Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27563 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 28/10/2019), n.27563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16771-2017 proposto da:

C.S., T.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA PAOLO EMILIO 26, presso lo studio dell’avvocato BOVE LOREDANA,

rappresentati e difesi dall’avvocato TERRUIA FRANCESCO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 694/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

RITENUTO

Che:

la Corte d’Appello di Firenze con la sentenza n. 694/2016 accoglieva l’appello del Ministero della salute e respingeva la domanda svolta da T.F. e C.S. intesa ad ottenere il pagamento dell’indennizzo ex L. n. 210 del 1992 in seguito alla somministrazione di vaccini al minore T.F.; a fondamento della sentenza la Corte d’appello richiamava l’esito di due perizie espletate nella fase di gravame le quali avevano negato il nesso di causalità tra la somministrazione dei vaccini e la patologia di cui era affetto il figlio dei ricorrenti.

Contro la sentenza T.F. e C.S. hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il Ministero della Salute ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

RILEVATO

Che:

1. – col primo motivo il ricorso ha dedotto la violazione ed errata applicazione delle norme in punto di inammissibilità dell’appello ex art. 434 c.p.c., comma 1 e art. 436-bis c.p.c..

Il motivo è inammissibile atteso che, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, da una parte, la Corte d’appello ha accertato che l’impugnazione del Ministero individuava con sufficiente puntualità le parti della sentenza di primo grado censurate, la soluzione alternativa offerta al giudice di appello con la medesima impugnazione e le relative motivazioni. Tanto consente di escludere, quindi, qualsiasi violazione dell’art. 434 c.p.c., comma 1. D’altra parte la stessa censura formulata in ricorso viola il principio di specificità e di autosufficienza del ricorso per cassazione dal momento che non riproduce nè indica in ricorso l’atto di appello del Ministero, limitandosi a mere estrapolazioni sintetiche che non consentono a questa Corte di giudicare ex actis (C ass. nn. 15936/2018; 5001/2018, 29093/2018; 7513/2018, 2271/2017; 17049/2015);

2. – Col secondo motivo il ricorso lamenta violazione ed errata applicazione delle norme con specifico riguardo al principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., comma 1; violazione dell’art. 111 Cost., comma 1, per avere la sentenza impugnata sostenuto che il Ministero della salute avesse sollevato contestazioni in ordine al nesso di causalità.

Il motivo è inammissibile dal momento che non censura una delle due rationes decidendi attraverso cui la sentenza impugnata ha respinto la pretesa applicazione del principio di non contestazione, dal momento che la Corte d’appello, oltre a sostenere che il Ministero avesse contestato il nesso di causalità tra le vaccinazioni somministrate e l’insorgenza della patologia, ha pure sostenuto come prima ratio decidendi che il principio di non contestazione non si applichi al nesso causale perchè non configura un vero e proprio fatto in ordine al quale si possa esigere una concreta contestazione, trattandosi piuttosto di argomentazione giuridica fondata su accertamenti di tipo medico legale.

3. – Col terzo motivo viene dedotta la mancanza totale di motivazione circa punti decisivi della controversia per omesso esame di fatto decisivo già oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione agli 115 e 116 c.p.c. per avere la sentenza accordato preferenza alla consulenza tecnica d’ufficio nonostante i rilievi critici svolti in ordine alle sue conclusioni, omettendo del tutto di pronunciarsi su di essi, non valutando altresì la documentazione sanitaria offerta alla stessa Corte con le osservazioni autorizzate alla CTU depositata in data 19/5/2016 ed omettendo qualsiasi motivazione al riguardo.

Anche tale motivo va considerato inammissibile. In primo luogo perchè implica un generale riesame del merito della causa; si richiede infatti una nuova valutazione delle medesime circostanze fattuali già esaminate dal giudice di merito (Cass. S.U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054) e, per di più, il motivo non appare dedotto secondo la schema dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il quale nella formulazione attuale, vigente ratione temporis, richiede di censurare l’omessa considerazione di un fatto decisivo e non più di “punti decisivi della controversia”.

In secondo luogo va osservato che, come risulta dalla sentenza impugnata, a seguito delle note del 19/5/2016 depositate dalla difesa degli appellati, dopo la seconda CTU, il collegio disponeva ulteriori chiarimenti scritti su tali note ai quali il CTU ha risposto con atto del 27/7/2016. La sentenza impugnata è quindi fondata sulle due perizie, “sostanzialmente convergenti”, svolte nel giudizio di gravame, nonchè sui chiarimenti scritti forniti dal dottor L.. La Corte inoltre ha dato atto di dissentire dalla CTU di primo grado a sua volta recepita nella sentenza appellata.

La motivazione della sentenza nel richiamare le conclusioni peritali risulta corredata da ampia motivazione, dal richiamo alla letteratura scientifica in merito alla “assai discussa possibilità” che l’autismo insorga dopo vaccini che non abbiano provocato eventi acuti post vaccinali; nonchè dalla considerazione del particolare caso concreto che, secondo i giudici d’appello, portava a considerare un mero dato di coincidenza temporale, neutro dal punto di vista causale, il fatto che i primi sintomi dell’autismo fossero insorti dopo le vaccinazioni; mentre non poteva coniderarsi decisivo neppure il fatto che fino ai due anni, ovvero per il periodo precedente gli ultimi vaccini, il minore potesse aver avuto uno sviluppo normale, in quanto solo in una minoranza dei casi vengono riferiti sintomi di tale patologia nel periodo precedente.

D’altra parte, secondo la Corte territoriale, vi erano altri elementi decisivi che smentivano la normalità dello sviluppo del bambino fino alla somministrazione dei vaccini in esame.

Pertanto la sentenza impugnata risulta immune dalle censure che sono state sollevate nel motivo di ricorso il quale contiene un’inammissibile critica del convincimento del giudice che si traduce in un mero dissenso diagnostico (v. ex plurimis Cass. ord. 23/12/2014 n. 27378, Cass. 16/02/2017 n. 4124, Cass. 19/05/2017 n. 12722).

4. – In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali come in dispositivo. Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 2200 di cui Euro 2000 per compensi professionali, oltre al 15% per pese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma all’adunanza camerale del 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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