Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27567 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. III, 20/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4494/2007 proposto da:

VAILLANT SAUNIER DUVAL ITALIA S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo

amministratore delegato e legale rappresentante Dott. B.

F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5 PAL. A

INT. 13, presso lo studio dell’avvocato DE MARTINO Simone, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GHELARDI MARCELLO

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimato –

sul ricorso 8346/2007 proposto da:

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del Funzionario

Procuratore Dott. F.L., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato ALBERICI

FABIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITALI

FEDERICO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

VAILLANT SAUNIER DUVAL ITALIA S.P.A. in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BOEZIO 6, presso lo studio dell’avvocato DE MARTINO SIMONE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GHELARDI MARCELLO

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 177/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/02/2006 R.G.N. 289/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato SIMONE DE MARTINO;

udito l’Avvocato FABIO ALBERICI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso con l’inammissibilità, in subordine il

rigetto del ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Vaillant Saunier Duval Italia ricorre – affidandosi a due motivi, articolati in sottomotivi – per la cassazione della sentenza n. 177/06 del 6.2.06 della Corte di appello di Milano, con cui è stato respinto il suo appello avverso la sentenza del Tribunale del medesimo capoluogo (del 21 giugno 1999), di rigetto della sua domanda, nei confronti della Milano ass.ni, di condanna al pagamento dell’indennizzo assicurativo per la perdita di merce rapinata durante il trasporto; in particolare, è stata ritenuta non raggiunta la prova dell’avvenuta rapina e non fornita quella della previa diligente escussione del vettore; ed è stata qualificata la merce come passata in proprietà dell’agente dell’assicurato in virtù della sua consegna a questi, sulla base dell’ammissione dell’amministratore dell’appellante.

2. L’intimata non solo resiste con controricorso, ma propone ricorso incidentale – affidandosi ad un unico motivo – avverso la sentenza non definitiva resa dalla stessa Corte ambrosiana nel corso della controversia (e recante il n. 105/02), per contestare che la normativa contrattuale da applicare alla fattispecie fosse soltanto quella di cui ad una “lettera di copertura provvisoria” del 28.5.92.

3. Per la pubblica udienza del 18 novembre 2011 la controricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., ed entrambe le parti prendono parte alla discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. La ricorrente principale sviluppa i seguenti motivi:

4.1. un primo (rubricato come 1.1.1.), di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 e/o art. 1363 cod. civ. in relazione alla clausola “garanzie” della “lettera di copertura provvisoria” del 28.5.92 ed alla L. n. 83 del 2001, artt. 1 e 2, clausola merci 1^ (pieno rischio)”, nonchè di vizio di motivazione: sostiene la ricorrente che doveva qualificarsi pattiziamente coperto il rischio di perdita della merce assicurata sic et simpliciter e cioè, purchè non ricorressero le esclusioni specificamente indicate, senza che fosse ascrivibile specificamente ad una rapina; e risultando così malamente interpretato dalla Corte lombarda il contratto;

4.2. un secondo (rubricato come 1.1.2.), di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1369 e/o 1370 cod. civ. in relazione alla clausola “liquidazione sinistri” della “lettera di copertura provvisoria” del 28.5.92, nonchè di vizio di motivazione:

argomenta la ricorrente per l’insussistenza di un onere pattizio di previa escussione del vettore, dovendo la previsione contrattuale riferirsi solo a quanto recuperabile dal vettore ai sensi della L. n. 450 del 1985, art. 1, con conseguente spettanza dell’indennizzo e necessità di calcolare la somma recuperabile – integrante un fatto impeditivo o modificativo del diritto dell’assicurata, spettante per il solo fatto costitutivo della perdita della merce – a mezzo di c.t.u.;

4.3. un terzo (rubricato come 1.2.), di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., da intendersi in riferimento al n. 3 o al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., nonchè di vizio di motivazione: adduce la ricorrente l’inversione, da parte della Corte territoriale, dell’individuazione dell’onerato della prova dei fatti e segnatamente delle somme recuperabili;

4.4. un quarto (rubricato come 1.3.), di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1693 cod. civ., nonchè di vizio di motivazione: contesta la ricorrente che l’ascrivibilità della perdita a rapina possa escludersi, come invece ha fatto la Corte lombarda, per l’inattendibilità del teste, desunta dal suo interesse a superare la presunzione dell’art. 1693 cod. civ., visto che questa norma opera a danno del vettore (nel caso di specie, la TRADEDI) e non di un suo preposto o lavoratore subordinato (nel caso di specie, tal T.P.);

4.5. un quinto (rubricato come 2.1.), di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2730 cod. civ., da intendersi in riferimento al n. 3 o al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., nonchè di vizio di motivazione: deduce la ricorrente l’inutilizzabilità, in quanto erronee, delle espressioni in punto di diritto rese dal suo stesso amministratore in sede di interrogatorio formale sull’individuazione del momento del passaggio di proprietà della merce; con conseguente desumibilità di quest’ultimo secondo le previsioni di legge e del contratto con il suo agente, cui si limita a fare riferimento;

4.6. un sesto (rubricato come 2.2.), di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1742 cod. civ., e segg., da intendersi in riferimento al n. 3 o al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., nonchè di vizio di motivazione: sulla base di documenti semplicemente richiamati, sostiene la ricorrente che, dovendo qualificarsi come agenzia il suo rapporto con lo Z., non poteva trasferirsi la proprietà dei beni – nella di lui disponibilità in conto vendita, da eseguirsi appunto in nome di essa preponente – al momento della consegna a quest’ultimo.

5. Al ricorso resiste la Milano ass.ni spa, contestando partitamente i motivi di ricorso principale; inoltre essa, a sua volta, propone ricorso incidentale, ricordando di avere formulato riserva di impugnazione differita ai sensi dell’art. 361 cod. proc. civ. – nel testo applicabile ratione temporis – alla prima udienza utile successiva (12.3.02), avverso la sentenza non definitiva sull’identificazione della disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie. E’, al riguardo, proposta una doglianza di violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367, nonchè artt. 2730 e 2735 cod. civ., nonchè di vizio di motivazione: in particolare, si contesta la correttezza della valutazione di prevalenza ed esclusività degli accordi di copertura provvisori successivi all’originaria polizza n. (OMISSIS), già intercorsa tra le parti, richiamandosi il contenuto di altri documenti e concludendosi nel senso dell’applicabilità di quest’ultima, da cui si ricavava la sicura esclusione dell’evento per cui era causa dalla copertura assicurativa. A tale ricorso incidentale la Vaillant peraltro resiste, con successivo controricorso, ribattendo che invece in modo del tutto corretto la Corte territoriale, nell’impugnata sentenza non definitiva, aveva ritenuto una totale novazione oggettiva, del resto non potendo estendersi alle qualificazioni giuridiche l’efficacia probatoria della confessione.

6. Una volta preliminarmente riuniti i due ricorsi, siccome diretti avverso la medesima sentenza, assume carattere logicamente pregiudiziale la questione posta con il ricorso incidentale, per quanto indicato come condizionato nelle conclusioni del controricorso, relativa all’individuazione della regolamentazione pattizia da applicare alla fattispecie, che la Corte territoriale identifica in quella di cui alle lettere di copertura provvisorie successive alla polizza invocata invece dalla compagnia assicuratrice: invero, secondo quanto è pacifico tra le parti, ove alla fattispecie potesse applicarsi direttamente la precedente polizza, il sinistro rimarrebbe escluso in radice dalla copertura assicurativa.

6.1. Il relativo motivo di impugnazione si palesa infondato.

6.2. In primo luogo, l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, poichè il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensi solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v. Cass. 31 marzo 2006, n. 7597); peraltro, sussistendo un’autentica gerarchia tra le norme di ermeneutica, il comportamento delle parti successivo alla conclusione rileva solo ove l’interpretazione delle clausole contrattuali esaminate nel loro significato letterale non fornisca elementi idonei e sufficienti per l’individuazione della comune intenzione delle parti medesime (giurisprudenza consolidata; tra le molte, v.: Cass. 23 febbraio 1998, n. 1940; Cass. 18 aprile 2002, n. 5635).

6.3. In secondo luogo, la motivazione della Corte territoriale sull’esclusività delle lettere successive quali fonti del rapporto negoziale è congrua e logica in relazione al tempo delle medesime ed al contenuto di queste, modificativo delle pattuizioni originarie e – per quanto è dato qui ricavare dal confronto dei dati esposti nel controricorso – in prossimità della loro scadenza.

6.4. In terzo luogo, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (sul punto, per tutte v. Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915, pronunciata ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., n. 1, ove ulteriori riferimenti):

de plano si applica anche al controricorso che contiene il ricorso incidentale (tra le molte, v. Cass. 8 gennaio 2010, n. 76, ovvero Cass. 2 febbraio 2006, n. 2262, la quale peraltro ammette – ma solo quanto all’esposizione dei fatti e non già all’illustrazione dei motivi, ove si dispieghi un ricorso incidentale – un rinvio al ricorso);

comporta che il ricorrente il quale, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente nel ricorso le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso stesso, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative;

– risulta violato nel caso di specie: la Milano non provvede a trascrivere, nel medesimo ricorso incidentale, il tenore letterale delle lettere ritenute dalla Corte territoriale come regolanti i rapporti tra le parti e soprattutto quello delle comunicazioni successive, o almeno le loro parti strettamente rilevanti (elencate nel ricorso incidentale alle pagine 16 e seguenti, con preminente importanza – e valore pienamente confessorio – attribuita alla nota a firma del legale rappresentante della Vaillant del 29.4.93), dalla cui mancata considerazione si sarebbe dovuto evincere, quale comportamento successivo, il contenuto non novativo della precedente corrispondenza intercorsa fino alla nota del 28.5.92.

6.5. Tanto rende impossibile a questa Corte l’apprezzamento delle doglianze incentrate sulla violazione o falsa applicazione delle norme sull’ermeneutica contrattuale o di confessione, nonchè sul relativo vizio di motivazione, nonostante quest’ultima appaia, per quanto sopra detto, non affetta da vizi se non altro evidenti: e pertanto il relativo unitario motivo di ricorso incidentale va rigettato.

7. La violazione del principio di autosufficienza del ricorso comporta peraltro il rigetto anche del ricorso principale, se non altro quanto al motivo del ritenuto intervenuto passaggio di proprietà della merce assicurata a terzi estranei al contratto al momento della perdita di quella, circostanza questa dirimente della controversia (anche rispetto alla sussistenza o meno della rapina quale causa della perdita od alla qualificazione della responsabilità del vettore quale fatto costitutivo, da provarsi allora dall’assicurato, ovvero impeditivo, da provarsi quindi dell’assicuratore), spettando l’indennizzo normalmente al proprietario, salvo il caso – che però non si allega e non si prova – di una esplicita pattuizione in contrario (per regola generale, il – trasferimento della proprietà e del rischio connesso al perimento della merce si opera – salvo patto contrario – al momento della consegna al vettore o allo spedizioniere; tra le altre e sul punto specifico: Cass. 9 luglio 2003, n. 10770; Cass. 31 maggio 2005, n. 11585; Cass. 20 giugno 2011, n. 13481; in caso di assicurazione per conto di chi spetta, tra le altre: Cass. 3 settembre 2007, n. 18514 e Cass. 28 marzo 2008, n. 8063).

7.1. Al riguardo, correttamente la Corte ambrosiana fonda la circostanza dell’avvenuto passaggio di proprietà in capo all’agente in base: a) all’affermazione liberamente resa dal legale rappresentante della Vaillant Saunier Duval Italia spa nella lettera del 29.4.93, secondo la quale la mercè era assicurata ma solo fintantochè la stessa fosse in una fase itinerante e di proprietà della stessa Vaillant; b) al riscontro dell’avvenuta disposizione del trasporto ad opera proprio dell’agente Z., a conferma della assunzione, da parte di questi, di ogni onere relativo alla finale movimentazione della merce a seguito della consegna, idonea a sua volta quest’ultima a determinare il passaggio della proprietà dalla Saunier al suo agente.

7.2. Per contrastare tali argomentazioni, la ricorrente, nei suoi ultimi due motivi, richiama il regime tipico del contratto di agenzia, nonchè alcuni documenti (tra cui: la stessa lettera contenente l’ammissione, datata 29.4.93, indicata – a pag. 19 del ricorso – come sub 41 di una non meglio specificata produzione; le lettere di nomina dello Z., indicate come sub 38, 39 e 40 nella medesima; la lettera di copertura provvisoria, indicata come sub 1), dal cui contenuto non si evince tale regolamentazione: ma – appunto in violazione del principio di autosufficienza del ricorso – omette di trascrivere nel testo del ricorso il contenuto rilevante dei medesimi documenti, sicchè nulla può essere provato in favore della ricorrente in questa sede sulla base del loro tenore. Più radicalmente, peraltro, in modo corretto la Corte lombarda rileva che l’ammissione del legale rappresentante della Saunier non si esaurisce in un’opinione o in una valutazione, ma da conto invece di quella che, con tutta evidenza, bene poteva essere (v. pag. 3 della motivazione, ultime dieci righe) la concreta regolamentazione dei rapporti tra preponente ed agente, regolamentazione in modo del tutto verosimile ben conosciuta dal legale rappresentante della prima.

7.3. In sostanza, la valutazione della rispondenza di tale ammissione ad una regolamentazione concreta – o perfino parzialmente atipica rispetto alle figure negoziali generali coinvolte – della fattispecie è pienamente congrua e logicamente motivata, così sfuggendo alle censure rivolte e fondate del resto su allegazioni non supportate dalla riproduzione, nel ricorso, dei documenti con cui si vorrebbero confutare le libere ammissioni stragiudiziali della stessa preponente: l’asserzione di una parte circa l’avvenuta verificazione di un effetto previsto dalla regolamentazione pattizia integra allora l’ammissione di un fatto storico e non già un giudizio di diritto ed ha pertanto pieno valore confessorio, in relazione al contenuto potenzialmente multiforme e finanche atipico o parzialmente atipico delle clausole contrattuali concretamente suscettibili di essere state concluse tra le parti; e tanto soprattutto ove del diverso contenuto non si dia ammissibile prova contraria.

7.4. E’ poi appena il caso che non viene adeguatamente censurata la ricostruzione, operata dalla Corte territoriale, dell’identificazione della già avvenuta consegna, di cui più sopra al punto b), con la conseguenza che tale conclusione va tenuta ferma anche in questa sede.

7.5. Se ne conclude che il diritto dell’odierna ricorrente all’indennizzo non può essere riconosciuto, in quanto, con l’intervenuta consegna all’agente di zona, essa aveva perduto la proprietà dei beni assicurati già da prima della loro perdita, sicchè non sopporta il relativo rischio e, in assenza di questo, non può sussistere alcun indennizzo.

8. E’ evidentemente irrilevante – e restano assorbiti i relativi motivi di gravame, corrispondenti a tutti gli altri del ricorso principale – ogni ulteriore questione sull’effettività della rapina o sulla sussistenza di un preventivo onere di escussione del vettore in capo all’assicurato o sull’individuazione dei relativi onerati.

9. Il ricorso principale va rigettato e l’incidentale, siccome qualificato come condizionato, deve ritenersi assorbito, con conseguente condanna della soccombente ricorrente principale alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale; condanna la Vaillant Saunier Duval Italia spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Milano Assicurazioni spa, in pers.

del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre C.P.A. ed I.V.A. nella misura di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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