Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27568 del 10/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27568 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 10518-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001) in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
TITO LEATHER SRL, in persona dell’Amministratore Unico e legale
rappresenante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA NERAZZINI 5, presso lo studio dell’avvocato BOCCHINI
DILETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato PAPALE()
DOMENICO giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 10/12/2013

avverso la sentenza n. 144/5/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO del 22/03/2010, depositata il
12/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

BOGNANNI;
è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTIMO SEP

Ric. 2011 n. 10518 sez. MT – ud. 27-11-2013
-2-

27/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 10518/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrente: società Tito Leather srl.

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania, sez. stacc. di Salerno, n.
144/05/10, depositata il 12 aprile 2010, con la quale, rigettato
l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione della società Tito Leather srl., relativa
all’avviso di accertamento per Irpeg, Irap ed Iva, inerenti
all’anno 2003 circa la commercializzazione di pelli conciate, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava
che il ricarico operato dall’amministrazione non era suffragato da
elementi di prova, e si basava su un numero esiguo di fatture,
mentre le pelli cedute gratuitamente come campioni erano di modico
valore, e riportavano la dicitura appunto di “…campioni gratuiti”. La Tito Leather resiste con controricorso, ed ha deposi
memoria.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce vizio di Wciente
motivazione, in quanto la CTR non enunciava compiutamente le ragioni, in virtù delle quali riteneva che il metodo induttivo seguito dall’agenzia non si basava su una contabilità nel complesso
considerata inattendibile, posto che il ricarico, peraltro modesto, dell’11,09 applicato, si basava su un campione di 25 fatture, e perciò ineriva ad una media semplice, inoltre diverse cessioni non erano state fatturate, ovvero lo erano state solo come
inerenti a campioni gratuiti, pur non essendo questi di modesto

1

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggior reddito,

2

N

g

‘,:ípg,41,p
valore,

sicché

ciò comportava

necessariamente

l’inversione

dell’onere della prova sulla contribuente.
Il motivo è fondato. Invero, com’è noto, nell’accertamento tributario, fondato sulle percentuali di ricarico della merce venduta, la scelta tra il criterio della media aritmetica semplice e di

disomogenea degli articoli e dei ricarichi, assumendo il criterio
della media aritmetica semplice valenza indiziaria, al fine di ricostruire i margini di guadagno realizzato sulle vendite effettuate “a nero”, quando il contribuente non provi, ovvero non risulti
in punto di fatto, che l’attività sottoposta ad accertamento ha ad
oggetto prodotti con notevole differenza di valore, e che quelli
maggiormente venduti presentano una percentuale di ricarico molto
inferiore a quella risultante dal ricarico medio. In mancanza di
tali presupposti, è legittima la presunzione che la percentuale di
ricarico applicata sulla merce venduta in evasione
uguale a quella applicata sulla merce commercial
mente, a meno che il contribuente non provi di a

icialenduto a

prezzi inferiori le merci non documentate, e ciò anche con riferimento alla media del medesimo settore merceologico, come nella
specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 26312 del 16/12/2009, n.
14328 del 2009). Del resto l’atto di rettifica, qualora l’ufficio
abbia sufficientemente motivato, sia specificando gli indici di
inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio, sia
dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità
contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro
l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul
contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni
effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità
delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni i2

quella ponderale dipende, rispettivamente, dalla natura omogenea o

3

nesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo,
come nel caso in esame (V. pure Cass. Sentenze n. 951 del
16/01/2009, n. 24532 del 2007).
Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in
modo giuridicamente corretto ed adeguato.

norma di legge e vizio di motivazione, giacché il giudice di appello non considerava che i cosiddetti campioni gratuiti di pelli
non potevano essere ceduti gratuitamente, perché non riportavano
la prescritta dicitura a marchio in modo indelebile, né erano di
modico valore, mentre la relativa indicazione in fattura non poteva essere rilevante o determinante, e ciò nonostante che facessero
parte della stessa produzione merceologica dell’impresa incisa.
La censura va condivisa. Infatti l’esenzione dall’imposizione
per i c.d. campioni gratuiti è prevista, ex art. 2, comma 3, lett.
d) Dpr. n. 633/72, come modificato dall’art. 1 Dpr. n. 24/79 per
le merci non di produzione della ditta interessata, purché si
tratti di beni aventi la prescritta apposizione intrinseca del
contrassegno e riguardi capi di modico valore, mentre invece tali
elementi essenziali di agevolazione non risultano enunciati nel
caso in esame, sicché anche sotto tale profilo la decisione non
risulta motivata in modo giuridicamente corretto ed adeguato.
Quindi anche su tale punto la decisione gravata non is lta
motivata in modo giuridicamente corretto ed adeguato.
4. Ne discende che il ricorso va accolto, con l

guente

cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a
quo”, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.
5. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
La Corte

3

3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione di

4

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e invia,
anche per le spese, alla commissione tributg.region. e della
Campania, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di con

io della sesta Se-

zione civile, il 27 novembre 2013.

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