa forense non sarebbe sufficiente ad escludere l’obbligo di iscrizione alla gestione separata;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 10, in relazione al messaggio INPS del 15 gennaio 2014, n. 821”;

la sentenza gravata avrebbe determinato l’importo delle sanzioni nella misura prevista dall’art. 116, indicato in epigrafe, senza tener conto dell’indicazione proveniente dall’istituto previdenziale di ridurne l’ammontare applicando il tasso degli interessi legali;

il primo motivo è fondato;

la doglianza di erronea individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione da parte della Corte territoriale merita accoglimento, atteso che, come affermato da questa Corte, esso coincide con la data di scadenza dei contributi e non già con quella di presentazione della dichiarazione dei redditi, mera dichiarazione di scienza e non presupposto del credito (cfr. in proposito Cass. n. 27950/2018; Cass. n. 19403/2019);

il secondo motivo è infondato;

questa Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui i liberi professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi alla cassa professionale, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in quanto secondo la ratio della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (Così Cass. n. 30344 del 2017; Cass. n. 32166 del 2018);

per effetto della decisione sul primo motivo, il terzo risulta assorbito;

in definitiva, accolto il primo motivo, rigettato il secondo e assorbito il terzo, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa davanti alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per quanto riguarda le spese di questo giudizio;

in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA