Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27575 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27575 Anno 2017
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: FALABELLA MASSIMO

ORDINANZA
sul ricorso 14871-2016 proposto da:
EQUITALIA SUD S.P.A., (quale incorporante di EQUITALIA POLI
S.P.A.)(C.F.11210661002), in persona del suo procuratore speciale,
Attivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI SANTO
SPIRITO n. 42 presso Gnosis Forense s.r.1., rappresentata e difesa
dall’avvocato MICHIThE DI FIORE;
– ricorrente contro
FALLIAIINTO DI ANATRIELLO GIORGIO;
– intimato avverso il decreto n. 697/2016 del TRIBUNALI”, di NAPOLI,
1

Data pubblicazione: 21/11/2017

depositato il 27/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO

FALABELLA.

1. — 1 ,ciuitalia Sud s.p.a. presentava domanda di insinuazione allo
stato passivo del fallimento di Anatriello Giorgio per il complessivo
importo di 32.454,07.
Il credito non veniva ammesso, stante la mancata prova
dell’avvenuta notificazione delle relative cartelle esattoriali.
2. — Equitalia proponeva opposizione al decreto che aveva reso
esecutivo lo stato passivo: opposizione che il Tribunale di Napoli, in
data 27 maggio 2016, rigettava.
3. — Ricorre per cassazione Equitalia, la quale fa valere due
motivi di impugnazione. Il fallimento, pur intimato, non ha svolto difese
nella presente sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. — Con il primo motivo la ricorrente lamenta che il Tribunale,
nel ritenere ammissibili allo stato passivo i soli crediti portati da cartelle
di pagamento di cui sia data prova della regolare notificazione, ha
violato il combinato disposto degli artt. 93 1. fall. (r.d. n. 267/1942), 33
d. Igs. n. 112/1999, 87 e 88 d.p.r. n. 602/1973, 17 e 18 d.lgs. n. 46/1999.
La censura investe l’affermazione del Tribunale per cui il credito
tributario non può essere ammesso al passivo fallimentare se il
concessionario non provi l’avvenuta notifica della cartella esattoriale al
contribuente fallito, «non potendo il ruolo, in mancanza della notifica,
essere posto in riscossione né nelle forme dell’esecuzione fiscale, né in
quelle della c.d. esecuzione concorsuale».
Il motivo è fondato.
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FATTI DI CAUSA

E’ affermazione costante di questa Corte quella per cui i crediti
iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione
seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore,
l’iter procedurale prescritto per gli altri crediti dagli articoli 92 ss. 1. fall.,

riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza che
occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare
(Cass. 26 febbraio 2008, n. 5063; in senso conforme, ad es., Cass. 31
maggio 2011, n. 12019; Cass. 14 marzo 2013, n. 6520; Cass. 17 marzo
2014, n. 6126; Cass. 15 gennaio 2016, n. 655; Cass. 12 settembre 2016,
n. 17927; Cass. 11 novembre 2016, n. 23110). Come è stato osservato, il
ruolo, benché atto interno dell’Amministrazione, costituisce lo
strumento fondamentale della riscossione, sicché momento
determinante per l’instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è
proprio la sua formazione, e non già quello della notificazione della
cartella esattoriale (Cass. 25 febbraio 2015, n. 3876, in motivazione).
Ha errato, pertanto, il Tribunale a ritenere che l’estratto di ruolo
non fosse in sé idoneo a documentare il credito di cui si invocava
l’ammissione allo stato passivo.
2. — Col secondo motivo l’istante assume che il decreto
impugnato avrebbe violato il combinato disposto dell’art. 17, comma 6,
d.lgs. n. 112/1999 e del d.m. 21 novembre 2000 del Ministero delle
finanze, laddove aveva previsto per le spese dell’insinuazione al passivo
non erano ammissibili.
La ricorrente si duole del fatto che il Tribunale di Napoli abbia
rigettato anche la domanda di ammissione dei diritti esecutivi tabellari.
Il motivo non può essere accolto.
Esso non coglie la ratio decidendi della pronuncia, la quale, lungi

dall’escludere che le spese d’insinuazione al passivo sostenute dall’agente
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legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con

della riscossione siano insuscettibili di essere ammesse al passivo
fallimentare in ragione di un’applicazione estensiva dell’art. 17 del d.lgs.
n. 112 del 1999 (così come dedotto dall’istante e pacificamente
riconosciuto da questa Corte: da ultimo Cass. 22 dicembre 2015, n.

SO stenute.
3. — In conclusione, va accolto il primo motivo e respinto il
secondo. La sentenza è cassata e la causa rinviata, anche per le spese, al
Tribunale di Napoli.

P.Q.M.
La Corte
accoglie il primo motivo, respinge il secondo; cassa la sentenza
impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa al
Tribunale di Napoli, in altra composizione, cui è pure devoluta la
statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione
Civile, in data 19.7.2017.
Il

sid te

25802), ha ritenuto che le dette spese, in fatto, non erano state

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