Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2757 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, (ud. 04/07/2019, dep. 06/02/2020), n.2757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13892-2017 proposto da:

IMMOBILIARE SILCE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI

13, presso lo studio dell’avvocato MARIO ETTORE VERINO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALVISE CECCHINATO,

SUSANNA GEREMIA;

– ricorrente –

contro

F.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2695/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2302 del 2014, accogliendo la domanda proposta da F.G., confermava l’ordinanza cautelare del 18.02.2011, con condanna dell’Immobiliare Silce a una serie di adempimenti al fine di cessare le immissioni rumorose lamentate dal ricorrente provenienti dall’attività “Al Bacaro”, integrandola con l’obbligo di intercludere ogni forma di accesso all’area scoperta della pergola agli avventori del bar, a partire dalle ore 24.

A seguito di appello proposto dall’Immobiliare Silce, la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 2695 del 2016, rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia l’Immobiliare Silce, propone ricorso per cassazione, fondato sostanzialmente su quattro motivi.

E’ rimasto intimato il F..

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore della ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa.

Atteso che:

– preliminarmente va osservato che parte ricorrente ha depositato nei termini contemplati dall’art. 380-bis.1, unitamente alla memoria, anche sentenza pronunciata dal Tribunale di Pordenone, n. 852/2018, relativa ad analogo contenzioso definito fra il F., l’Immobiliare Silce e la Acevents. Tale produzione nel presente giudizio di legittimità non appare rituale.

Va considerato che il giudizio di cassazione, carente sostanzialmente di una fase di istruzione, si svolge, salva la possibilità di interloquire nella discussione in pubblica udienza (o di essere ascoltati nell’adunanza in camera di consiglio, ove previsto dalla legge), attraverso atti tipizzati, il ricorso ed il controricorso e, quindi, le memorie. Solo i primi due atti introducono gli elementi sui quali si deve svolgere il giudizio, mentre le memorie hanno valore soltanto illustrativo (anche se possono essere utilizzate per dedurre fatti sopravvenuti). Del ricorso e del controricorso è prevista la notificazione in funzione dell’assicurazione del contraddittorio, delle memorie solo il deposito.

Sulla base di questi dati, si deve osservare che l’entrata nel processo di cassazione di un ulteriore documento, concretandosi in un apporto innovativo, deve avvenire, per l’ovvia esigenza di assicurare una forma simile a quella del ricorso e del controricorso, cioè degli atti che introducono gli elementi sui quali si deve svolgere il giudizio, deve essere partecipato alla controparte mediante notificazione (v. Cass. n. 5274 del 2007).

Ciò, in vista dell’assicurazione del contraddittorio della controparte sulla nuova produzione. Non è possibile ritenere, quindi, che una siffatta allegazione possa avere luogo mediante il semplice deposito dell’atto nella cancelleria della Corte, come per le memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c. e per quelle di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c., in quanto l’attività che si compie con tali atti non è innovativa;

– passando al merito del ricorso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 5 e 4, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere il giudice di merito considerato che il superamento dei 3 db sul rumore di fondo era stato misurato nel 2011. A detta del ricorrente, la Corte di merito avrebbe dovuto tenere conto del fatto che, successivamente a tale data, erano stati adempiuti dalla società gli interventi limitativi delle immissioni di rumore, prescritti dall’ordinanza cautelare, che avevano riportato le immissioni al di sotto della soglia limite.

La censura non può trovare ingresso.

Come è stato già affermato da questa Corte (Cass. n. 1069 del 2017), in materia di immissioni sonore, mentre è senz’altro illecito il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalla normativa rilevante in materia, l’eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all’art. 844 c.c. Invero, se le emissioni acustiche superano, per la loro particolare intensità e capacità diffusiva, la soglia di accettabilità prevista dalla normativa a tutela di interessi della collettività, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in immissioni nell’ambito della proprietà del vicino, devono per ciò solo considerarsi intollerabili ai sensi dell’art. 844 c.c., e, pertanto, illecite, anche, sotto il profilo civilistico. L’eventuale rispetto dei limiti previsti dalla legge non può, tuttavia, fare considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi in relazione alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia da quel complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici del luogo, sui quali vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo). Spetta, peraltro, al giudice di merito accertare in concreto gli accorgimenti idonei a ricondurre tali immissioni nell’ambito della normale tollerabilità (Cass. n. 887 del 2011).

Ora, nell’ipotesi in esame, il F. lamentava il protrarsi delle immissioni rumorose da parte dell’Immobiliare Silce anche successivamente all’adozione dell’ordinanza cautelare del 18.02.2011 (v. pagine 4 e 7 della sentenza impugnata) e nonostante l’adozione degli accorgimenti previsti nel provvedimento. Pertanto, la Corte di merito, alla luce delle deposizioni dei testimoni, che hanno confermato l’intollerabilità delle immissioni provenienti in forma costante e nella fascia notturna dall’attività in questione, ha ritenuto di dover convalidare le prescrizioni adottate dal giudice di prime cure, anche quelle integrative, in quanto, solo nel loro complesso, misure concretamente idonee ad eliminare la situazione di pregiudizio.

Trattasi all’evidenza di un accertamento di merito non censurabile in sede di legittimità ove adeguatamente argomentato, come nella specie.

E’ il caso di aggiungere, con specifico riguardo alla questione che pone la ricorrente con la censura in esame – come meglio illustrata nella memoria ex art. 380-bis.1 (v. pag. 9 ultima parte) – essa non attiene alla legittimazione passiva, ma ad una sorta di prova della corresponsabilità nell’insorgenza delle immissioni, che avrebbe dovuto essere fatta valere già in grado di appello o comunque avrebbe dovuto chiarire dove l’aveva dedotta. Nè la giurisprudenza invocata sostiene le ragioni della ricorrente nelle ipotesi in cui le immissioni siano riconducibili anche alla proprietà;

– con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 5 e 4, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonchè la violazione e la falsa applicazione dell’art. 844 c.c., per non avere la Corte di merito tenuto conto del fatto, emerso in sede di CTU, che il superamento dei 3 db sul rumore di fondo risultava superato anche quando l’attività di ristorazione era chiusa.

Anche il secondo mezzo è privo di pregio.

Per quanto riguarda le censure che, sotto i diversi versanti, traggono spunto dalla relazione del c.t.u. – per essere la decisione basata su immissioni rilevate in una situazione ambientale in cui già nell’ordinario erano superiori alla normalità – si osserva che la logica sottesa alla scelta decisoria muove proprio dalla natura delle immissioni rumorose che sono, proprio per la fonte da cui discendono, discontinue, difficilmente verificabili e riproducibili nella stessa misura, per la loro spontaneità. Ne consegue che se, da un lato, non può non tenersi conto delle entità delle immissioni rumorose verificate nel corso dell’apertura dell’attività di ristorazione, superiori a quelle verificabili nel corso della giornata (con l’attività commerciale chiusa), trattandosi di uso non eccezionale rispetto alla destinazione del locale, per cui la tollerabilità o meno delle immissioni deve essere valutata, avuto riguardo proprio alla loro discontinuità ed incidenza maggiore nella fase notturna.

In altri termini, il giudice distrettuale ha limitato l’utilizzazione degli spazi esterni al locale ad orari che non sono destinati al riposo o in cui le esigenze di tranquillità degli occupanti della vicina abitazione possono ragionevolmente cedere alle opposte esigenze di tipo ricreativo.

Si rammenta che la domanda di cessazione delle immissioni che superino la normale tollerabilità non vincola necessariamente il giudice ad adottare una misura determinata, ben potendo egli ordinare l’attuazione di quegli accorgimenti che siano concretamente idonei ad eliminare la situazione pregiudizievole, senza essere vincolato dal petitum (cfr. Cass. 5 agosto 2011 n. 17051; Cass. 17 gennaio 2011 n. 887; Cass. 21 novembre 1973, n. 3138).

Nella specie la misura individuata dai Giudici del gravame è congrua e frutto di un ponderato bilanciamento delle risultanze di causa, sicchè la ricorrente non può pretendere in questa sede l’imposizione di diversi accorgimenti, vedendo, almeno, ampliati gli orari di accesso agli spazi aperti nello spazio aperto di proprietà della Immobiliare Silce, in termini già stigmatizzati nella decisione impugnata perchè troppo restrittivi. Invero, al di là della astratta deduzione di plurimi vizi di violazione di legge e/o motivazionale, la ricorrente mira ad una revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata. Ma una simile revisione, in realtà, non è altro che un giudizio di fatto, risolvendosi sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità;

– con il terzo mezzo la ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione dell’art. 844 c.c., sia del primo sia del comma 2, per non avere la corte territoriale tenuto conto l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale secondo cui, in tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità, anche a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 208 del 2008. Di converso il giudice del gravame, ad avviso della ricorrente, avrebbe dato rilievo al solo dato del superamento differenziale dei 3 db.

La doglianza appare del tutto infondata alla luce delle argomentazioni sopra svolte con riferimento ai primi due mezzi.

Del resto la domanda di cessazione delle immissioni, che superino la normale tollerabilità, non vincola necessariamente il giudice ad adottare una misura determinata, potendo egli ordinare motu proprio l’attuazione di accorgimenti che evitino la situazione pregiudizievole, tanto più quando debbono contemperarsi le ragioni della proprietà e quelle della produzione (Cass. 5 agosto 1977 n. 3547; conf. Cass. 17 gennaio 2011 n. 887 cit.).

In proposito, la Corte territoriale ha limitato l’uso dello spazio esterno al locale pubblico proprio in concomitanza con l’orario notturno, accorgimento che consente di assicurare le esigenze di tranquillità degli occupanti della vicina abitazione proprio nella fascia oraria dedicata solitamente al riposo, adozione di misura inibitoria implicante l’attuazione di accorgimenti che così evitano il ripetersi della situazione pregiudizievole;

– con il quarto ed ultimo mezzo la ricorrente insiste nella sussistenza del vizio motivazionale, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, con conseguente nullità della sentenza e del procedimento.

Pure infondato è quest’ultimo motivo che si risolve nella sollecitazione di un’applicazione della disciplina normativa invocata in termini diversi da quelli di cui sia il tribunale sia la corte di merito hanno dato conto e che è perfettamente in linea con l’elaborazione di questa Corte.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Non essendo state svolge difese dalla controparte rimasta intimata, non vi è pronuncia sulle spese processuali.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA