Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27566 del 10/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 27566 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 24248-2012 proposto da:
DE STEFANO DI OGLIASTRO MARIA FIORENZA
DSTMFR66A45F839M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio degli
avvocati MANFREDONIA MANFREDI e MANFREDONIA
SERGIO, che la rappresentano e difendono, giusta delega a margine
del ricorso;
– ricorrente Contro
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliatao in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 10/12/2013

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente avverso la sentenza n. 318/50/2011 della Commissione Tributaria

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO
APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2012 n. 24248 sez. MT – ud. 13-11-2013
-2-

Regionale di NAPOLI del 14.2.2011, depositata 1’11/07/2011;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La sig.ra Maria Fiorenza De Stefano Di Ogliastro ricorre per cassazione avverso la sentenza n.
318/50/11 del giorno 11 luglio 2011 con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania
aveva accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale
di Napoli. La pronuncia di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente avverso
l’avviso di accertamento con cui l’ Agenzia del Territorio, sollecitata dal Comune di Napoli, aveva
provveduto a variare il classamento di unità immobiliare di pertinenza della contribuente.
L’Agenzia

si è costituita in giudizio.

Il ricorso deve essere accolto in continuità con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex
pluribus la sentenza n. 9629 del 13 giugno 2012 e le ordinanze n. 19814 del 13 novembre
2012, n. 19968 del 14 novembre 2012, n. 19956 del 14 novembre 2012) secondo cui la
motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve
esplicitare se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 336 dell’articolo 1 1.
311/04, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando, in tal caso,
l’analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai
sensi del comma 335 dell’articolo 1 1. 311/04, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali
della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto
tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell insieme
delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti e del
relativo scostamento; oppure, ancora, se il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi del comma
58 dell’articolo 3 1. 662/96 in ragione della constatata manifesta incongruenza tra il precedente
classamento dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche
analoghe, recando, in tal caso, la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e
delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di
riclassamento.
Mentre l’atto di ri- classamento di cui si discute contiene una motivazione meramente apparente ed
apodittica, in cui non si specifica neppure in quale delle tre ipotesi indicate si collochi la pretesa
tributaria.
E” possibile decidere la causa nel merito. Il mutamento di giurisprudenza giustifica la
compensazione delle spese.
Pqm
La Corte accoglie il riscorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’appello
dell’Ufficio. Compensa fra le parti le spese dell’intero di giudizio
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 13 novembre 20
Il preside e ; ; • latore

Oggetto: classamento catastale- modifica- motivazione
Reg. Gen. 24248/2012
RICORRENTE: Maria Fiorenza De Stefano Di Ogliastro
INTIMATO: Agenzia del Territorio

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