Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27567 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19859-2019 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 775/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ESPOSITO LUCIA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Ministero Istruzione Università e Ricerca nei confronti di C.A., docente assunta dal Ministero in forza di contratti a tempo determinato, avverso la sentenza che aveva riconosciuto l’illegittimità della reiterazione dei contratti predetti, il conseguente risarcimento dei danni e il diritto alla progressione economica spettante ai docenti assunti a tempo indeterminato;

rilevava la Corte territoriale che l’appello era stato “proposto nei confronti di persona differente rispetto all’originaria ricorrente C.S.” e che “non potrebbe essere concesso un nuovo termine per la notifica dell’impugnazione a C.S. considerato che il gravame è stato proposto nei confronti di diverso soggetto e, quindi, la sentenza di primo grado è ormai passata in giudicato nei confronti dell’originaria ricorrente”;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero sulla base di tre motivi;

controparte è rimasta intimata;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo il ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, osservando che nel ricorso in appello era stato erroneamente indicato il nome di battesimo della controparte ma tale vizio, di cui era affetta anche la notifica effettuata nei confronti del procuratore costituito in primo grado, costituiva errore materiale che in alcun modo aveva ostacolato la corretta individuazione della controparte processuale;

con il secondo motivo deduce nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 163,164,342 e 434 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, rilevando che il giudice di merito avrebbe dovuto effettuare una valutazione dell’atto processuale volta a determinare se lo stesso, pur se contenente l’errore predetto, fosse idoneo all’individuazione della parte;

con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli art. 163,164,342 e 434 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, rilevando che l’interpretazione della Corte d’appello, secondo cui l’appello sarebbe stato proposto nei confronti di un soggetto diverso e la sentenza di primo grado era passata in giudicato, è contra legem dal momento che è possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella citazione e nella relata;

i motivi, da trattare congiuntamente in ragione dell’intima connessione, meritano accoglimento;

questa Corte, sulla scorta del principio espresso con riferimento all’atto di citazione (Cass. 19/12/2013 n. 28451) ritiene che l’errore sulle generalità del destinatario dell’atto di citazione sia irrilevante anche con riferimento all’atto di appello, se l’atto è comunque idoneo al raggiungimento dello scopo;

nel caso in disamina difetta un’indagine da parte della Corte di merito volta a verificare se l’errore nell’indicazione del nominativo della parte nell’atto e nella relata di notifica fosse superabile in ragione del tenore complessivo dell’atto e delle ulteriori indicazioni contenute in esso e nella relata, sì da verificare se lo stesso consentisse, tenuto anche conto dell’allegazione della sentenza di primo grado unitamente al ricorso in appello, la corretta identificazione del destinatario;

il ricorso, pertanto, va accolto, con rinvio al giudice di merito che provvederà alla valutazione sopra indicata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia,

anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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