Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27564 del 10/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 27564 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 23748-2012 proposto da:
AZZARITI FUMAROLI PAOLO ZZRPLA45B18F839B,
elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 38,
presso lo studio dell’avvocato APRILE GIUSEPPE, rappresentato e
difeso dall’avvocato PIZZOLLA PROSPERO giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DEL TERRITORIO DI NAPOLI;
– intimata –

Data pubblicazione: 10/12/2013

avverso la sentenza n. 250/28/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI dell’i 1/07/2011,
depositata il 12/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;

concluso per raccoglimento del ricorso.

Ric. 2012 n. 23748 sez. MT – ud. 13-11-2013
-2-

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che ha

-r

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il sig. Paolo Azzariti Fumaroli ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 250/28/11 del giorno
12 luglio 2011 con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto
l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. La
pronuncia di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di
accertamento con cui l’ Agenzia del Territorio, sollecitata dal Comune di Napoli, aveva provveduto
a variare il classamento di unità immobiliare di pertinenza del contribuente.
L’Agenzia

si è costituita in giudizio. Il ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso deve essere accolto in continuità con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex
pluribus la sentenza n. 9629 del 13 giugno 2012 e le ordinanze n. 19814 del 13 novembre
2012, n. 19968 del 14 novembre 2012, n. 19956 del 14 novembre 2012) secondo cui la
motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve
esplicitare se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 336 dell’articolo 1 1.
311/04, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando, in tal caso,
l’analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai
sensi del comma 335 dell’articolo 1 I. 311/04, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali
della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto
tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’ insieme
delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti e del
relativo scostamento; oppure, ancora, se il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi del comma
58 dell’articolo 3 1. 662/96 in ragione della constatata manifesta incongruenza tra il precedente
classamento dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche
analoghe, recando, in tal caso, la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e
delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di
riclassamento.
Mentre l’atto di ri- classamento di cui si discute contiene una motivazione meramente apparente ed
apodittica, in cui non si specifica neppure in quale delle tre ipotesi indicate si collochi la pretesa
tributaria.
E’ possibile decidere la causa nel merito. Il mutamento di giurisprudenza giustifica la
compensazione delle spese.
Pqm
La Corte accoglie il riscorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’appello
dell’Ufficio. Compensa fra le parti le spese dell’intero di giudizio
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 13 novembre 2013
Il presid
e relator

Oggetto: classamento catastale- modifica- motivazione
Reg. Gen. 23748/2012
RICORRENTE: Paolo Azzariti Fumaroli
INTIMATO: Agenzia del Territorio

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