Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27569 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. III, 20/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24298/2009 proposto da:

D.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 216, presso lo studio dell’avvocato

LUCIANO MANCINI, rappresentato e difeso dall’avvocato MIGLIACCIO

Rocco giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del Dirigente –

Procuratore speciale avv. A.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio

dell’avvocato BONACCORSI DI PATTI Domenico, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PALETTI GIANCARLO giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3168/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/09/2008; R.G.N. 5308/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato ROCCO MIGLIACCIO;

udito l’Avvocato DOMENICO BONACCORSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3168/2008, depositata il 3 settembre 2008, la Corte di appello di Napoli ha respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta ai sensi della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, da D.G. contro la s.p.a. Axa Assicurazioni, a seguito del Provvedimento 28 luglio 2000 n. 8546 dell’autorità garante della concorrenza e del mercato.

Con tale provvedimento l’AGCM ha inflitto sanzioni ad un largo numero di società assicuratrici, fra cui AXA, per avere posto in essere un’intesa orizzontale, nella forma di una pratica concordata, consistente nello scambio sistematico di informazioni commerciali sensibili tra imprese concorrenti, con riferimento alle polizze di RCA. L’Autorità garante ha altresì rilevato che detta pratica ha comportato un notevole incremento dei premi, nel periodo interessato dal comportamento illecito (anni 1994 – 2000), con riferimento sia al livello in vigore prima del 1994, anteriormente alla liberalizzazione delle tariffe; sia alla media dei premi sul mercato europeo, che è risultato inferiore di circa il 20% rispetto a quelli praticati in Italia.

L’odierno ricorrente, assicurato con AXA nel periodo 4 marzo – 29 settembre 1996, ha per l’appunto quantificato il danno personalmente subito nel venti per cento della somma pagata per il premio di polizza (Euro 278,55), cioè in Euro 55,71.

La Corte di appello ha respinto la domanda.

Il D. propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste Axa con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La Corte di appello ha escluso la sussistenza del nesso causale fra l’illecito concorrenziale a cui ebbe a partecipare la compagnia assicuratrice convenuta e il danno lamentato dall’assicurato con la motivazione che “…l’assicurazione ha ricordato che l’aumento dei premi di polizza è derivato da un crescente incremento del numero dei sinistri, dall’aumento dei costi sostenuti per la liquidazione degli stessi, da un notevole espandersi del fenomeno delle truffe assicurative e dalla non meno rilevante incidenza dell’inflazione.

Tali circostanze, certamente notorie, sono state manifestate anche nella L. n. 213 del 2002, che, dopo avere indicato le cause innanzi indicate come fattori incidenti sui costi delle polizze RCA, ha introdotto una serie di norme volte allo scopo di rendere più efficace la prevenzione ed il contrasto di comportamenti fraudolenti”.

Le acquisizioni sono certamente idonee ad escludere la possibilità di provare il danno in via presuntiva o di mera probabilità logica, nè l’attore ha offerto alcun elemento idoneo a superarle”.

3.- Con il primo motivo, denunciando violazione di molteplici disposizioni di legge ed in particolare della L. 10 ottobre 1990, n. 287, artt. 2 e 33, art. 41 Cost., art. 2697 cod. civ., art. 115 cod. proc. civ., il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia erroneamente applicato i principi in tema di presunzioni e di onere della prova, anche con riferimento ai principi enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui l’esistenza del nesso causale fra l’intesa illecita e l’aumento delle tariffe nei contratti a valle può essere presunta anche in base a criteri di alta probabilità logica; che le circostanze indicate nella motivazione della sentenza impugnata quali prove dell’interruzione del nesso causale non possono qualificarsi tali in base ai criteri dettati dall’art. 2697 cod. civ. e art. 115 cod. proc. civ., trattandosi di mere affermazioni generiche, non assistite da alcuna allegazione; che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che le circostanze indicate costituiscano fatti notori, conformi alla comune esperienza;

che la L. 12 dicembre 2002, n. 273, non fornisce alcuna conferma delle circostanze dedotte dalla convenuta, essendosi limitata ad introdurre misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza nel settore delle assicurazioni RCA. Con il secondo motivo denuncia omessa od insufficiente motivazione sul medesimo punto, in quanto la Corte di appello non ha indicato su quali elementi di prova si fondi il suo convincimento, sì da consentire un adeguato controllo delle ragioni della decisione; non ha effettuato una comparazione fra gli elementi presuntivi in favore dell’esistenza del nesso causale e del danno, invocati dall’attore, e gli argomenti ugualmente presuntivi addotti dalla convenuta in contrario, sì da valutarne rilevanza ed efficacia, gli uni rispetto agli altri; non ha fondato le sue argomentazioni con riferimento alla posizione del singolo attore in giudizio, motivando in termini generici e riferibili a chiunque.

Con il terzo motivo denuncia ancora insufficiente motivazione, per avere la Corte di appello omesso di prendere in esame tutti gli elementi accertati e documentati nello stesso provvedimento dell’AGCM n. 8654/2000 a dimostrazione della connessione causale fra l’illecito scambio di informazioni fra le compagnie assicuratrici e l’aumento dei premi.

4.- I tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, perchè connessi, sono fondati, con particolare riguardo all’insufficienza della motivazione.

4.1.- Va premesso che con sentenza 2 febbraio 2007 n. 2305 – che peraltro la Corte di appello espressamente richiama – la Corte di cassazione ha posto una serie di punti fermi, quanto alle controversie del genere di quella in oggetto, che è opportuno richiamare.

Ha cioè precisato che:

a) l’azione risarcitoria proposta dall’assicurato tende alla tutela dell’interesse giuridicamente protetto (dalla normativa comunitaria, dalla Costituzione e dalla legislazione nazionale) a godere dei benefici della libera competizione commerciale, nonchè alla riparazione del danno ingiusto, consistente nell’aver pagato un premio di polizza superiore a quello che avrebbe potuto pagare in condizioni di libero mercato;

b) per ottenere il risarcimento dei danni l’assicurato ha l’onere di allegare la polizza assicurativa contratta (quale manifestazione della condotta finale del preteso danneggiante) e l’accertamento in sede amministrativa della partecipazione dell’assicuratore all’intesa anticoncorrenziale (quale condotta preparatoria);

c) a fronte di tali adempimenti, il giudice può ravvisare l’esistenza del nesso causale tra l’illecito e il danno anche in base a criteri di alta probabilità logica, o per il tramite di presunzioni probabilistiche, fondate sul rapporto di sequenza costante tra un dato antecedente e l’effetto che vi si ricollega;

d) deve essere garantita all’assicuratore la possibilità di fornire la prova contraria, indicando le circostanze idonee a dimostrare l’interruzione del nesso causale.

4.2.- Gli argomenti con cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la convenuta abbia fornito la prova della mancanza del nesso causale sono insufficienti e inidonei a giustificare la decisione, perchè fondati esclusivamente su affermazioni della convenuta del tutto generiche e prive di ogni riferimento ad elementi di prova idonei a documentarne il contenuto; affermazioni a cui la sentenza impugnata ha assegnato valenza di prova per il fatto che costituirebbero “fatto notorio”.

Trattasi di motivazione insufficiente e apodittica.

Può anche considerarsi notorio il fatto che si verificano numerose truffe in danno delle compagnie assicuratrici; ma notorie non sono la misura e l’incidenza di un tale fattore sul costo degli incidenti, nè l’accertamento se in ipotesi esse si fossero incrementate negli anni 1994-1990 rispetto agli anni precedenti, in misura tale da giustificare il rilevante aumento dei premi accertato dall’AGCM. Parimenti, non costituiscono fatti notori l’entità e la misura dei dedotti aumenti dei costi gravanti sulle compagnie, mentre l’asserito incremento dell’inflazione è circostanza smentita dai fatti, considerato che dal 1995 al 2000 il fenomeno inflazionistico sì è fortemente ridotto (si consideri solo il corrispondente abbassamento, proprio in quegli anni, dei tassi dell’interesse legale, passati dal 10% all’anno a fine 1996 al 2,5% al ).

4.3.- Ma soprattutto, per poter attribuire rilievo determinante alla prova contraria alla presunzione della sussistenza del nesso causale – presunzione che poggia sugli accertamenti contenuti nel Provvedimento n. 8546/2000 dell’AGCM – la Corte di merito avrebbe dovuto confrontarsi con i suddetti accertamenti, cioè verificare se le circostanze di fatto addotte dalla compagnia assicuratrice fossero idonee a controbattere i dati presuntivi contenuti nel suddetto provvedimento.

Se è vero che l’AGCM ha inflitto condanna solo ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, ravvisando nello scambio di informazioni fra le compagnie un’intesa idonea a falsare il gioco della concorrenza; non invece un accordo di cartello sul livello delle tariffe, è indubbio che la rilevazione dell’abnorme incremento dei premi relativi alle polizze RCA, nel periodo interessato dall’intesa, ha costituito da un lato un presupposto del giudizio di illiceità del comportamento: dall’altro lato un indubbio accertamento del suo effetto, in danno degli utenti dei servizi assicurativi.

L’AGCM ha motivato il giudizio di illiceità con il fatto che lo scambio di informazioni è andato ben oltre le finalità – lecite e fisiologiche per le imprese del settore – di comunicarsi i dati rilevanti per la determinazione del c.d. premio puro (cioè di quella parte del premio che è commisurata alla natura e all’entità dei rischi), e si è esteso a comprendere i c.d. dati sensibili, che concorrono a determinare l’importo del premio commerciale, cioè del premio concretamente convenuto in polizza, che include, oltre al premio puro, le imposte, i caricamenti corrispondenti ai costi ed alle spese generali e soprattutto l’utile di impresa (cfr. parr. 239- 251, 257 del Provvedimento n. 8546/2000).

Ciò ha consentito alle imprese partecipanti di “coordinarsi rapidamente…..su di un equilibrio di mercato collusivo, anche in assenza di accordi espliciti sui prezzi” e di “adeguare le proprie strategie alla realizzazione di equilibri di prezzo a cui sia associato il massimo profitto congiunto per l’industria nel suo complesso f con grave danno per il corretto funzionamento del mercato e per i consumatori” (parr. 251; 254 ss.).

Ha soggiunto l’Autorità garante che lo scambio di informazioni ha anche permesso di incrementare la frequenza degli aumenti di tariffa, passati dall’unica variazione annuale, nel primo anno di liberalizzazione, alle oltre quattro variazioni del 1999.

Ogni impresa era infatti in grado di verificare che i concorrenti si conformassero alle proprie iniziative incrementative, il che consentiva, dopo un periodo di riallineamento, di assumere un’ulteriore, analoga iniziativa (parr. 71, 244, 258).

Nell’analisi della situazione di mercato l’AGCM ha accertato che, in conseguenza di tali comportamenti, fra il 1994 ed il 2000 i premi sono aumentati, del 96,55% rispetto al periodo precedente, e del 63% rispetto alla media europea (par. 70 Provv. 8546/2000); che, se nel medesimo periodo i premi italiani per le polizze RCA avessero seguito incrementi analoghi a quelli della media degli altri paesi europei, i consumatori avrebbero risparmiato settemila miliardi di lire nel solo anno 1999 (par. 76).

L’AGCM pertanto – pur avendo emesso condanna solo per la violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2 – ha accertato che l’illecita intesa si è tradotta in un danno economico di rilevante importo per la massa generalizzata degli utenti dei servizi assicurativi RCA, ed il suddetto accertamento ha costituito parte integrate della valutazione di illegittimità dello scambio di informazioni, che avrebbe potuto essere altrimenti ritenuto legittimo, in considerazione delle esigenze degli assicuratori di reciproca informazione, al fine della valutazione dei rischi.

4.4.- Ciò che è rimasto incerto ed a cui la giurisprudenza di questa Corte ha fatto riferimento nella sentenza n. 2305/2007, menzionando il carattere solo potenzialmente lesivo dell’illecito concorrenziale, è la misura in cui ognuna delle singole imprese sanzionate ebbe a contribuire, con il suo comportamento e nei rapporti con i suoi assicurati, all’indebita lievitazione dei premi.

L’AGCM ha fatto riferimento, infatti, ai livelli medi dei premi europei, ed al livello medio degli aumenti in Italia, ma poco o nulla ha specificato circa la misura in cui ogni singola impresa abbia effettivamente tradotto le informazioni acquisite tramite il comportamento collusivo nell’incremento dei premi praticati alla propria clientela.

Da quanto sopra rilevato consegue che l’assicurato che agisca in risarcimento dei danni ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, ha il diritto di avvalersi della presunzione che il premio sia stato indebitamente aumentato per effetto del comportamento collusivo e che la misura dell’aumento (quindi l’entità del danno da lui subito) non sia inferiore al livello medio del 20%: sia per effetto dei suddetti accertamenti dell’Autorità garante; sia in virtù del principio per cui, quando il fatto dannoso sia imputabile a più soggetti e non si possa ricostruire la misura in cui ognuno di essi abbia concorso a cagionare il danno, le colpe – quindi l’apporto causale di ognuno – si presumono uguali (arg. art. 2055 cod. civ., u.c.).

La compagnia assicuratrice convenuta in risarcimento dei danni può e deve essere ammessa a fornire la prova contraria alla suddetta presunzione (Cass. civ. 2305/2007), per quanto concerne sia la sussistenza del nesso causale fra l’illecito concorrenziale e il danno, sia l’entità del danno medesimo.

Ma la prova contraria non può avere ad oggetto circostanze attinenti alla situazione generale del mercato assicurativo – quanto ai costi gravanti su tutte le imprese a causa delle truffe, degli adeguamenti imposti dalle Direttive comunitarie, ecc.; anche perchè si tratta delle medesime circostanze che sono state ampiamente sottoposte all’attenzione dell’AGCM (tramite un parere dell’ISVAP) nel corso della procedura di infrazione, e che l’Autorità aveva presenti, nel procedere alle sue valutazioni.

L’Autorità garante ha tenuto conto dei dati di costo esposti dalle imprese, disponendo fra l’altro di poteri di ispezione e di indagine certamente superiori a quelli disponibili dal giudice civile. Ha tuttavia rilevato che il comportamento collusivo ha impedito che le imprese stesse fossero motivate ad operare in modo da ridurre i loro costi per poter ridurre i prezzi, ciò che rientra fra i benefici effetti di un mercato concorrenziale (cfr. parr. 77, 78, 240, 259 ss., 263).

Il Consiglio di Stato, nel confermare per questa parte il Provvedimento n. 8546/2000, ha ribadito che la circostanza che il settore assicurativo della RCA operasse in perdita non esclude l’illiceità dello scambio di informazioni sui dati sensibili: non solo perchè profitti e perdite imprenditoriali vengono calcolati con riferimento non al singolo settore merceologico, ma all’attività globale dell’impresa, e nella specie il settore RCA – a causa dell’obbligatorietà dell’assicurazione – è fonte cospicua di clientela, sulla quale produce un vantaggioso “effetto traino” verso le altre offerte assicurative. Ma anche e soprattutto perchè il comportamento collusivo, eliminando ogni incertezza sul comportamento dei concorrenti, disincentiva “ogni diversa politica commerciale, potenzialmente idonea anche a mutare le condizioni di perdita del mercato” (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 2199/2002, parr. 7.2.5).

Senza considerare che l’Autorità garante ha anche accertato che il divario fra il livello dei premi in Italia e quello reperibile sugli altri mercati europei era stato colmato già alla fine del 1996 e che si sono ciò nonostante verificati in Italia ulteriori aumenti dei premi del 36%, rispetto alla media europea, nel solo triennio 1996- 1999: cfr. par. 76.

Va soggiunto che, con successivo Provvedimento 17 aprile 2003 n. 11891, contenente un’indagine conoscitiva sul settore assicurativo, l’AGCM ha ribadito l’abnorme incremento dei premi in Italia dopo il 1994 nel contesto dei Paesi UE, sebbene in questi paesi sia in vigore la medesima normativa comunitaria; siano presenti le stesse problematiche tipiche dell’industria RCA (lotta alle frodi, criteri di risarcimento del danno biologico, costo dei ricambi e delle riparazioni), e sebbene l’imposizione fiscale non sia molto diversa (cfr. parr. 6, 6.2, 7.2), specificando che “l’anomalia italiana” è dovuta al mancato funzionamento del sistema concorrenziale, per cui gli aumenti dei costi vengono trasferiti integralmente sui premi, senza che vi sia alcuna pressione per il contenimento dei costi medesimi e per la razionalizzazione dell’attività.

Il contenuto della L. n. 273 del 2002 – richiamata nella motivazione della Corte di appello – è anch’essa irrilevante quale prova dell’esclusione del nesso causale, poichè nulla dichiara di specìfico quanto agli effetti del comportamento delle compagnie assicuratrici sul livello dei premi, negli anni 1994-2000. La legge si è limitata ad introdurre una serie di misure a tutela dei consumatori e a garanzia della correttezza nella fissazione dei premi.

4.5.- In sintesi, la prova dell’ insussistenza del nesso causale non può essere tratta da considerazioni di carattere generale attinenti ai dati che influiscono sulla formazione dei premi nel mercato generale delle polizze assicurative, ma deve riguardare situazioni e comportamenti che siano specifici dell’impresa interessata: che attengano, cioè, alla singola impresa assicuratrice, al singolo assicurato od alla singola polizza, e che valgano a dimostrare che – nel caso oggetto di esame – il livello del premio non è stato determinato dalla partecipazione all’intesa illecita.

Occorrerebbe cioè dimostrare (in ipotesi) che la compagnia assicuratrice convenuta in giudizio ebbe a discostarsi dal trend degli aumenti accertato dall’AGCM e comune alle altre; o che la compagnia versava in peculiari difficoltà economiche, che le hanno imposto determinate scelte di prezzo, o che il contratto copriva particolari rischi, normalmente non inclusi nella polizza; o che si riferiva ad assicurati il cui comportamento era caratterizzato da abnorme sinistrosità; e cosi via. Circostanze tutte che non basta siano genericamente affermate, ma che debbono essere documentate, indicando se del caso i criteri seguiti per la determinazione dei premi, gli elementi di costo gravanti sulla compagnia nel periodo dell’illecito, rispetto a quello precedente o successivo, i bilanci, e cosi via) (cfr. fra le tante, Cass. civ. Sez. 3, 29 agosto 2011 n. 17702; 31 agosto 2011 n. 17891; Idem, n. 10211 e 10212 del 2011 e n. 13486 del 2011).

Le generiche argomentazioni contenute nella sentenza impugnata non costituiscono logica e congruente motivazione della decisione di rigetto della domanda attrice.

5.- In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi ai principi enunciati nei parr. 4.4 e 4.5, che precedono.

6.- Il giudice di rinvio deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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