Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27568 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. III, 20/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7623/2007 proposto da:

N.G. (OMISSIS), L.S.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato AGOSTA Giuseppe, che li

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

LA FONDIARIA SAI S.P.A., I.M., I.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 169/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/01/2006 R.G.N. 10980/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Va rilevato in fatto:

1.1. che, per la responsabilità professionale dell’avv. Fabrizio Iannetti, in relazione alla tardiva proposizione di un appello avverso la sentenza dichiarativa del loro fallimento, N. G. e L.S. citarono gli eredi del professionista, M. e I.G., davanti al Tribunale di Roma: il quale accolse la domanda e condannò direttamente la Fondiaria spa, chiamata in garanzia, al pagamento della somma di L. 22.800.000, oltre rivalutazione ISTAT e interessi.

Tale sentenza fu appellata in via principale dalla Fondiaria, mentre il N. e la L. chiesero, in sede di appello incidentale, la condanna delle controparti in solido al risarcimento del danno anche in ordine agli effetti limitativi del fallimento sulle attività economiche e produttive degli istanti, da determinare in via equitativa in almeno Euro 10.000 annui cadauno;

1.2. che la Corte di appello capitolina, con sentenza n. 169/06, pubbl. il 12.1.06, accolse in parte l’appello principale e, per quel che qui ancora interessa, ritenne non spettante il risarcimento per L. 3 milioni, tale somma dovendo ascriversi – per la natura di obbligazione di risultato – al compenso cui il professionista avrebbe avuto comunque diritto; e qualificò sforniti di prova i danni addotti come dipesi dalla dichiarata inammissibilità dell’appello alla sentenza dichiarativa di fallimento;

1.3. che per la cassazione di tale sentenza ricorrono, affidandosi a due motivi, il N. e la L., mentre nessuno degli intimati propone controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. I ricorrenti si dolgono:

2.1. con un primo motivo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 329 cod. proc. civ., comma 2 e art. 333 cod. proc. civ., del fatto che malamente la corte territoriale aveva, nonostante il mancato appello da parte degli eredi del professionista, escluso la spettanza della somma di L. 3 milioni, se non altro quanto alla pronuncia nei confronti di costoro; e sostengono che la sentenza avrebbe dovuto pronunciarsi sulla (non) spettanza soltanto a carico dell’appellante Fondiaria di tale somma e cioè solamente sul fatto che essa rientrasse o meno nell’obbligo di garanzia sulla base della polizza stipulata;

2.2. con un secondo motivo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 cod. civ., del fatto che male la corte territoriale aveva escluso la prova del danno, nonostante già il giudice di primo grado avesse in via definitiva statuito sulla probabile fondatezza del male interposto gravame e sebbene gli effetti negativi del fallimento potessero desumersi dalla previsione legislativa (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 42, 43, 44, 48, 49 e 50) e da ciò che essi ricorrenti erano stati dichiarati falliti in proprio, quali soci di una s.n.c, tanto che il danno doveva ritenersi ontologicamente esistente.

3. Il primo motivo è fondato:

3.1. nonostante nella sentenza di secondo grado si indichi testualmente che il comando contenuto in quella di primo grado (non prodotta dai ricorrenti e non altrimenti acquisibile da questa Corte in questa sede) consista in una pronuncia di condanna diretta nei confronti dell’assicuratrice ed a favore dei danneggiati, il tenore della pronuncia del tribunale risulta, da altri passaggi dello stesso ricorso, articolato sulla corretta pronuncia di condanna del danneggiante (o dei suoi aventi causa) in favore dei danneggiati e sulla correlata condanna, ai danni dell’assicuratrice, a rivalere il danneggiante degli esborsi dipendenti;

3.2. tale articolazione impedisce, in pacifica assenza di appello da parte dei destinatari della prima condanna, di incidere sulla conseguita definitività della condanna per l’intero importo di L. 22.800.000 nei confronti di M. e I.G., potendo il gravame della Fondiaria – ed il conseguente suo accoglimento – avere effetto esclusivamente sui rapporti tra questa ed i suoi assicurati;

3.3. di conseguenza, la qui gravata sentenza, che indistintamente pronuncia anche la condanna dei N. – L. alla restituzione di una differenza tra la somma dovuta in dipendenza della medesima sentenza (che viene ridotta di L. 3.000.000), è manifestamente errata, non potendo quelli risentire di una pronuncia resa in rapporti cui sono formalmente estranei.

4. Invece è infondato il secondo motivo di gravame, perchè, in violazione del principio di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, in quest’ultimo:

– non è indicato testualmente in quali specifici atti del giudizio le contestazioni alla ritenuta insussistenza della prova del danno sono state prospettate al giudice di appello;

non viene riportato il letterale tenore delle contestazioni stesse;

non è addotto il tenore delle allegazioni indispensabili per la configurazione, quand’anche sulla sola base del notorio, dei danni in astratto configurabili.

Così, non è dato a questa Corte modo di apprezzare se e con quali caratteristiche e modalità tutte le relative tesi difensive siano state correttamente sostenute nei gradi di merito e se, in dipendenza di tale condotta processuale, possa invece considerarsi scorretta la pronuncia di secondo grado che le ha disattese.

4. In definitiva, il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo, essendo infondato il secondo; e la gravata sentenza va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, ma in diversa composizione, affinchè riesamini l’appello principale della Fondiaria spa limitando le conseguenze del suo accoglimento ai rapporti tra questa e gli assicurati I.M. e G., provvedendo sulle spese anche del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo;

cassa, in relazione alla censura accolta, la gravata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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