Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27571 del 30/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 30/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.30/12/2016), n. 27571
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto da:
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello
di Napoli n. 11/2016 depositata il 20/04/2016, nel procedimento tra:
P.M.A. e C.S.;
COMUNE DI TORCHIAROLO;
– ricorrenti –
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. Mario Fresa,
che, visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di cassazione,
in camera di consiglio, indichi il Tribunale di Brindisi competente
a giudicare sulla causa in oggetto, con le conseguenze di legge;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che P.M.A. e C.S. hanno convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Brindisi, il Comune di Torchiarolo, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da loro patiti a causa della invasione della loro abitazione dovuta alle abbondanti piogge;
che, dichiarata dal Tribunale la propria incompetenza in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli, quest’ultimo, con ordinanza del 20 aprile 2016, ha sollevato d’ufficio il regolamento di competenza;
che non vi è in atti la prova dell’avvenuta comunicazione alle parti, da parte della cancelleria del Giudice rimettente, dell’ordinanza che ha sollevato il conflitto;
che l’ordinanza che solleva il conflitto di competenza deve essere comunicata alle parti ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, come previsto dall’art. 47 c.p.c., comma 5, (ordinanza interlocutoria 28 ottobre 2016, n. 21970).
PQM
Manda alla Cancelleria del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli di trasmettere con sollecitudine a questa Corte la prova dell’avvenuta comunicazione alle parti dell’ordinanza con cui è stato sollevato il conflitto di competenza;
ove tale adempimento non sia stato compiuto, invita la Cancelleria del TRAP di Napoli a provvedervi con sollecitudine ed a trasmettere quindi a questa Corte la prova dell’avvenuta comunicazione;
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 3 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016