Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27571 del 02/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27571
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7983-2020 proposto da:
S.G., P.S., SA.RO., ricorrenti
che non hanno depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla
legge;
– ricorrenti –
contro
D.L.A.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CIRAOLO,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI STEFANI’;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1873/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 24/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA
ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che S.G., P.S., SA.RO. hanno notificato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dall’Appello di Bari n. 1873/2019, resa nel giudizio intercorso tra i predetti e D.L.V.;
che il ricorso, notificato il 22/11/2019, non risulta essere stato depositato e iscritto a ruolo dal ricorrente (cfr. certificazione della Cancelleria di questa Corte in data 5.3.2020);
che D.L.V. ha resistito con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
Diritto
CONSIDERATO
che trova applicazione nella specie il principio secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (cfr. Cass. n. 29297 del 28/12/2011, n. 3193 del 18/2/2016);
che il ricorso va dunque dichiarato improcedibile;
che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e si distraggono in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020