Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2757 del 08/02/2010

Cassazione civile sez. I, 08/02/2010, (ud. 19/10/2009, dep. 08/02/2010), n.2757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G., B.S., B.A.,

B.V., B.F., quali eredi di D.

A., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. MARRA Alfonso Luigi, per legge

domiciliati presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione,

Piazza Cavour;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli depositato il 15

giugno 2006;

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19 ottobre 2009 dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 30 marzo 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

” B.G., B.S., B.A., B.V. e B.F., quali eredi di D. A., in qualita’ di familiare di B.M., hanno proposto ricorso per Cassazione il 7 giugno 2007 sulla base di sedici motivi avverso il provvedimento della Corte d’appello di Napoli depositato il 15 giugno 2006 con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri veniva condannata ex L. n. 89 del 2001 al pagamento di un indennizzo di Euro 2.482,19 – oltre spese per l’importo complessivo di Euro 395,00 – per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi in primo grado innanzi al Tar Campania ed avente ad oggetto il pagamento di competenze afferenti a contributo regionale previsto da una legge della Regione Campania per le famiglie che assistono invalidi non autosufficienti.

Il ricorso reca motivi seguiti da quesito di diritto, come imposto dall’art. 366 bis c.p.c..

La Presidenza del Consiglio non ha resistito con controricorso.

Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata, avendo accertato una durata irragionevole del processo di primo grado di due anni e mesi cinque, sulla base di una ritenuta durata ragionevole di anni tre.

Con il primo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all’art 6 della Conv. di Strasburgo secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Edu. Il motivo appare del tutto inconsistente, limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.

Con il secondo e il terzo motivo si lamenta la errata individuazione del periodo di normale durata del processo. Anche tali motivi sono inammissibili, essendo basati sulla astratta e tautologica affermazione che la giusta durata del processo – stante la sua natura previdenziale avrebbe dovuto essere di due anni per il primo grado ed uno e mezzo per il secondo, senza chiarire in riferimento alla fattispecie in esame le ragioni per cui si sarebbe dovuto adottare tale criterio.

E’, infatti, noto che i termini stabiliti dalla Cedu non sono rigidi ma costituiscono dei criteri di riferimento che possono quindi essere, entro certi limiti, adattati con valutazione del giudice al caso concreto, e che la natura di lavoro di una causa non comporta di per se’ l’applicazione di un termine di durata ragionevole ridotto, dipendendo tale determinazione pur sempre dalla valutazione della complessita’ della causa rimessa al giudice, in ordine alla quale non si rinviene nel motivo alcuna censura.

Con il quarto e il quinto motivo si deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, il mancato computo dell’indennizzo riferito all’intera durata del processo anziche’ al solo periodo di irragionevole durata. I motivi sono manifestamente infondati, avendo a piu’ riprese affermato questa Corte che la L. n. 89 del 2001, art 2, comma 3, lett. a, espressamente stabilisce che il danno debba essere liquidato per il solo periodo eccedente la durata ragionevole ed essendo tale norma insuperabile, posto che essa esprime ed attua il disposto costituzionale (art. 111 Cost.) sulla necessaria dislocazione temporale minima di un giusto processo.

Con il sesto, il settimo e l’ottavo motivo, si deduce sotto diversi profili il mancato riconoscimento di un bonus di Euro 2.000,00 in ragione della natura di lavoro della controversia.

Tali censure sono manifestamente infondate. La Corte di Strasburgo ha, infatti, affermato il principio che il bonus in questione debba essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha poi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e quelle previdenziali. Tutto cio’ non significa che dette cause siano necessariamente di per se’ particolarmente importanti con una conseguente liquidazione automatica del bonus in questione, ma che, data la loro natura, e’ possibile che lo siano con una certa frequenza. Tale valutazione di importanza rientra nella ponderazione del giudice di merito che, come e’ noto, dispone di una certa discrezionalita’ nel variare l’importo di indennizzo per anno di ritardo (da Euro mille/00 a Euro millecinquecento/00, salvo limitato discostamento in piu’ o in meno a seconda delle circostanze) e che in tale valutazione, qualora riconosca la causa di particolare incidenza sulla situazione della parte, puo’ arrivare a riconoscere il bonus in questione. Tutto cio’ non implica uno specifico obbligo di motivazione, essendo elemento compreso nella valutazione che concerne la liquidazione del danno, per cui, se il giudice non si pronuncia sul bonus, implicitamente cio’ sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo.

Con il nono motivo si censura la mancata valutazione della istanza di prelievo quale elemento di incremento del plafond di indennizzo. La censura e’ inconsistente, non scorgendosi perche’ la manifestazione di diligenza debba tradursi in una sorta di sanzione aggiuntiva per lo Stato apparato che ritardi il giudizio.

Con i motivi dal dieci al sedici si censura sotto diversi profili la liquidazione delle spese.

Alcuni motivi pongono la stessa questione relativa a quali tariffe devono essere applicate al giudizio di equa riparazione. Gli stessi appaiono fondati, dovendosi liquidare le spese del giudizio in materia di equa riparazione in base alle tariffe dei procedimenti ordinari contenziosi. Altri motivi sono inammissibili poiche’ i quesiti non pongono alcuna questione di diritto, limitandosi ad una mera domanda sulla sufficienza o meno della liquidazione delle spese nel caso concreto. Altri ancora, con cui si censura che il giudice di merito ha immotivatamente disatteso la nota spese presentata, appaiono fondati, alla luce del principio, piu’ volte affermato da questa Corte, che il giudice puo’ disattendere la nota spese solo con apposita motivazione circa le voci non riconosciute e gli importi modificati”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici, sono condivisi dal Collegio, salvo che per quanto riguarda il quindicesimo ed il sedicesimo motivo, perche’ nel caso in esame la parte ricorrente ha omesso di riportare in ricorso la nota specifica relativa alle spese presentata ai sensi dell’art. 75 disp. att. c.p.c., tale non potendosi ovviamente considerare quella che vi si trova allegata, in quanto costituita da foglio volante non inserito nel fascicolo di parte e privo di annotazione del cancelliere circa l’avvenuto deposito (v., in fattispecie analoghe, Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2009, n. 1814 e n. 1816);

che il decreto impugnato va di conseguenza cassato in relazione alla censura accolta e, sussistendo i presupposti di cui all’art 384 c.p.c., la causa puo’ essere decisa nel merito: fermo restando l’accoglimento della domanda del ricorrente nei termini gia’ decisi dalla Corte d’appello con la conseguente condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri, quest’ultima va condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo, che si compensano per il presente giudizio nella misura di due terzi in ragione del rigetto della maggior parte dei motivi;

che le spese vanno distratte in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso, cassa il decreto impugnato limitatamente alle spese e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento delle spese processuali – nell’intero quanto al giudizio di merito e per 1/3 in relazione a quello di cassazione, compensandosi la restante parte -, spese distratte in favore dell’Avv. Alfonso Luigi Marra, e liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 887,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi, Euro 420,00 per onorari ed Euro 367,00 per diritti), e, quanto al giudizio di legittimita’, nella misura, ridotta per effetto della disposta parziale compensazione, di Euro 285,00 (di cui Euro 35,00 per esborsi), oltre a spese generali ed accessori di legge.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010

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