Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27570 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 27570 Anno 2017
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

Ud. 25/10/2017

ORDINANZA
cc

sul ricorso 10576-2015 proposto da:
MNTALDI GIUggBBE,

elettivgmnUQ domicillatn iú RMA,

CIRC.NE TRIONFALE 77, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO GUGLIOTTA, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIUSEPPE LO CARMINE giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

2017
2042

AXA ASSICURAZIONI SPA , in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore, Dott. MAURIZIO RAINO’,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VESPASIANO
17/A, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
INCANNO’, che la rappresenta e difende giusta procura

Data pubblicazione: 21/11/2017

in calce al controricorso;
FIORENZA PROSPERO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio
dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI che lo rappresenta e
difende giusta procura in calce al controricorso;

nonchè contro

CARISTIA SALVATORE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 54/2015 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 14/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO
DE STEFANO;

2

– controricorrenti –

rilevato che:

la domanda di Giuseppe Pintaldi per il risarcimento dei danni patiti
al proprio veicolo, che aveva colliso, in data imprecisata e nei pressi
di Siracusa sulla SS 114, con altro che lo precedeva, di proprietà di
Prospero Fiorenza, condotto da Salvatore Caristia ed assicurato per la

rigettata dal tribunale di Siracusa con sentenza del 17/06/2009;
l’appello del Pintaldi è stato rigettato dalla corte di appello di
Catania, la quale ha ricostruito la dinamica dell’incidente in due
momenti distinti, un primo in cui le due auto avevano proceduto l’una
dietro l’altra sorpassando i veicoli posti alla loro destra ed un altro in
cui l’auto che precedeva, dovendo svoltare a sinistra, aveva
rallentato, tanto da addossare l’esclusiva responsabilità della
collisione alla vettura che la precedeva, cioè a quella del Pintaldi, che
non stava evidentemente osservando la distanza di sicurezza: sicché,
esclusa l’emersione di altri elementi per fondare la responsabilità del
conducente della vettura che precedeva, era stata definitivamente
rigettata la domanda dell’originario attore;
quest’ultimo ricorre oggi, affidandosi a quattro motivi, per la
cassazione della sentenza di appello, pubblicata il 14/1/2015 col n.
54; notificano controricorso Prospero Fiorenza e la AXA assicurazioni
spa, mentre Salvatore Caristia qui non espleta attività difensiva;
considerato che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma
semplificata;
il ricorrente si duole, col primo motivo, di «omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
(art. 360 n. 5 c.p.c.)», lamentando non avere la Corte territoriale preso
in esame l’effettuazione, da parte del veicolo tamponato, di una manovra
vietata consistente nel repentino spostamento verso sinistra e
nell’improvviso rallentamento dell’andatura;

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r.c.a. da compagnia dante causa della AXA assicurazioni spa, fu

tale motivo è inammissibile, perché tende a conseguire una nuova
valutazione del fatto sub specie di doglianza di omesso suo esame:
invece, la circostanza è stata pienamente esaminata dalla corte
territoriale, che ha ricostruito in fatto la dinamica dell’incidente,
tenendo in considerazione sia l’immissione nel flusso della

essa, però ritenendo tali fatti irrilevanti per la riscontrata violazione,
da parte del Pintaldi, della norma sulla distanza di sicurezza ed il
conseguente superamento – mediante prova indiretta consistente
nell’apporto causale esclusivo del tamponante – della presunzione di
pari responsabilità in danno del primo;
pertanto, il fatto è stato preso in esame e non sussiste il vizio
denunciato, che si configura quando l’esame è mancato e non quando
esso ha avuto quale esito la svalutazione di uno dei fatti per la
ricostruzione dell’accaduto in termini non confacenti alle tesi della
parte interessata: dovendo qui ribadirsi che è preclusa in questa sede
ogni riconsiderazione della ricostruzione in fatto operata dal giudice
del merito, a maggior ragione dopo la novella del n. 5 dell’art. 360
cod. proc. civ., che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in
sede di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. Un. nn. 8053, 8054 e
19881 del 2014); e rimanendo gli apprezzamenti di fatto – se scevri,
come lo sono nella specie, da quei soli ed evidenti vizi logici o giuridici
ammessi dalle or ora richiamate pronunzie delle Sezioni Unite istituzionalmente riservati al giudice del merito (tanto corrispondendo
a consolidato insegnamento, su cui, per tutte, v. Cass. Sez. Un., n.
20412 del 2015, ove ulteriori riferimenti);
il Pintaldi censura poi la gravata sentenza: col secondo motivo
(rubricato «art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione dell’art. 154 LS [sic]
285/1992»), per non avere essa considerato la manovra vietata
descritta in occasione del primo motivo di ricorso; col terzo motivo
(rubricato «art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione del combinato disposto di

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circolazione da parte dell’auto del Fiorenza, sia il rallentamento di

cui all’art. 154 LS [sic] 285/1992 e 2697 c.c.»), deducendo non
incombere a lui, ma alla controparte, la prova che la manovra di
svolta a sinistra fosse stata intrapresa con l’adozione di ogni cautela,
non ultima l’azionamento dell’indicatore di direzione; col quarto
motivo (rubricato «art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione dell’art. 2054 II°

repentina e dell’improvviso rallentamento del tamponato avrebbe
dovuto rendere pienamente operante la presunzione di pari
responsabilità nella causazione del sinistro, di cui alla richiamata
norma;
i tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, se
non inammissibili nella parte in cui tendono a ricostruire il fatto in
modo diverso da quello accertato dai giudici del merito, sono
infondati: una volta ricordato che l’obbligo, per il conducente che
svolta a sinistra, di adottare ogni cautela anche ispezionando la
strada a tergo, più non sussiste dopo il momento spazio-temporale
che precede immediatamente la manovra (in termini: Cass.
27/07/2012, n. 13380; Cass. 04/03/2004, n. 4402), è proprio la
ricostruzione della dinamica in due momenti a comportare
l’intervenuto pieno ripristino, a carico del Pintaldi, dell’obbligo di
osservare la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che ormai lo
precedeva marciando nello stesso senso; in una tale situazione,
quindi, neppure il suo rallentamento poteva considerarsi un ostacolo
imprevisto od anomalo alla circolazione, così non potendo assurgere a
prova liberatoria della presunzione di colpa che la giurisprudenza di
questa Corte pone a carico del tamponante (per tutte e fra le sole più
recenti: Cass. ord. 31/05/2017, n. 13703; Cass. 21/04/2016, n.
8051; Cass. 24/09/2015, n. 18884);
il ricorso è dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di
legittimità seguono la soccombenza;

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[sic] comma c.c.»), perché la corretta considerazione dell’immissione

infine, deve darsi atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo
(tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez.
U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per
l’applicazione dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall’art. 1, co. 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in

per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito;
p. q. m.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei
controricorrenti, che liquida per ognuno di loro in C 6.200,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,
agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 25/10/2017
Il P

tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e

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