Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27563 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. III, 02/12/2020, (ud. 22/06/2020, dep. 02/12/2020), n.27563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34525-2018 proposto da:

INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE MAZZINI N. 96, presso lo studio dell’avvocato MARINA ROSSI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO FUMAGALLI;

– ricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA;

– intimato –

Nonchè da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

TIZIANO N. 3, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DORIA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE G. MAZZINI 96, presso lo studio dell’avvocato MARINA ROSSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO FUMAGALLI;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 4285/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/9/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/6/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28/9/2018 la Corte d’Appello di Milano, in parziale accoglimento del gravame interposto dal Fallimento (OMISSIS) s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Milano 6/7/2016, ha dichiarato lo scioglimento del contratto di factoring stipulato in data 20/3/2003 tra la società (OMISSIS) s.p.a. in bonis e la società International Factors Italia s.p.a., in base al quale quest’ultima si era obbligata a trasferire alla prima tutti i crediti menzionati al p. 1 della citazione introduttiva del giudizio di 1 grado.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società International Factors Italia s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 8 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Fallimento (OMISSIS) s.p.a., che spiega altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso la società (OMISSIS) s.p.a.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente in via principale Fallimento (OMISSIS) s.p.a. denunzia violazione dell’art. 2909 c.c., artt. 324,342 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole non essersi considerato che nella specie “il Fallimento ha basato la sua domanda sull’applicazione dell’art. 20 del contratto e la circostanza dimostra che il Fallimento ha inteso subentrare nel contratto”.

Lamenta che il Fallimento ha impugnato parzialmente la sentenza di 1 grado, e non ha in particolare censurato “la statuizione secondo cui il Fallimento è subentrato nel contratto di factoring”, essendosi “limitato ad affermare che “pur assumendo che la tesi del Tribunale sia corretta”, la questione sarebbe irrilevante”, sicchè è “decaduto ai sensi dell’art. 342 c.p.c., n. 1 dalla possibilità di impugnare il capo della sentenza con il conseguente passaggio in giudicato della statuizione del primo Giudice”, con conseguente preclusione per la corte di merito di “ogni valutazione sul punto dovendosi attenere al giudicato interno”.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1372,1373,1470,1703 c.c., artt. 324,342 c.p.c., L. Fall., art. 72, art. 42 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ravvisato nel Fallimento un terzo e non già una parte del contratto di factoring de quo, pur essendosi su quest’ultima statuizione ormai formato il giudicato interno.

Lamenta che “il recesso dal contratto di factoring è stato incomprensibilmente esteso alle cessioni dei crediti”.

Con il 3 motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che il Fallimento non ha mai formulato una domanda volta allo scioglimento del contratto di factoring L. Fall., ex art. 72.

Con il 4 motivo denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che la corte di merito “sembra limitare l’applicazione dell’art. 20 ai soli crediti “già riscossi” dal factor e cioè di quelli incassati dai debitori laddove dalla “semplice e piana lettura delle due proposizioni emerge che oggetto della possibile retrocessione sono i “crediti non incassati” dal debitore ceduto e cioè tutti i crediti che non siano stati ancora pagati”.

Con il 5 motivo denunzia violazione degli artt. 1362,1363 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole essersi dai giudici di merito erroneamente interpretata la clausola n. 20 del contratto, disattendendosi in particolare il principio secondo cui “in claris non fit interpretatio”.

Con il 6 motivo denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che la pronunzia sia “intrinsecamente illogica e contraddittoria” là dove la corte di merito afferma “al tempo stesso che le cessioni dei crediti sono efficaci ed opponibili ed inefficaci a seguito del recesso”, pervenendo “all’assurdo di condannare (in un capo della sentenza) Ifitalia al rimborso dei crediti che ha incassato in forza delle cessioni che (in altro capo della pronuncia) ha affermato opponibili al fallimento”.

Con il 7 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 1372 c.c., art. 113 c.p.c., L. Fall., art. 52, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che, in presenza di uno scioglimento L. Fall., ex art. 72 “, il contraente abbia “diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo la previsione di cui alla L. Fall., art. 52 “, laddove “il Fallimento non ha mai chiesto lo scioglimento del contratto L. Fall., ex art. 72”.

Con l’8 motivo denunzia violazione degli artt. 112,115 c.p.c., L. Fall., art. 52, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole non essersi dalla corte di merito prese in considerazione le anticipazioni che la società “Ifitalia ha dedotto e dimostrato di aver versato”.

Il 1 motivo, logicamente prioritario, è in parte inammissibile e in parte infondato.

E’ rimasto in sede di merito accertato che il Fallimento (OMISSIS) ha in origine proposto domanda di accertamento dell’avvenuto recesso dal contratto stipulato in data 20/3/2003 dalla società (OMISSIS) s.p.a. in bonis con la società Ifitalia s.p.a., avente ad oggetto una serie di atti di cessione di crediti insorgenti in un arco definito di tempo nei confronti di predeterminati Comuni della Provincia di Cosenza per servizi (anche) di raccolta di rifiuti solidi urbani.

Il Fallimento ha altresì richiesto, quale conseguenza del recesso: a) la restituzione, in base all’art. 20 del Contratto di factoring, di tutti “i crediti futuri ceduti e non incassati” ancora nella disponibilità della società Ifitalia s.p.a.; b) la declaratoria di inopponibilità nei suoi confronti, “per la genericità del rapporto integrante la fonte del debito tra cedente e debitore”, essendo “richiamate prestazioni aventi ad oggetto “servizi di igiene ambientale””, di taluni contratti di cessione di crediti in blocco.

Il giudice di prime cure ha rigettato le domande.

Dopo aver premesso di dover “distinguere il piano della determinabilità dei crediti oggetto di cessione” ai fini della “validità dei crediti oggetto di cessione” ai fini della “validità” della stessa rispetto al piano dell'”opponibilità al fallimento” (in quanto “se le cessioni fossero nulle per indeterminabilità del loro oggetto, il problema dell’opponibilità della cessione non avrebbe neppure motivo logico di sorgere”), tale giudice ha ritenuto che “peraltro tale ultimo problema, in fatto, non si pone nei confronti del fallimento”, giacchè “quest’ultimo per sua stessa ammissione è subentrato nel rapporto di factoring, avendo dichiarato che intende avvalersi della facoltà di recesso di cui all’art. 20 del contratto (cfr. punto 14.2 dell’atto di citazione)”, ulteriormente ravvisando l’irrilevanza “nel caso di specie del problema dell’opponibilità, che riguarda tipicamente il problema del conflitto tra il titolo delle alienazioni (il contratto di factoring) e i terzi, aventi causa o creditori del cedente, ovvero il fallimento stesso”.

Ha sottolineato, ancora, che le domande dal medesimo nella specie spiegate “depongono… nel senso che il fallimento (OMISSIS) è subentrato nel rapporto (sia pure per recedervi)”, venendo pertanto “in rilievo solo il problema della determinabilità dei crediti oggetto di cessione”, nonchè “solo il problema della restituzione dei crediti ceduti e non incassati” e “delle somme incassate dopo il fallimento”.

E’ pervenuto quindi a rigettare la domanda di restituzione: a) quanto alle somme riscosse, non venendo “allegato da parte attrice idoneo titolo”, atteso che “l’art. 20 chiarisce come oggetto di trasferimento siano solo i crediti non ancora incassati”; b) quanto alle “somme incassate da Ifitalia dopo il fallimento”, non essendovi “diritto a retrocessione via risoluzione”, difettando ogni pretesa in ordine ai “crediti regolarmente ceduti in forza di un contratto” che abbia “avuto corso anche dopo il fallimento (posto l’esercizio del diritto di recesso di natura contrattuale)”, stante “la titolarità del credito in capo alla convenuta”.

Avverso tale pronunzia il Fallimento ha nell’atto di appello censurato la sentenza del giudice di prime cure, deducendo in particolare l’erroneità dell’affermazione secondo cui “il recesso esercitato (dal Fallimento) dal contratto di Factoring priverebbe di rilevanza la questione della inopponibilità delle anzidette tre cessioni, perchè il Fallimento sarebbe subentrato, attraverso il recesso, nel Contratto di Factoring”.

Ha ulteriormente lamentato: a) che, “pur assumendo che la tesi del Tribunale sia corretta (e, dunque, a prescindere dalla opinabilità della tesi secondo cui l’esercizio del recesso importa, in sè, il subentro automatico anche del curatore), vi è che, nella specie, non può seriamente affermarsi che “il titolo delle alienazioni” sia costituito dal “contratto di factoring” (come afferma, invece, il Tribunale) e che, per tal via, non si ponga una questione di inopponibilità al Fallimento dei contratti di cessione del 20 marzo 2003, 15 giugno 2007 e 2 aprile 2008″; b) come “la decisione del Tribunale di rigettare la domanda proposta dal fallimento, attribuendo al Contratto di Factoring un effetto traslativo, che tale contratto… non produce affatto” sia “dunque una decisione gravemente contra ius”.

Nell’odiernamente impugnata sentenza la corte di merito ha (parzialmente) accolto il gravame, in particolare sottolineando che “il Fallimento (OMISSIS) ha dichiarato di recedere dal contrato di factoring avvalendosi della facoltà conferita alla parte contrattuale dall’art. 20 delle condizioni generali di contratto, e ha accolto la domanda di restituzione di tutti i crediti non anticipati nè ancora incassati da Ifitalia al momento della dichiarazione di fallimento”.

Tale giudice ha dunque ritenuto esservi stato il subingresso del Fallimento nel contratto di factoring de quo, stipulato dalla società (OMISSIS) s.p.a. allorquando era in bonis.

Ha peraltro ulteriormente osservato (punto 8 dell’impugnata sentenza) che “ad analoghe conclusioni si perviene” anche “applicando i principi che regolano la procedura fallimentare” L. Fall., ex art. 72, giacchè “il fallimento del cedente determina l’automatica risoluzione del contratto di factoring, che ha natura di rapporto giuridico pendente alla data della dichiarazione di fallimento del cedente”, e ciò pur rimanendo escluso, in difetto dell'”autorizzazione del comitato dei creditori”, che “nel caso di specie non è stata neppure prospettata”, il “subentro nel contratto”.

Orbene, a parte il rilievo che in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, la ricorrente riporta nel ricorso in termini meramente parziali e non esaustivi ai fini considerati la parte della sentenza del giudice di prime cure omettendo viceversa del tutto di riportare il gravame asseritamente interposto sul punto, va osservato che a fronte dell’affermazione contenuta nella sentenza di 1 grado secondo cui il Fallimento “per sua stessa ammissione è subentrato nel rapporto di factoring, avendo dichiarato che intende avvalersi della facoltà di recesso di cui all’art. 20 del contratto (cfr. punto 14.2 dell’atto di citazione)” nonchè di quella in base alla quale “il Fallimento (OMISSIS) è subentrato nel rapporto (sia pure per recedervi)” (con l’ulteriore indicazione in base alla quale “non ci si avvede quindi della rilevanza nel caso di specie del problema dell’opponibilità, che riguarda tipicamente il problema del conflitto tra il titolo delle alienazioni (il contratto di factoring) e i terzi, aventi causa o creditori del cedente, ovvero il fallimento dello stesso: Ve cui domande hanno però natura contrattuale, e depongono quindi nel senso che il fallimento (OMISSIS) è subentrato nel rapporto (sia pure per recedervi)”), l’allora appellante Fallimento (odierno controricorrente-ricorrente incidentale) ha nell’atto di gravame invero formulato specifica censura in proposito, espressamente deducendo: “Orbene, pur assumendo che la tesi del Tribunale sia corretta (e, dunque, a prescindere dalla opinabilità della tesi secondo cui l’esercizio del recesso importa, in sè, il subentro automatico anche del curatore), vi è che, nella specie, non può seriamente affermarsi che “il titolo delle alienazioni” sia costituito dal “contratto di factoring” (come afferma, invece, il Tribunale) e che, per tal via, non si ponga una questione di inopponibilità al Fallimento dei contratti di cessione del 20 marzo 2003, 15 giugno 2007 e 2 aprile 2008. Il “titolo delle alienazioni” è, infatti, costituito, nel caso di specie, dai singoli contratti di cessione dei crediti”.

Emerge a tale stregua evidente come, avuto riguardo al tenore della motivazione della sentenza impugnata e agli argomenti dal giudice di prime cure posti a fondamento del ravvisato subingresso del Fallimento nel contratto di factoring de quo a suo tempo dalla società (OMISSIS) s.p.a. in bonis stipulato, risultano dall’allora appellante Fallimento formulate contrapposte argomentazioni dotate di sufficiente grado di specificità, e pertanto idonee ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (cfr. Cass., 24/11/2005, n. 24817; Cass., 14/3/2006, n. 5445. E, conformemente, Cass., 13/4/2010, n. 8771; Cass., 27/9/2016, n. 18932; Cass., 18/9/2017, n. 21566; nonchè, da ultimo, Cass., 4/2/2019, n. 3194).

A tale stregua, l’assunto dell’odierna ricorrente in via principale società Ifitalia s.p.a. secondo cui il suindicato subingresso del Fallimento nel contratto risulta coperto da giudicato implicito in difetto di (idonea) impugnazione da parte del medesimo in sede di gravame, risulta invero per tabulas smentito.

Ne consegue che, diversamente da quanto dalla medesima ricorrente in via principale nei propri scritti difensivi sostenuto, alla corte di merito non era affatto “preclusa ogni valutazione” in ordine al mancato subentro del Fallimento nel contratto stipulato dalla società (OMISSIS) in bonis, in ragione del riscontrato difetto dell'”autorizzazione del comitato dei creditori”, e legittimamente tale giudice vi ha fatto (al punto 8 della motivazione dell’impugnata sentenza) luogo.

A tale stregua, deve allora trarsi l’ulteriore corollario che, non risultando siffatta ulteriore ratio decidendi altrimenti censurata dall’odierna ricorrente in via principale, limitatasi a dedurne la preclusione da giudicato implicito senza invero formulare censura alcuna riguardo al relativo merito, la disamina dei restanti motivi del ricorso principale risulta invero priva di interesse, rimanendo essi pertanto assorbiti.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità è infatti sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura (ovvero sia stata respinta) perchè il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza (v. Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602, e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n. 27015; Cass., Sez. Un., 22/2/2018, n. 4362, nonchè, da ultimo, Cass., 6/6/2020, n. 13880).

Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente Fallimento (OMISSIS) s.p.a., seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il 1 motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 30.200,00, di cui Euro 30.000,00 per onorari, oltre a spese a generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente Fallimento (OMISSIS) s.p.a.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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