Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27575 del 10/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27575 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 25555-2012 proposto da:
PIGNATARO MARIA CONCETTA PGNMCN35P68C351
elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO ARENULA 34, presso
lo studio dell’avvocato TERRACCIANO GENNARO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato IMPARATO
LUCIANO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

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Data pubblicazione: 10/12/2013

avverso la sentenza n. 111/2012 della COMMISSIONE

DISTACCATA di CATANIA del 12/ ,04/2012, depositata il
19/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito l’Avvocato Terracciano Gennaro difensore della ricorrente che si

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riporta agli scritti.

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Ric. 2012 n. 25555 sez. MT – ud. 28-11-2013
-2-

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TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto: benefici per le province colpite dal sisma del 1990- applicazione

1. La sig.ra Maria Concetta Pignataro ricorre per cassazione avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia — Catania 111/34/12 del 19 aprile 2012 che ha
rigettato l’appello della contribuente confermando che essa era decaduta dal
diritto al rimborso
del 90% quanto versato per IRPEF per gli anni 1990-1992.
2. L’ Agenzia si è costituita in giudizio con controricorso e ricorso incidentale.
3. Il ricorso incidentale (che viene affrontato per primo) deve essere respinto.
Invero come ampiamente argomentato dalla sentenza di questa Corte n. 20641 del 1° ottobre 2007
(ripresa in numerose ordinanze della sesta sezione, tanto da divenire jus receptum), il condono
previsto dal comma 17° dell’art. 9 della legge 289/2002 risponde ad una logica del tutto particolare
e diversa rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria. Si tratta infatti di una disposizione che
riguarda periodi temporali remoti e che mira a indennizzare in qualche misura coloro che sono stati
coinvolti in eventi calamitosi (nel caso di specie il sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha
interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3
dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990).
Non sono perciò pertinenti le argomentazioni della Agenzia relative al fatto che normalmente le
sanatoria non comportano mai la possibilità di ottenere rimborsi dallo Stato; trattandosi di
disposizione di carattere particolare.

l’eccezione di decadenza
4. Deve invece essere accolto il ricorso principale in cui si contesta
sollevata dalla Amministrazione Finanziaria in riferimento all’art. 38 del DPR 602/1973 (ad accolta
dal giudice di seconde cure) in quanto, come già più volte affermato da questa Corte, la pretesa in
questione trae origine, nei suoi attuali, termini dall’art.36 bis D.L. 248/07, aggiunto dalla legge di
conversione n.31 del 28/2/2008 (essendo in precedenza solo possibile un rimborso del 70%). E
dunque dall’entrata in vigore di quest’ultima normativa decorre il termine per chiedere il rimborso.
Stante la complessità della controversia si ritiene opportuno compensare le spese.

PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso
introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 28 novembre 2013
esidente e itlatore

Reg. Gen. 25555/2012
RICORRENTE: Maria Concetta Pignataro
INTIMATO: AGENZIA ENTRATE

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