Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27565 del 21/11/2017


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 27565 Anno 2017
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 15122 del ruolo generale
dell’anno 2015, proposto
da
ANGELI Gianloreto (C.F.: NGTL GLR 47P08 I263R)
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso,
dall’avvocato Massimo Balì (C.F.: BLA MSM 65T12 A326I)
-ricorrentenei confronti di
GENERALI ITALIA S.p.A, già INA Assitalia S.p.A. (P.I.:
00885351007), in persona del procuratore generale Michele Ceccarelli
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Giovanni Gazzola (C.F.: GZZ GNN 60B20
F351H)
AIG EUROPE LIMITED — Rappresentanza Generale per
l’Italia (C.F.: 08037550962), in persona del funzionario
procuratore Roberto Karrer
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli avvocati Giampietro Bozzola (C.F.: BZZ GPT 67H03
F471N) e Maria Antonietta D’Intino (C.F.: DNT MNT 53L43
E958.3)
-controricorrentinonché
DELLA MARRA Igino (C.F.: DLL GNI 36A26 E682P)
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Data pubblicazione: 21/11/2017

-intimatoper la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino n. 632/2014, depositata in data 27 marzo 2014;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in
data 17 ottobre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi:
l’avvocato Massimo Balì, per il ricorrente;

Italia S.p.A.;
l’avvocato Maria Antonietta D’Intino, per la controricorrente
AIG Europe Limited;
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Corrado Mistri, che ha concluso per l’accoglimento
del primo motivo del ricorso, e per il rigetto degli altri.
Fatti di causa
Igino Della Marra ha agito in giudizio nei confronti di INA Assitalia (oggi Generali Italia) S.p.A. per ottenere il risarcimento
dei danni subiti in conseguenza dell’indebita appropriazione di
somme versate per alcune polizze da parte di un subagente
operante nella zona di Aosta.
La società convenuta, nel resistere alla domanda, ha chiamato
in causa l’agente generale della Val d’Aosta Gianloreto Angeli,
ai fini dell’eventuale manleva. Quest’ultimo a sua volta ha
chiamato in causa la propria compagnia di assicurazione della
responsabilità civile, AIG Europe S.A. (oggi AIG Europe Limited).
La domanda principale è stata accolta dal Tribunale di Aosta,
che ha invece rigettato la domanda di manleva proposta da
INA Assitalia S.p.A. contro l’Angeli, dichiarando assorbita
quella proposta da quest’ultimo contro AIG Europe S.A..
La Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione di
primo grado in relazione alla domanda principale del Della
Marra mentre, in parziale riforma della decisione di primo gra-

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l’avvocato Giovanni Gazzola, per la controricorrente Generali

do, ha accolto la domanda di manleva proposta da INA Assitalia S.p.A. contro l’Angeli e ha dichiarato inammissibile quella
proposta da quest’ultimo contro AIG Europe S.A..
Ricorre l’Angeli, sulla base di tre motivi.
Resistono con controricorso Generali Italia S.p.A. e AIG Europe Limited.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato

Hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c. l’Angeli
e Generali Italia S.p.A..
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma
semplificata.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e

falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n.
3, c.p.c., con riferimento agli artt. 100, 112, 343, 346 c.p.c.».
Il motivo è fondato.
Come di recente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte,
«in caso di rigetto della domanda principale e conseguente
omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata
all’accoglimento, la devoluzione di quest’ultima al giudice investito dell’appello sulla domanda principale non richiede la
proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 346 c.p.c.»
(Cass., Sez. U, Sentenza n. 7700 del 19/04/2016, Rv.
639281 – 01; conf.: Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 832 del
16/01/2017, Rv. 642557 – 01).
La corte di appello ha dichiarato inammissibile la domanda di
garanzia proposta dall’Angeli nei confronti di AIG Europe Limited sulla base del contrario (e ormai superato) orientamento,
per cui in tal caso sarebbe necessario l’appello incidentale,
laddove l’Angeli aveva effettivamente riproposto la domanda
di garanzia ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (come del resto specifiRic. 15122 n. 2015 – Sez. 3 – Ud. 10 ottobre 2017 – Pagina 3 di 6

Della Marra.

camente chiarito nel ricorso, al punto IV, in cui è riportato il
contenuto delle conclusioni dell’atto di costituzione in appello
e dell’atto di costituzione con chiamata in causa in primo grado).
I giudici di secondo grado avrebbero quindi dovuto pronunziarsi nel merito sulla sussistenza del rapporto di garanzia,
una volta accolta la domanda di manleva dell’INA contro

A tanto dovrà provvedersi in sede di rinvio, previa cassazione
della sentenza impugnata sul punto.
2. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,
con riferimento agli artt. 1227 e 2049 c.c. e 112, 183, 345
c.p.c.».
Il motivo è infondato.
È corretta la qualificazione data dalla corte di appello alla domanda posta a base dell’atto di chiamata in causa dell’Angeli
da parte dell’INA.
Quest’ultima aveva chiesto di essere “manlevata” dall’Angeli
con riguardo alle domande proposte dall’attore nei suoi confronti «nella denegata ipotesi in cui si dovesse ravvisare una
qualche obbligazione in capo alla compagnia assicuratrice»
(così riporta la sentenza a pag. 14 il contenuto delle difese
sviluppate nella comparsa di risposta dell’INA in primo grado),
in quanto l’Angeli era agente generale per la Val d’Aosta e il
subagente Spadon, che si era appropriato delle somme versate dall’attore, agiva sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.
È dunque evidente che (oltre a contestare la propria responsabilità) la società convenuta aveva esercitato una domanda
di manleva fondata sul rapporto di agenzia, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, sulla base di ampia e adeguata motivazione.
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l’Angeli.

3. Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,
con riferimento agli artt. 2049 e 2055 c.c.».
Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la effettiva
ratio decidendi della pronunzia.
Il presupposto su cui si fonda – e cioè che l’azione proposta
dall’INA contro il proprio agente fosse basata sull’art. 2055

correttamente ritenuto dalla corte di appello (e come già visto
al paragrafo precedente, in relazione al secondo motivo di ricorso), l’azione di manleva esercitata dall’INA era fondata sul
rapporto di agenzia e quindi all’Angeli era imputato un inademplmento contrattuale ai sensi dell’art. 1218 C.c., in relazione a tale rapporto, e non un concorso in fattinecie di responsabilità extracontrattuale,

4. È accolto il primo motivo del ricorso, rigettati gli altri.
La sentenza impugnata è cassata in relazione al primo motivo,
con rinvio alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità nei rapporti
tra ricorrente ed AIG Europe Limited.
Per le spese del giudizio di cassazione in relazione ai rapporti
tra ricorrente e Generali Italia S.p.A. si provvede, sulla base
del principio della soccombenza, come in dispositivo.
per questi motivi
La Corte:
– accoglie il primo motivo di ricorso, rigettati gli altri, e
cassa in relazione a detto motivo la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Torino, in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra ricorrente e AIG Europe Limited;
– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di
legittimità in favore della società controricorrente Generali Italia S.p.A., liquidandole in complessivi C 5.000,00,
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c.c. – è palesemente erroneo, in quanto, al contrario, come

oltre C 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 17 ottobre 2017.

Augusto TATANGELO

Il presiderte
Angelo S

L’estensore

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