Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27571 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 28/10/2019), n.27571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16859-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PINEROLO

22, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO CLAUDIO CIRIGLIANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DURANTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11723/9/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE, di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il

22/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Rilevato che ‘Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro C.G., impugnando la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso del contribuente avverso il diniego di condono fiscale delle liti pendenti, ritenendo che le iscrizioni a ruolo conseguenti a controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, relative a somme dovute dal contribuente e risultanti dalla dichiarazione anche se non versate, rientravano in quelle condonabili alla stregua del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12;

Rilevato che la parte intimata non si è costituita.

Rilevato che il Collegio, con ordinanza interlocutoria n. 4971/2019, ha disposto l’acquisizione del fascicolo di merito; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si prospetta la nullità della sentenza impugnata per intrinseca contraddittorietà e per mancata riconduzione della vicenda concreta ai principi giurisprudenziali richiamati dalla CTR;

Rilevato che con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 e della L. n. 289 del 2002, art. 16;

Considerato che il D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, per quel che concerne l’individuazione degli atti le cui liti sono definibili secondo la procedura descritta nell’articolo cit., rinvia alla L. n. 289 del 2002, art. 16, che, al comma 3, dà una definizione di lite pendente intendendo per tale ” quella in cui è parte l’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali, è stato proposto l’atto introduttivo del giudizio, nonchè quella per la quale l’atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato”;

dichiarazione

(cfr.Cass. n. 15548/2009, Cass. n. 3445/2017, Cass. S.U. n. 643/2015, Cass. n. 1295/2016, Cass. n. 29909/2017, Cass. n. 28611/2017).

Considerato che non ricorrono, pertanto, i presupposti per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c.

PQM

Rimette gli atti alla Quinta sezione civile di questa Corte.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA