Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27566 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19387-2019 proposto da:

D.C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GRIECO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO ROMANO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO

SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6883/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ESPOSITO LUCIA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Napoli, sul presupposto della tempestiva e rituale proposizione dell’appello, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta da D.C.G. volta a ottenere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per gli anni 1998 e 1999 e, conseguentemente, l’iscrizione nell’elenco dei braccianti agricoli;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione D.C. sulla base di due motivi;

l’Inps ha prodotto procura in calce al ricorso notificato;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, osservando che era stato omesso l’esame dell’eccezione formulata nella comparsa di costituzione e risposta dell’appellato di inammissibilità dell’appello per decorrenza del termine breve per l’impugnazione della sentenza;

con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in combinato disposto con l’art. 434 c.p.c., per mancata applicazione del giudicato inter partes, poichè, in ragione dell’inutile decorso del termine di 30 giorni per il deposito del ricorso in appello, si era già determinato il formarsi tra le parti del giudicato, sicchè la pronuncia nel merito viola l’intangibilità di quest’ultimo;

i motivi, unitariamente considerati in ragione dell’intima connessione, sono fondati poichè risulta ritualmente allegata e documentata (si veda il ricorso alle pagine 3 e 4), in ossequio al canone di autosufficienza, la circostanza relativa alla rituale notifica, in data 29/4/2017, della sentenza di primo grado ai procuratori costituiti nel giudizio di primo grado, adempimento idoneo a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, con la conseguenza che l’atto d’appello depositato il 23/6/2017, oltre il termine breve di 30 giorni dalla notifica della sentenza appellata, è tardivo e doveva essere dichiarato inammissibile, dando luogo al formarsi del giudicato;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va accolto, e, in ragione del giudicato formatosi sulla decisione di primo grado, il processo, non suscettibile di prosecuzione, va cassato senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., u.c., con liquidazione delle spese del giudizio di appello e di cassazione in favore dell’erario, risultando il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Liquida le spese del giudizio di appello in complessivi Euro 2.500, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge., e quelle del giudizio di cassazione in complessivi Euro 2.500, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con attribuzione in favore dello Stato.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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