Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27569 del 28/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 28/10/2019), n.27569
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8272-2018 proposto da:
GIELLE DI L.G. IMPRESA INDIVIDUALE, in persona del
titolare pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANICIA
6, presso lo studio dell’avvocato SIMONA BASTONI, rappresentata e
difesa dall’avvocato ANTONIO VITO DELUCIA;
– ricorrente –
contro
P.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2548/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 03/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI
CAVALLARO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 3.1.2018, la Corte d’appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di P.G. volta alla corresponsione di differenze retributive maturate in virtù della collaborazione precorsa con GIELLE di L.G.;
che avverso tale pronuncia GIELLE di L.G. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura; che P.G. è rimasto intimato;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che i quattro motivi (riportati rispettivamente alle pagg. 7 ss., 15 ss., 19 ss. e 31 ss. del ricorso per cassazione) denunciano variamente omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alle circostanze di fatto complessivamente accertate dai giudici territoriali circa la durata del rapporto, l’orario di lavoro, le trasferte e financo le somme ritenute spettanti all’odierno intimato e sono all’evidenza inammissibili, veicolando plateali richieste di riesame del materiale istruttorio acquisito al processo, per di più in fattispecie di doppia conforme di merito, in relazione alla quale non è ammessa nemmeno la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo, giusta la previsione dell’art. 348-ter c.p.c., u.c.;
che il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’intimato svolto alcuna attività difensiva;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019