Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27572 del 10/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27572 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 23394-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
PETRILLO SILVESTRE, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA
COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato DE NISCO
VINCENZO, rappresentato e difeso dagli avvocati MONTELLA
GIOVANNI, CARLA BEVILACQUA giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;

controricorrente e ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 10/12/2013

avverso la sentenza n. 435/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO del 22/09/2011, depositata il

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

Ric. 2012 n. 23394 sez. MT – ud. 28-11-2013
-2-

06/10/2011;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto: debenza IRAP e sanatoria ex lege 289/2002
Reg, Gen.23394/2012
RICORRENTE: AGFNZIA ENTRATE

1. L’ Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania-Salerno 435/02 /11 del 6 ottobre 2011 che respingeva l’appello dell’Ufficio affermando che il
dott. Silvestre Petrillo non era soggetto ad IRAP relativamente all’attività svolta negli anni 1998-2000.
2. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso.
Il ricorso deve essere accolto posto che la sentenza di appello non ha affrontato la questione rilevante al
fine del decidere e sollevata dalla Agenzia che si richiama alla pacifica giurisprudenza secondo cui in tema
di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dagli artt. 7 e 9 I. 27 dicembre
2002 n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per
le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente non
dovute per assenza del relativo presupposto (nella specie, irap): il condono, infatti, in quanto volto a
definire «transattivamente» la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente
di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la
controversia nei modi ordinari, conseguendo, se del caso, il rimborso delle somme indebitamente pagate, o
corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con
quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria (Cass. [ord.], sez. VI, 10-02-2012, n. 1967).
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impunta e rinvia la controversia ad altra sezione della
Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il gio(110 28 novembre 2013

Il

nte e relatore

INTIMATO: Silvestre Petrillo

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