Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27565 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25576-2019 proposto da:

TECNOSERVICE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato UMBERTO CANETTI;

– ricorrenti –

contro

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati GIUSEPPE CONTINISIO, DOMENICO GAROFALO;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza 9135/2018 R.G. del

TRIBUNALE di BARI, depositata il 16/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ESPOSITO LUCIA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MASTROBERARDINO PAOLA che visto

l’art. 380 ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione dichiari

competente a decidere sulla controversia in esame il Tribunale di

Torino in funzione di giudice del lavoro.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 16.7.2019, resa nella controversia promossa C.L. nei confronti di Teknoservice srl per l’accertamento del proprio diritto all’assunzione alle dipendenze della predetta società presso l’appalto di raccolta rifiuti urbani del Comune di Altamura, aveva respinto l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata in via pregiudiziale dalla società;

la C. aveva dedotto che il diritto all’assunzione presso il cantiere di Altamura era chiesto ai sensi dell’art. 6 del ccnl, avendo ella lavorato nel medesimo cantiere con la precedente ditta affidataria dell’appalto, alla quale era subentrata la Teknoservice s.r.l.;

avverso tale statuizione la società proponeva regolamento di competenza, denunciando la violazione degli artt. 413 e 18 c.p.c. e sottolineando come, trattandosi di domanda diretta alla costituzione di rapporto di lavoro subordinato con la società cessionaria dell’appalto, ovvero la Teknoservice srl con sede in Torino, era operativo, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il criterio della sede legale del datore di lavoro, non risultando utile il criterio relativo al luogo della dipendenza aziendale e neppure quello della insorgenza del rapporto di lavoro (trattavasi di domanda di costituzione del rapporto);

la Procura Generale concludeva per l’accoglimento del ricorso con indicazione del Tribunale di Torino quale giudice competente.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con unico motivo la ricorrente ha rilevato la violazione e falsa applicazione dell’art. 413 c.p.c. e art. 18 c.p.c., osservando che, non essendo sorto un rapporto di lavoro, del quale la ricorrente ha chiesto in via giudiziale la costituzione, deve trovare applicazione il foro sussidiario di cui all’art. 413 c.p.c., comma 7, nel caso di specie coincidente con la sede legale o amministrativa di Teknoservice s.r.l./ sita in Torino;

risulta essere principio generale, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, quello in virtù del quale qualora un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale, previsti in modo alternativo e concorrente dall’art. 413 c.p.c., vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale sussistente tra questo e quello da costituire (Cass. 2152/2015; conf. Cass.n. 10697/2015; Cass.n. 21883/2010);

nel caso di specie, la circostanza della costituzione del nuovo rapporto di lavoro in ragione del subentro nell’appalto di nuovo datore di lavoro sostanzia proprio il collegamento funzionale tra il primo rapporto di lavoro esistente e quello successivo da costituire ed evidenzia come, al momento della domanda azionata dal lavoratore per ottenere la costituzione del nuovo rapporto, debba farsi riferimento, ai fini della individuazione del giudice competente, alla sede di lavoro alla quale da ultimo era addetto, non potendo il luogo della dipendenza aziendale e quello della costituzione del rapporto rilevare, ai fini della determinazione della competenza per territorio, quando viene richiesto l’accertamento dell’obbligo a carico della società convenuta di assunzione al lavoro dei ricorrenti provenienti, quali dipendenti, da diverso datore di lavoro (Cass.n. 21883/2010);

conseguentemente va affermata la competenza del Tribunale di Barì, conformemente alla decisione assunta dal predetto Tribunale, con assegnazione del termine di legge per la prosecuzione del giudizio;

le spese del presente regolamento sono rimesse in sede di definizione del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Bari e assegna il termine di legge per la prosecuzione del giudizio, rimettendo alla pronunciai, definitiva la regolamentazione delle spese relative al regolamento.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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