Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27569 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 28/10/2019), n.27569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8272-2018 proposto da:

GIELLE DI L.G. IMPRESA INDIVIDUALE, in persona del

titolare pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANICIA

6, presso lo studio dell’avvocato SIMONA BASTONI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO VITO DELUCIA;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2548/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 03/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 3.1.2018, la Corte d’appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di P.G. volta alla corresponsione di differenze retributive maturate in virtù della collaborazione precorsa con GIELLE di L.G.;

che avverso tale pronuncia GIELLE di L.G. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura; che P.G. è rimasto intimato;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che i quattro motivi (riportati rispettivamente alle pagg. 7 ss., 15 ss., 19 ss. e 31 ss. del ricorso per cassazione) denunciano variamente omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alle circostanze di fatto complessivamente accertate dai giudici territoriali circa la durata del rapporto, l’orario di lavoro, le trasferte e financo le somme ritenute spettanti all’odierno intimato e sono all’evidenza inammissibili, veicolando plateali richieste di riesame del materiale istruttorio acquisito al processo, per di più in fattispecie di doppia conforme di merito, in relazione alla quale non è ammessa nemmeno la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo, giusta la previsione dell’art. 348-ter c.p.c., u.c.;

che il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’intimato svolto alcuna attività difensiva;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA