Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27570 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22004-2019 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANGELO CURCIULLO;

– ricorrente –

contro

T.S., in proprio e nella qualità di legale rappresentante

della COMES SAS, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato NINO CORTESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 301/2019 del TRIBUNALE di RAGUSA, depositata

il 22/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ESPOSITO LUCIA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Ragusa accoglieva, per la parte qualificata come opposizione agli atti esecutivi, l’opposizione proposta da T.S., in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Comes s.a.s., avverso il precetto notificato da T.M. con il quale, richiamato il verbale dell’accordo conciliativo raggiunto in sede giudiziale il 27 giugno 2017 e dedotto l’inadempimento delle obbligazioni dallo stesso nascenti, veniva dichiarata la decadenza degli intimati dal beneficio del termine concesso per l’adempimento e richiesto il pagamento, in solido, della complessiva somma di Euro 76.000,00;

il Tribunale, disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevato dalla società ricorrente, accertava il vizio di mancanza di notificazione e/o trascrizione in seno al precetto del titolo esecutivo costituito dal verbale conciliativo posto a fondamento della pretesa;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione T.M. sulla base di due motivi;

resiste con controricorso T.S., in proprio e nella qualità;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 617 c.p.c. – competenza del GE – inammissibilità/ improponibilità del ricorso e della opposizione, rilevando che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che l’opposizione rientrasse nella propria competenza e non in quella del giudice dell’esecuzione, poichè lo stesso T. aveva riferito di essere a conoscenza che il precedente giorno 23 maggio l’atto di pignoramento era stato notificato ad alcuni terzi (e la circostanza era stata portata a conoscenza del Tribunale), sicchè l’esecuzione era da ritenere già iniziata;

con il secondo motivo deduce violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato poichè con l’impugnata sentenza il Tribunale aveva dichiarato la nullità del precetto, laddove l’opponente aveva chiesto che venisse dichiarata l’inefficacia esecutiva del titolo e l’inesistenza o inesigibilità del credito;

il primo motivo è manifestamente infondato;

la determinazione della competenza, infatti, non può dipendere da una circostanza priva di certezza quale la mera conoscenza, acquisita in via informale, della intrapresa dell’esecuzione, mentre risulta che l’opposizione sia antecedente alla circostanza certa dell’avvenuta notifica del pignoramento all’opponente, con conseguente radicarsi della competenza in capo al giudice adito;

il secondo motivo è allo stesso modo infondato, sia perchè investe un profilo irrilevante sotto il profilo sostanziale e valorizza esclusivamente un formalismo terminologico, sia perchè, essendo il profilo dell’opposizione accolto esclusivamente quello concernente la regolarità formale del titolo esecutivo, non è dato comprendere quale discostamento dal petitum sia ravvisabile;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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