Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27569 del 10/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27569 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 13895-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 (detta Agenzia o
Ufficio o Amministrazione) in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
SOCIETA’ GIARDINI ACCURSIO SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
XX SETTEMBRE n. 26, presso lo studio dell’avvocato TASCA
GAETANO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del
controricorso;

– controrkorrente –

Data pubblicazione: 10/12/2013

nonchè contro
SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA LOMBARDIA (MILANO);

– intimata –

Regionale di MILANO del 16.9.2012, depositata il 23/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

Ric. 2012 n. 13895 sez. MT – ud. 28-11-2013
-2-

avverso l’ordinanza n. 14/11/2012 della Commissione Tributaria

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la ordinanza della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia 14/11/12 del 23 marzo 2010 che disponeva la sospensione
ex art. 373 c.p.c. della sentenza 8/49/11 della medesima CTR che aveva accolto l’appello della
Amministrazione affermando la legittimità di avviso di accertamento IRPEG IRAP per l’anno 2003
2. La contribuente si è costituita in giudizio.
3. Il ricorso è inammissibile così come esplicitamente disposto dall’art. 373 c.p.c. .
Il fatto che nel dispositivo dell’ordinanza impugnata si legga “sospende il giudizio” anziché
“sospende l’esecuzione della sentenza di secondo grado” costituisce un mero lapsus calami; posto
che dal testo dell’ordinanza emerge come il giudice abbia in realtà deciso in ordine alla eseguibilità
della sentenza di merito di secondo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
o 2000 oltre agli
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese che liquida in
accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 28 novembre 2013
Il p

ente e atore

Oggetto: ricorso inammissibile
Reg. Gen. 13895/2012
RICORRENTE: AGENZIA ENTRATE
INTIMATO: Giardini Accursio srl

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