Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27575 del 30/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 30/12/2016, (ud. 09/12/2016, dep.30/12/2016),  n. 27575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in Roma, presso lo

studio dell’avv., rappresentato e difeso, per procura in calce al

ricorso, dall’avv. che dichiara di voler ricevere le comunicazioni

relative al processo al fax n. e alla p.e.c.;

– ricorrente –

nei confronti di:

A.R., elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio

dell’avv., rappresentata e difesa, per procura in calce al

controricorso, dall’avv. che dichiara di voler ricevere le

comunicazioni relative al processo alla p.e.c. e al fax n.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. della Corte di appello di, emessa il e

depositata il, n. R.G..

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

Con ricorso del 28 luglio 2010, R.G. domandava al Tribunale di Lucca di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Lucca con A.R. il (OMISSIS) e, in relazione all’assegno divorzile richiedeva l’accertamento dell’insussistenza del diritto dell’ A..

Si costituiva la resistente la quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e proponeva riconvenzionale al fine di ottenere un assegno divorzile di almeno Euro 550,00 da porre a carico del R., deducendo la propria condizione di disoccupata e l’onere di mantenere i due figli con lei conviventi.

Il Tribunale, con sentenza n. 25/2013 dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e poneva a carico di R.G. un assegno divorzile di Euro 450,00 mensili. Rilevava il Tribunale nonostante il R. fosse uno studente di medicina che svolgeva contemporaneamente attività di facchinaggio e la A. fosse dipendente di una società cooperativa i due coniugi avevano condotto una vita dignitosa con notevoli prospettive di miglioramento, considerati gli studi del R. che gli avrebbero consentito di affermarsi, pochi anni dopo, come odontoiatra.

Avverso tale sentenza proponeva appello R.G. deducendo due motivi: 1) erronea lettura dei fatti in causa, contraddittorietà della motivazione, violazione della norma di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5; 2) errata applicazione delle norme processuali in materia di valutazione delle prove. Sulla base di tali motivi l’appellante reiterava la domanda di esonero dal pagamento dell’assegno divorzile.

La Corte d’Appello di Firenze con sentenza n. 1689/13 ha rigettato l’appello di R..

Ricorre per cassazione Giampiero R. deducendo: a) violazione dell’art. 347 c.p.c., u.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; b) violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; c) violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e 2735 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si difende con controricorso A.R..

Rilevato che:

Con memoria difensiva per l’udienza in camera di consiglio del 9 dicembre 2016 il difensore di R.G. ha rilevato che, con sentenza della Corte di Appello di Firenze del 14 giugno 2016, depositata in cancelleria l’11 luglio 2016, è stata dichiarata l’efficacia in Italia della sentenza di nullità del matrimonio contratto da R.G. e A.R. con rito concordatario e ha chiesto che la causa venga rinviata alla pubblica udienza per l’eventuale dichiarazione della cessazione della materia del contendere;

Ritenuto che:

La causa, all’esito dell’intervenuta sentenza di delibazione della Corte di appello di Firenze, deve essere rimessa alla prima sezione per la discussione in pubblica udienza;

PQM

La Corte rimette la causa alla prima sezione per la discussione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consigli, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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