Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27563 del 10/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27563 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Ud.24.10.2013
Oggetto:Catastali
Motivazione.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei
relativi uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12,
RICORRENTE
CONTRO
NOBILE FRANCESCA residente a Napoli, rappresentata e
difesa, giusta delega a margine del controricorso,
dall’Avv. Gennaro Di Maggio, elettivamente domiciliata
in Roma, Viale di Vigna Pia, 32 presso lo studio
dell’Avv. Emiddio Perreca, CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n. 139/18/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli

Sezione n.

Data pubblicazione: 10/12/2013

18,

in data

08.06.2010, depositata il 09 giugno 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 24 ottobre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.20791/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l) L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione
avverso la sentenza n.139/18/2010 in data 08.06.2010,
depositata il 09 giugno 2010, con cui la Commissione
Tributaria Regionale di Napoli, Sezione n. 18, ha
rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
accolto il ricorso della

Napoli, la quale aveva

avverso

signora Nobile Francesca,

l’avviso di

accertamento con cui l’Agenzia del Territorio,
sollecitata dal Comune di Napoli, aveva provveduto a
variare il classamento di unità immobiliare di
pertinenza della contribuente. Affida l’impugnazione a
quattro mezzi.
2) La contribuente, giusto controricorso, ha chiesto il
rigetto dell’impugnazione.
3) Nel caso di specie, l’atto impugnato è, – secondo
quanto evincesi dagli atti in esame, – conseguente alla
2

Presente il P.M. dott. Ennio Attilio Sepe.

richiesta del Comune di Napoli, avanzata

ai sensi

della legge 23 dicembre 1996, n ° 662, art.3, comma 58,
di procedere alla riclassificazione di immobili il cui
classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente

medesime caratteristiche; in detto atto impositivo
veniva specificato che l’attribuzione della rendita era
stata eseguita sulla base delle disposizioni, fondate
sull’estimo comparativo, dettate dal Regio Decreto 13
aprile 1939, n. 652 . e dal decreto del Presidente
della Repubblica 1 ° dicembre 1949, n ° 1142, nonché ai
sensi di quanto previsto dall’art.11, comma l ° , del
Decreto Legge 14 marzo 1988, n ° 70, convertito con
modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n ° 154;
inoltre, veniva esplicitato che nell’effettuare il
nuovo classamento, si era tenuto conto dei caratteri
tipologici e costruttivi specifici degli immobili,
delle relative caratteristiche edilizie, delle mutate
capacità reddituali degli immobili ricadenti nella
stessa zona, nonché della qualità urbana ed
ambientale del contesto insediativo, che aveva subito
miglioramenti a seguito dell’incremento delle
infrastrutture urbane.
4)

I giudici di merito hanno ritenuto che le

argomentazioni utilizzate dall’Ufficio per giustificare
3

non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi

l’atto in questa sede impugnato, non siano adeguate,
sul piano motivazionale, a sorreggere il mutato
classamento ed, altresì, la sussistenza di altri vizi
nel relativo procedimento.

essere risolte sulla base del principio affermato in
recenti pronunce di questa Corte, la quale si è
discostata, motivatamente da alcuni precedenti, di
segno opposto, che si erano collocate nel solco di un
orientamento giurisprudenziale formatosi in occasione
di controversie aventi ad oggetto l’ordinaria procedura
di classamento degli immobili.
In particolare,

in tema di riclassificazione di

immobili, già dotati di rendita, è stato affermato che
“Quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo
classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se
tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni
specifiche subite dalla unità immobiliare in questione;
oppure ad una risistemazione dei parametri relativi
alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare.
Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso,
deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla
revisione dei parametri relativi alla microzona, a
4

5) Le questioni poste dal ricorso, si ritiene possano

seguito di significativi e concreti miglioramenti del
contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza
dei presupposti del riclassamento da parte del
contribuente” (Cass. n. 9629/2012, n. 11370/2012, n.

6) Non vi è luogo a provvedere in ordine alle altre
doglianze, per mancanza di interesse della ricorrente
Agenzia, posto che il difetto di motivazione dell’atto
di

riclassamento,

correttamente

rilevato

dalla

Commissione Tributaria Regionale, costituisce ragione
autonomamente sufficiente a sorreggere la pronuncia di
annullamento di tale atto e, quindi, l’eventuale
fondatezza delle censure, che investono le altre
ragioni poste a base della decisione impugnata, non
potrebbero, comunque, determinare un decisum di segno
diverso (Cass. n.21490/2005,n.20454/2005)..
7) Si ritiene che la causa possa essere trattata in
camera di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis
cpc, proponendosene la definizione, sulla base del
trascritto principio, con il rigetto, per manifesta
infondatezza.I1 Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che alla stregua del richiamato e condiviso
5

11371/2012).

principio e non inducendo a diverso opinamento le
argomentazioni svolte dall’Agenzia del Territorio, il
ricorso va rigettato, per manifesta infondatezza;
Considerato, in vero, che questa Corte ha già affermato

l’Agenzia del Territorio, quando procede
all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad
un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, deve
specificare se tale mutato classamento è dovuto a
trasformazioni specifiche subite dalla unità
immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione
dei parametri relativi alla microzona, in cui si
colloca l’unità immobiliare, rendendo così possibile la
conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte
del contribuente;
Considerato, pure, che la tesi secondo cui, pur dopo
l’entrata in vigore della legge 311/2004,
persisterebbe il potere dei Comuni di dare impulso al
procedimento dell’amministrazione finanziaria di
riclassificazione ex art. 3, comma 58, 1. 662/96 degli
immobili il cui classamento risulti non aggiornato o
palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari
aventi medesime caratteristiche, non risulta decisivo
per la controversia in questione;
Ritenuto, infatti, che i presupposti dei poteri
6

( sent. 9629/2012, 11370/2010, 11371/2010) che

d’impulso attribuiti ai Comuni dalle disposizioni di
cui all’articolo 3, comma 58 della legge n. 662/96 e
all’ art. l comma 335 L. 311/04 sono
diversi, giacchè

completamente

mentre nella prima si prevede una

rendite catastali) di singoli immobili e non si opera
nessun riferimento ai valori del mercato immobiliare
(né con riferimento all’immobile

oggetto della

richiesta di riclassificazione, né con riferimento agli
immobili assunti come parametro del giudizio compativo
di palese non congruità del classamento del primo)
nella seconda assume invece rilievo proprio

il valore

di mercato degli immobili, e, d’altronde, che il
valore di mercato rilevante quale presupposto per la
richiesta di riclassificazione non è quello di un
singolo immobile, bensì il valore medio di mercato di
una intera microzona che rileva non per sè stesso, ma
se ed in quanto il suo rapporto con il valore medio
catastale della stessa microzona si discosti
significativamente dall’analogo rapporto relativo all’
insieme delle microzone comunali;
Considerato che la non coincidenza

dei presupposti

applicativi del comma 58 dell’articolo 3 della legge
n. 662/96 rispetto a quelli di cui ai commi 335 e 336
dell’articolo l della legge n.
7

311/04 del 2004, ed il

comparazione tra classamenti (e, conseguentemente, tra

disposto del’articolo 7 della legge 212/00- laddove
prescrive

che

negli

atti

dell’amministrazione

finanziaria vengano indicati “i presupposti di fatto
e le ragioni giuridiche che hanno determinato la

revisione della classificazione di un immobile deve
essere motivata in termini che esplicitino in maniera
intellegibile le specifiche giustificazioni della
riclassificazione concretamente operate che, d’altro
canto, è la conoscenza di tali presupposti che consente
al contribuente di valutare l’opportunità di impugnare
l’atto impositivo e, in tal caso, di specificare, come
richiesto dall’ art. 18 D.Lgs.vo 546/92, le doglianze;
Considerato, conclusivamente, che la motivazione del
provvedimento di riclassamento di un immobile, già
munito di rendita catastale, deve esplicitare
nuovo classamento sia

se il

stato adottato, ai sensi del

comma 336 dell’articolo 1 1. 311/04,

in ragione di

trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare,
recando, in tal caso, l’analitica indicazione di tali
trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia
stato adottato, ai sensi del comma 335 dell’articolo 1
1. 311/04, nell’ambito di una revisione dei parametri
catastali della microzona in cui l’immobile è situato,
giustificata dal significativo scostamento del
8

decisione dell’amministrazione”- comportano che la

rapporto tra valore di mercato e valore catastale in
tale microzona rispetto all’analogo
insieme delle microzone comunali,
caso,

rapporto

nell’

recando, in tal

la specifica menzione dei suddetti rapporti e

classamento sia stato adottato ai sensi del comma 58
dell’articolo 3 l. 662/96 in ragione della constatata
manifesta incongruenza tra il precedente classamento
dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati
similari aventi caratteristiche analoghe, recando, in
tal caso, la specifica individuazione di tali
fabbricati,

del

loro

classamento

e

delle

caratteristiche analoghe che li renderebbero similari
all’unità immobiliare oggetto di rilassamento;
Considerato che la decisione impugnata, che a tali
regole si è sostanzialmente attenuta rilevando il vizio
dell’atto di classamento, per tutte le considerazioni
svolte non giustifica le formulate doglianze;
Considerato, altresì, che avuto riguardo all’epoca di
affermazione

dell’applicato

principio,

le

spese

dell’intero giudizio vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2013.

del relativo scostamento; oppure, ancora, se il nuovo

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