Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27573 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 02/12/2020), n.27573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36103-2018 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN

BERNARDO 101, presso lo studio dell’avvocato ARTURO CANCRINI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 120/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 07/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Potenza, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, rigettando l’opposizione avverso l’avviso di addebito notificato a M.L., dirigente comunale iscritta alla Cassa nazionale di Previdenza degli Ingegneri ed Architetti, ha accolto il ricorso dell’Inps rivolto a sentir dichiarare la stessa tenuta al versamento dei contributi alla gestione separata Inps per i redditi da prestazione libero professionale conseguiti nell’anno 2008;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.L. sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria;

l’Inps ha depositato procura speciale;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, parte ricorrente deduce omessa pronuncia in merito all’eccezione di prescrizione reiterata in seconde cure dalla ricorrente;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e ss., del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 11 e 12 (conv. in L. n. 111 del 2011), del D.Lgs. n. 509 del 1994, del D.Lgs. n. 103 del 1996, Violazione dell’art. 12 preleggi e dell’art. 113 c.p.c., dalla cui corretta interpretazione avrebbe dovuto evincersi l’esclusione dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata della ricorrente;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamenta omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. sulle domande autonome di accertamento dell’illegittimità della proporzione delle sanzioni applicate, e di ricalcolo degli importi nella misura di legge per assenza di dolo speciico (L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 15, lett. a), prima parte come raccomandato dalla Circolare Inps n. 821 del 15 gennaio 2014, soprattutto in ragione delle incertezze connesse ai contrastanti orientamenti sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo;

il primo motivo è fondato;

ammissibilmente prospettato dalla ricorrente, lo stesso si duole che la sentenza gravata non abbia nemmeno accennato al tema della prescrizione del credito contributivo;

deduce che la notifica dell’avviso di addebito del 28 gennaio 2016 sarebbe giunta cinque anni dopo la dichiarazione dei redditi per l’anno 2008, presentata il 25 settembre 2009, allorquando il credito era già prescritto;

va preliminarmente rilevata l’erronea individuazione, da parte della ricorrente, del dies a quo della prescrizione, la cui decorrenza deve essere calcolata dalla data di scadenza dei contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, atteso che quest’ultima, come affermato da questa Corte, non costituisce un presupposto del credito ma una mera dichiarazione di scienza (cfr. in proposito Cass. n. 27950/2018; Cass. n. 19403/2019);

tanto precisato, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, il vizio di omessa pronuncia non è rilevabile ex officio, nè è dato a questa Corte di ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’invocato accertamento qualora non offerti dalla parte a corredo della sua doglianza (Cass. n. 20181 del 2019);

nel caso di specie, il potere di questa Corte di operare quale giudice del fatto per la denuncia di un error in procedendo in cui sia incorsa la sentenza impugnata e di esaminare direttamente gli atti di causa è legittimamente sollecitato dalla parte ricorrente, la quale non solo ha indicato gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui ha richiesto il riesame (omessa pronuncia sull’intervenuta prescrizione del credito), ma anche illustrato la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire al Collegio investito della questione, secondo la prospettazione alternativa della ricorrente, la verifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato, consistente nell’avere la Corte d’appello di Potenza interamente omesso di esaminare l’eccezione di prescrizione “…nonostante questa fosse stata reiterata specificamente nella memoria di costituzione e di replica proposta in appello” (p. 4 mem.);

il secondo motivo è infondato;

alla stregua del principio di diritto affermato da questa Corte “Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all’INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in quanto secondo la “ratio” della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.” (Cass. n. 30344 del 2017; 32166 del 2018);

l’accoglimento del primo motivo comporta il conseguente assorbimento del terzo motivo;

in definitiva, accolto il primo motivo, rigettato il secondo e assorbito il terzo, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione anche sulle spese del giudizio di legittimità;

in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo e dichiara assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, la quale deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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