Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27574 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 28/10/2019), n.27574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26360-2018 proposto da:

VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI

V.E.R.I.T.A.S. SPA, in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34/B, presso

lo studio dell’avvocato MAURIZIO CECCONI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANDREA PASQUALIN;

– ricorrente –

contro

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 36,

presso lo studio dell’avvocato MARIO MASSANO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ENRICO CORNELIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 281/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 6/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SCRIMA

ANTONIETTA;

Fatto

RITENUTO

che:

G.D. ottenne dal Giudice di pace di Venezia, nei confronti di Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi V.E.R.I.T.A.S. S.p.a. (di seguito indicata, per brevità, VERITAS S.p.a.), un decreto ingiuntivo per la restituzione dell’IVA, che si assumeva indebitamente corrisposta sulla tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49 (cd. TIA 1) e sulla tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238 (cd. TIA 2);

il Giudice del primo grado, con sentenza n. 237/2016, rigettò l’opposizione proposta da VERITAS S.p.a., confermò il d.i. opposto e condannò l’opponente alle spese di lite nonchè al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.;

pronunciando sull’appello proposto da VERITAS avverso la decisione di primo grado, il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 281/2918, pubblicata in data 6 febbraio 2018, in parziale riforma della decisione impugnata, annullò la condanna dell’appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e condannò detta parte alle spese del secondo grado del giudizio di merito;

avverso la sentenza del Tribunale VERITAS S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria, con riferimento alla sola questione dell’applicabilità dell’IVA alla TIA 2;

G.D. ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria;

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Primo Presidente, sulla base delle ordinanze interlocutorie nn 23949/2019 e 23950, depositate in data 25 settembre 2019, della Terza Sezione Civile, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la soluzione della questione di massima di particolare importanza relativa alla natura giuridica della tariffa integrata ambientale, cd. T.I.A.2, e all’assoggettabilità ad IVA della stessa;

la questione rimessa all’esame delle S.U. ha indubbiamente rilevanza nel caso all’esame;

appare, pertanto, necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo della presente causa in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla predetta questione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione rimessa con le ordinanze interlocutorie nn. 23949/2019 e 23950/2019, depositate in data odierna.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 ottobre 2019

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