Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27574 del 02/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 02/12/2020), n.27574
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36514-2018 proposto da:
B.L., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU,
rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONELLA DALLAVALLE e AUGUSTO
GRUZZA;
– ricorrenti –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati
EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO,
ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 296/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 26/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA
DE FELICE.
Fatto
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Piacenza, in applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza Cass. n. 30344 del 2017, ha accolto il ricorso dell’Inps rivolto all’accertamento dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata in capo a A.C. ed altri, architetti e ingegneri iscritti all’albo professionale ed esercenti in modo non abituale la libera professione;
la cassazione della sentenza è domandata da A.C. e i suoi litisconsorti sulla base di un unico motivo articolato in più punti, illustrato da successiva memoria;
l’Inps ha opposto difese;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
l’unico articolato motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta violazione e falsa applicazione di plurime norme, ovverossia della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25, e del D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 3; della L. n. 335 del 1995, art. 2, del D.L. n. 87 del 2011, art. 18, comma 12, conv. con mod. dalla L. n. 111 del 2011, di interpretazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, della L. n. 6 del 1981, art. 10, nonchè dell’art. 113 c.p.c.; del D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 8;
ciascuna delle norme di legge prospettata investe, sotto diversi profili, la questione centrale concernente l’insussistenza dell’obbligo di versare i contributi alla gestione separata da parte di liberi professionisti iscritti all’albo professionale per i quali già sussiste un’assicurazione obbligatoria, sì come erroneamente stabilito dalla sentenza che qui si impugna;
consapevoli dell’esistenza della contraria giurisprudenza di legittimità, peraltro richiamata dalla Corte territoriale, ne contestano l’interpretazione che definiscono “pretoria”, invocando un intervento risolutore del legislatore in materia;
il motivo è infondato;
ciascuna delle censure mosse dagli odierni ricorrenti è stata oggetto di esame da parte di questa Corte la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all’INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in quanto secondo la “ratio” della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. (Cass. n. 30344 del 2017; 32166 del 2018)”;
in definitiva, avendo, la Corte d’appello di Bologna, correttamente applicato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va rigettato;
le spese vanno compensate stante la recente sopravvenienza dell’indirizzo qui seguito;
in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020