Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27572 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7986-2020 proposto da:

M.M., N.G., ricorrenti che non hanno

depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrenti –

contro

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati DANIELA MAURIELLO, MAURIZIO MASSIMO MARSICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2632/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che M.M. e N.G. hanno notificato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dall’Appello di Napoli n. 2632/2019, resa nel giudizio intercorso tra i predetti e la Città metropolitana di Napoli;

che il ricorso, notificato il 13/9/2019, non risulta essere stato depositato e iscritto a ruolo dal ricorrente (cfr. certificazione della Cancelleria di questa Corte in data 6.3.2020);

che Città metropolitana di Napoli ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che trova applicazione nella specie il principio secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (cfr. Cass. n. 29297 del 28/12/2011, n. 3193 del 18/2/2016);

che il ricorso va dunque dichiarato improcedibile;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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