Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27573 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 30/12/2016, (ud. 09/12/2016, dep.30/12/2016),  n. 27573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

Fallimento (OMISSIS) s.p.a., elettivamente domiciliato in Roma,

presso l’avv. Francesco Macario (p.e.c.

francescomacario.ordineavvocatiroma.org, fax 06/6892376),

rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’avv.

D’Amico Giovanni (giovanni.damico.avvocatirc.legalmail.it);

– ricorrente –

nei confronti di:

R.M., elettivamente domiciliato in Roma, viale Carso 44,

presso l’avv. Balduini Ester, rappresentato e difeso, per procura

speciale a margine del controricorso, dall’avv. Antonino Fazio che

dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo

alla p.e.c. fazio.antonino.pec.giuffre.it e al fax n. 090/717982;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 71/2015 della Corte di appello di Messina,

emessa il 16 gennaio 2015 e depositata il 3 febbraio 2015, n. R.G.

711/2012.

Fatto

RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO

Che la Corte di Appello di Messina, con sentenza del 3.2.2015, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Messina aveva accolto la domanda proposta ai sensi dell’art. 2932 c.c. da R.M. nei confronti della curatela fallimentare, osservando che la facoltà di scioglimento del contratto preliminare stipulato con la società “in bonis”, concessa al curatore ai sensi dell’art. 72 L. Fall., era preclusa dall’avvenuta trascrizione della domanda giudiziale.

Avverso tale sentenza la curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale si deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., artt. 72, 45, 51, nonchè dell’art. 2652 c.c., n. 2 e art. 2932 c.c. sostenendosi che il carattere costitutivo della sentenza ex art. 2932 c.c., impedirebbe all’acquisto di retroagire al momento della trascrizione della domanda giudiziale, con conseguente sopravvivenza, fino al momento del passaggio in giudicato, del potere di scioglimento del curatore ex art. 72 L. Fall..

R.M. ha depositato controricorso.

Di recente le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 18131 del 16.9.2015) hanno affermato il principio in base al quale “il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile non può sciogliersi dal contratto preliminare ai sensi della L. Fall., art. 72 con effetto verso il promissario acquirente ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 c.c. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell’art. 2652 c.c., n. 2, la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull’iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese”.

Tale principio sarebbe applicabile al caso di specie, atteso che la domanda ex art. 2932 c.c., come evidenziato dalla Corte territoriale, è stata trascritta anteriormente alla dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.p.a..

Peraltro nella sua memoria difensiva la curatela fallimentare oltre a svolgere difese rivolte a contestare l’orientamento delle Sezioni Unite appena citato fa rilevare che il presupposto della trascrizione della domanda giudiziale è venuto meno in quanto “la trascrizione effettuata il 12 settembre 1994 non è stata rinnovata, come occorreva che avvenisse” con la conseguenza che “ai sensi dell’art. 2668 bis c.c. (introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 6), l’effetto di quella trascrizione, in quanto non rinnovata prima della scadenza dei 20 anni (e, dunque, entro il giorno 11 settembre 2014) è ormai cessato”.

Ritenuto che la causa deve essere discussa in pubblica udienza.

PQM

La Corte rimette la causa alla prima sezione per la discussione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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