Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27574 del 10/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27574 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 23440-2012 proposto da:
EQUITALIA NORD SPA (072447309611 società con unico socio,
incorporante la società “Equitalia Esatti Spa”, in persona
dell’Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA TRONTO 32, presso lo studio dell’avvocato MUNDULA
GIULIO, rappresentata e difesa dall’avvocato RENZELLA
ROBERTO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
IMPRECOMIL SPA, in persona dell’Amministratore Unico legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato
DIERNA ANTONINO, rappresentata e difesa dall’avvocato

Data pubblicazione: 10/12/2013

VACCARO GIUSEPPE giusta procura speciale a margine del
controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 24/31/2012 della COMMISSIONE

depositata il 02/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito l’Avvocato Renzella Roberto difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti con riunione ad altri ricorsi;
udito l’Avvocato Vaccaro Giuseppe difensore della controricorrente
che si riporta agli scritti depositando 1 raccomandata A/R.

Ric. 2012 n. 23440 sez. MT – ud. 28-11-2013
-2-

TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del _2/02/2012,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto: litisconsorzio sgenzia-concessionario, esclusione

ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
1. Equitalia Nord
Regionale della Lombardia 24/31 /12 del 2 marzo 2012 che accoglieva l’appello del
contribuente annullando una cartella di pagamento per mancato rispetto del litisconsorzio
necessario con l’Agenzia.
2. Il contribuente si è costituito in giudizio.
3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento.
Invero il processo era ritualmente istaurato nei confronti della concessionaria alla riscossione e non
sussiste litisconsorzio necessario con l’Agenzia. D’altronde ove litisconsorzio vi fosse la
conseguenza non sarebbe la nullità dell’atto impositivo, ma se mai solo della sentenza di primo
grado.

PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione
della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 28 novembre 2013

DEPOSITATO IN CANCELUIRIA

Reg. Gen. 23440/2012
RICORRENTE: Equitalia Nord
INTIMATO: Imprecomil spa

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