Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27567 del 10/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27567 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 8473-2011 proposto da:
EQUITALIA EMILIA NORD SPA 00989820345 in persona
dell’Amministratore delegato e legale rappresentante – quale Agente
della Riscossione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA
68, presso lo studio degli avvocati PUOTI GIOVANNI e CUCCHI
BRUNO, che la rappresentano e difendono, giusta procura speciale in
calce al ricorso;

– ricorrente contro
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI FERRARA SOC.
COOP. A R.L. 00050350388 in persona del Vice Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRICHETTI 10, presso lo
studio dell’avvocato ANGELO PIAZZA, rappresentato e difeso

919

;r9

)

Data pubblicazione: 10/12/2013

dall’avvocato MARTELLI MARIO, giusta procura speciale a margine
del controricorso;

– controricorrente contro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

resistente

avverso la sentenza n. 18/15/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di BOLOGNA dell’1.12.09, depositata il 22/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Giuseppe Lomonaco (per delega
avv. Giovanni Puoti) che deposita n. 2 cartoline di ricevimento ed
insiste nelle conclusioni rassegnate nel ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato Martelli Mario che si riporta ai
motivi del controricorso e chiede comunque il rinvio del ricorso in
pubblica udienza.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO
ATTIMO SEPE che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 08473 sez. MT – ud. 27-11-2013
-2-

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 8473/11

Ricorrente: soc. Equitalia Emilia Nord Spa.
Controricorrente: Consorzio Agrario Provinciale di Ferrara soc.

Intimata: agenzia entrate
Oggetto: opposizione a cartella pagamento,
Ordinanza
Svolgimento del processo

1. La società Equitalia Emilia Nord Spa. propone ricorso per
cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della
commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 18/15/10,
depositata il 22 marzo 2010, con la quale, accolto l’appello del
Consorzio Agrario Provinciale di Ferrara soc. coop. rl. in liquidazione coatta amministrativa contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione relativa alla cartella di pagamento, inerente all’Irpeg ed Ilor per gli anni 1986-87 e 1989, veniva ritenuta fondata. In particolare il giudice di secondo grado osservava
che l’atto esecutivo, che era peraltro il secondo rispetto ad altro analogo notificato nel 2003, non era adeguatamente motivato, e
comunque era stato emesso oltre il termine previsto, anche se tuttavia non poteva essere posto in essere, dovendo l’amministrazione
semmai revocarlo in autotutela e mettere in esecuzione la prima
cartella mediante

la

sequela

degli

atti

previsti,

come

l’ingiunzione e quant’altro. L’agente per la riscossione Equitalia
resiste con controricorso, mentre l’agenzia delle entrate si è solo costituita, e il controricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso, che si articola
in due argomentazioni, la ricorrente deduce violazione di norme di
legge, in quanto la CTR non considerava che la cartella era stata
emessa secondo il modulo predisposto dal dipartimento delle entrate, sicchè conteneva gli elementi essenziali, come l’indicazione

coop. rl. in liquidazione coatta amministrativa

2

delle somme da pagare; la causale; l’ente creditore e quant’altro.
Inoltre già la prima, notificata il 29.4.2003, era divenuta inoppugnabile per decorso del termine, mentre la seconda, notificata
il 28.3.2006, costituiva soltanto un atto di esecuzione contenente
pure l’intimazione, potendo l’agente della riscossione optare per

Le doglianze sono fondate.
A)Invero per la prima va osservato che il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto
costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la medesima sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato in tal
modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione,
per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e
specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio
che il vizio dell’atto abbia determinato al suo diritto di difesa,
come nella fattispecie in esame (V. pure Cass. Sez. U, Sentenze n.
11722 del 14/05/2010, n. 26009 del 2008).
B)In ordine alla seconda va rilevato che, a prescindere dal
“nomen juris” della ulteriore cartella notificata nel mese di marzo 2006, si trattava in realtà di atto di messa in mora ovvero di
ingiunzione fiscale, la quale, com’è noto, cumula in sè la duplice
natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell’esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e autotutela e di atto prodromico all’inizio dell’esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordinario è l’atto di precetto. Qualora l’inattività
dell’amministrazione nel procedere agli atti esecutivi si protragga fino alla scadenza del termine stabilito nell’art. 481 cod.
proc. civ., l’ingiunzione perde efficacia relativamente e limitatamente alla sua equivalenza al precetto (onde, ai fini del promovimento dell’esecuzione, si rende necessaria una reiterazione della notificazione della stessa), ma non viene meno in essa la va2

tale modo nel procedimento esecutivo.

3

lenza del titolo esecutivo, in cui è irrevocabilmente consacrato
l’accellamentu del credito dell’Ammn15:Liaiìnne_ Pertanto, ov

l’ingiunzione non sia tempestivamente impugnata (nella specie la
prima cartella di pagamento non lo era stata), tale accertamento
non può più essere revocato in discussione con l’opposizione pro-

stando la “causa petendi” circoscritta a ipotetici vizi propri dì
quest’ultima, senza che possa estendersi a quanto era originariamente deducibile e non era stato dedotto, risultando questo assorbito nel giudicato (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 10496 del
18/07/2002, n. 2894 del 03/04/1997). Né peraltro l’eventuale prescrizione della pretesa fiscale, del resto mai addotta, poteva più
essere invocata.
Dunque su tali punti la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a
quo”, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.
4. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia,
anche per le spese, alla commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2013.

ponibile in seguito alla eventuale ulteriore notificazione, re-

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