Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27562 del 21/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 27562 Anno 2017
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: VINCENTI ENZO

SENTENZA
sul ricorso 6051-2015 proposto da:
DELLA PORTA ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIULIO CESARE CORDARA 15, presso lo studio dell’avvocato MAURO
FELICETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato VIVALDO POMPILI
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
DIRECT LINE INSURANCE S.P.A., ORSOLINI DINO;
– intimati Nonché da:
DIRECT LINE INSURANCE S.P.A., in persona del Procuratore
Dott. LUIGI GALLOTTI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GAVINANA 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PECORA, che

Data pubblicazione: 21/11/2017

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO PAVESI giusta
procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro
DELLA PORTA ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIULIO CESARE CORDARA 15, presso lo studio dell’avvocato MAURO

giusta procura speciale in calce al ricorso principale;
– con troricorrente all’incidentale nonchè contro
ORSOLINI DINO;

intimato

avverso la sentenza n. 503/2014 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA, depositata il 09/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/10/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.
CORRADO MISTRI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato VIVALDO POMPILI;
udito l’Avvocato FRANCESCO PECORA.
FATTI DI CAUSA
1. – Rosa Della Porta convenne in giudizio Dino Orsolini e la
compagnia Direct Line Insurance S.p.A. per sentirli condannare al
risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale,
verificatosi il 29 ottobre 2003, la cui responsabilità era da addebitare
all’Orsolini, conducente e proprietario dell’autovettura, assicurata
presso la predetta compagnia, investitrice di essa attrice, la quale, a
seguito dell’evento lesivo, veniva sottoposta ad un intervento
chirurgico di artroprotesi totale dell’anca sinistra, con gravi postumi
permanenti.
L’adito Tribunale di Spoleto, con sentenza del gennaio 2011,
accolse parzialmente la domanda, riconoscendo soltanto il danno
2

FELICETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato VIVALDO POMPILI

biologico (secondo le vigenti tabelle del Tribunale di Milano) e quello
patrimoniale per le spese mediche, che liquidò complessivamente in
euro 131.809,38, all’attualità, da cui detrarre gli importi già versati alla
Della Porta dalla compagnia assicuratrice (per complessivi euro
103.867,00).
2. – Avverso tale decisione proponeva impugnazione la Della

9 settembre 2014, accoglieva parzialmente, per ciò riguardava,
segnatamente, l’omessa personalizzazione del danno biologico
permanente, condannando la compagnia convenuta, “detratti gli
acconti già corrisposti, al pagamento della somma complessiva di euro
142.992,50, per danno biologico”, oltre accessori, nonché al
pagamento dell’importo “di euro 3.104,58 per danno patrimoniale”,
oltre accessori, oltre al pagamento della metà delle spese di entrambi
i gradi di giudizio, compensando la restante metà.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre Rosa Della Porta,
affidando le sorti dell’impugnazione a otto motivi.
Resiste con controricorso la Direct Line Insurance S.p.A., che ha
anche proposto ricorso incidentale sulla base di un solo motivo;
l’intimato Dino Orsolini non ha svolto attività difensiva in questa sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE
A) Il ricorso principale di Rosa Della Porta
1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.
2, 32 Cost., 2043, 2059, 1223 e 1226 cod. civ., “con riferimento al
risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico
ed alla relativa personalizzazione, tenuto conto della particolarità del
caso concreto”.
La Corte territoriale, nonostante la gravità dei postumi
permanenti a carico di essa danneggiata (30% di invalidità
permanente, con un quadro lesivo di particolare impegno), avrebbe
disapplicato i valori standard delle tabelle milanesi, per poi ridurre
3

Porta, che la Corte d’Appello di Perugia, con sentenza resa pubblica il

anche l’aumento per la personalizzazione al 20%, senza peraltro
effettuarlo sul danno biologico totale (ossia tenuto conto anche della
inabilità temporanea), così da violare il principio della liquidazione
dell’integralità del danno alla persona in ragione della particolarità del
caso concreto.
2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo

comma, n. 4, cod. proc. civ., “per mancanza della motivazione in
relazione al capo della sentenza di cui al precedente motivo,
riguardante l’accertamento e la quantificazione della personalizzazione
del danno biologico”.
La Corte territoriale, in punto di personalizzazione del danno
biologico, avrebbe adottato una motivazione solo apparente, in quanto
“connotata da evidenti e gravi contraddizioni tra affermazioni
inconciliabili e da manifesta illogicità”, tanto da “non consentire
l’identificazione del processo logico-giuridico che ha sorretto la relativa
statuizione”.
3. – Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.
2, 32 Cost., 1226, 2043, 2049 cod. civ., 185 cod. pen., 5 del d.P.R. n.
37 del 2009, del d.P.R. n. 181 del 2009 e dell’art. 112 cod. proc. civ.,
“in ordine al capo della sentenza relativo alla risarcibilità ed alla
liquidazione del danno morale”.
La Corte territoriale avrebbe tenuto conto del danno morale
soltanto nell’ambito della personalizzazione del danno biologico, non
considerando, però, che, trattandosi di danno ontologicamente diverso
da quello biologico, esistenziale e di relazione, nonché previsto “in via
normativa” (dai citati d.P.R. e dal codice penale), avrebbe dovuto
essere accertata ed esplicitata nella motivazione l’effettiva gravità della
sofferenza patita e del dolore interiore, con autonoma liquidazione.
4. – Con il quarto mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360,
primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza ex art. 132,
4

comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza ex art. 132, primo

primo comma, n. 4, cod. proc. civ., “in relazione al medesimo capo
della sentenza di cui al precedente motivo, riguardante l’accertamento
e la quantificazione del danno morale, inteso quale sofferenza interiore
patita”, essendo insanabilmente contraddittoria la motivazione che, pur
riconoscendo la gravità delle sofferenze a carico di essa danneggiata,
ha poi ricompreso nell’ambito del danno biologico il danno morale,

4.1. – I primi quattro motivi, da doversi scrutinare
congiuntamente per essere tra loro connessi, sono in parte infondati e
in parte inammissibili.
4.1.1. – E’ orientamento ormai sufficientemente stabile di questa
Corte, a partire dalle c.d. “sentenze di San Martino” del 2008
(segnatamente, v. Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972),
quello secondo cui il danno non patrimoniale (art. 2059 cod. civ.)
costituisce una categoria di danno unitaria, che ricomprende in sé tutte
le possibili componenti di pregiudizio non aventi rilievo patrimoniale
(tra le tante, Cass., 19 febbraio 2013, n. 4043, Cass., 8 luglio 2014, n.
15491; Cass., 23 febbraio 2016, n. 3505), da liquidarsi, dunque, in
modo omnicomprensivo, evitando duplicazioni risarcitorie (Cass., 8
maggio 2015, n. 9320; Cass., 20 agosto 2015, n. 16992).
Avuto riguardo, in particolare, alle conseguenze dannose
derivanti dalla lesione del diritto alla salute (quale diritto fondamentale
riconosciuto dall’art. 32 Cost.), ossia il vulnus all’integrità psico-fisica
della persona, medicalmente accertabile, con incidenza negativa sia
sugli aspetti statici, che su quelli dinamico-relazionali dell’esistenza del
danneggiato (c.d. danno biologico), la liquidazione omnicomprensiva,
in assenza di criteri legali, va effettuata, in ossequio al parametro
dell’equità di cui all’art. 1226 cod. civ. (in funzione di uniformità di
trattamento, ma tenuto conto della specificità del caso concreto: Cass.,
7 giugno 2011, n. 12408; Cass., 20 aprile 2017, n. 9950), in base alle
tabelle del Tribunale di Milano elaborate successivamente alle citate
pronunce delle Sezioni Unite del 2008, che determinano il valore finale
5

senza affatto liquidare tale ultima voce di danno non patrimoniale.

del criterio economico utile al calcolo del danno biologico da invalidità
permanente e temporanea (cd. punto variabile o giorno di inabilità
assoluta), tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali,
compresa, quindi, quella già qualificata in termini di “danno morale”,
attinente alla sofferenza e al turbamento interiori, che nei sistemi
tabellari precedenti era liquidata separatamente in base ad una

marzo 2014, n. 5243).
L’esplicazione del valore degli anzidetti criteri economici di
riferimento dà luogo alla c.d. liquidazione tabellare di base, frutto di
una elaborazione in astratto che ha riguardo ad uno standard delle
situazioni più ricorrenti; il valore del punto o del giorno di inabilità
assoluta è, dunque, un valore medio fisso, che risponde all’esigenza di
uniformità di trattamento, correlandosi alle conseguenze
pregiudizievoli che, di regola e nella più evidente normalità, derivano
da una certa lesione all’integrità psico-fisica.
L’ulteriore esigenze di personalizzazione del danno non
patrimoniale da lesione del diritto alla salute, che si lega alla
sussistenza di specificità del caso concreto, viene soddisfatta dalla
liquidazione tabellare in base alla percentuale di aumento da poter
applicare sul valore medio; variazione che origina dalla elaborazione in
astratto in base all’oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse
situazioni ordinariamente configurabili secondo l’id quod plerumque
accidit (Cass., 23 febbraio 2016, n. 3505), quali circostanze fattuali
delle quali il danneggiato è onerato della relativa allegazione e prova.
Personalizzazione che, poi, può giungere sino al superamento dei
limiti massimi previsti dalla tabella in presenza di circostanze affatto
peculiari, delle quali il parametro tabellare non può aver tenuto
presente nella sua elaborazione; circostanze che, in quanto di tale
irripetibile singolarità da giustificare l’abbandono del criterio equitativo
tabellare, debbono essere pur sempre oggetto di allegazione e prova
ad opera della parte che ne richiede la ponderazione a fini risarcitori,
6

frazione di quanto riconosciuto a titolo di danno biologico (Cass., 6

mentre il giudice del merito dovrà dare adeguatamente conto della loro
sussistenza e di come considerate (Cass., 13 agosto 2015, n. 16788;
Cass., 21 settembre 2017, n. 21939).
E’, dunque, in questo contesto che occorre enunciare i seguenti

principi di diritto:
«Nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione

l’esigenza dell’adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri
di valutazione uniformi è in generale ed allo stato soddisfatta, in
considerazione della loro diffusione applicativa sul territorio nazionale,
dai parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano che, salva
la ricorrenza di circostanze, affatto peculiari, idonee a giustificarne
l’abbandono, hanno valenza di parametro di conformità della
valutazione equitativa al dettato dell’art. 1226 cod. civ.
In sede di legittimità l’omessa o erronea applicazione di tali
parametri tabellari può essere fatta valere come violazione o falsa
applicazione dell’art. 1226 cod. civ., mentre l’omesso esame del fatto
specializzante, che giustifichi lo scostamento o finanche l’abbandono,
può essere fatto valere ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.
proc. civ. In ogni caso, la questione dell’applicazione dei suddetti
parametri tabellari deve essere stata posta nel giudizio di merito, nel
quale l’attore ha l’onere di produrre le tabelle o, almeno, di allegarne il
contenuto».
4.1.2. – Ciò premesso, la Corte territoriale, tenuto conto della
invalidità permanente accertata dal c.t.u. nella misura del 30% (con
esclusione della sindrome depressiva giacché non correlata all’evento
lesivo), ha provveduto alla personalizzazione del danno non
patrimoniale da lesione dell’integrità psico-fisica della Della Porta
mediante aumento del 20% del valore medio del punto previsto dalle
tabelle del Tribunale di Milano elaborate in epoca successiva al
novembre 2008 (e, dunque, comprensive “di tutti quegli aspetti che
considerano anche il danno morale, quello alla vita di relazione, ecc.”),
7

dell’integrità psico-fisica, in difetto di diverse previsioni normative,

a tal fine reputando (alla luce di quanto comprovato in forza delle
risultanze della prova testimoniale) particolarmente “rilevanti” la
“sofferenza individuale, le connpromissioni alla vita di relazione e allo
svolgimento delle attività quotidiane, anche le più minute” della
danneggiata in ragione dei postumi di limitazione al piegamento della
gamba sinistra del 90% e dell’uso della protesi.

armonicamente nel solco del rammentato orientamento di questa
Corte, avendo considerato, sulla scorta delle dimostrate allegazioni di
parte, tutti gli aspetti fenomenologici delle conseguenze pregiudizievoli
della lesione all’integrità psico-fisica della Della Porta, apprezzandone
una parte come suscettibili di attivare la personalizzazione del danno
nell’ambito del range considerato dalle tabelle.
Le doglianze di parte ricorrente sulla carente personalizzazione
del danno biologico temporaneo e sulla mancata liquidazione del cd.
“danno morale” si infrangono, dunque, sull’anzidetto impianto
motivazionale, che non si presta affatto neppure ad essere censurato
come “apparente” o insanabilmente contraddittorio, giacché si snoda
in modo del tutto intelligibile e coerente (nonché, come detto, in
armonia con i principi giuridici della materia), così da non porsi affatto
al di sotto del c.d. “minimo costituzionale” della motivazione e, dunque,
rispettando anche l’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (tra le
altre, Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).
E’,

poi, inammissibile la censura che investe la misura

dell’aumento (del 20%) operato dal giudice del merito in relazione al
danno biologico permanente secondo una valutazione equitativa ad
esso rimessa ed effettuata in base alle risultanze di causa nel rispetto
del range previsto dalle tabelle, non ravvisandosi in tal caso alcuna
violazione del parametro dell’equità (art. 1226 cod. civ.), là dove, poi,
la doglianza appare orientata, piuttosto, a criticare l’apprezzamento
riservato al giudice del merito, senza peraltro denunciare in modo
specifico e congruente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.
8

La sentenza impugnata in questa sede, quindi, si colloca

proc. civ., l’omesso esame del “fatto storico specializzante”, tale da
esorbitare anche dai limiti massimi della stessa tabella, quale
situazione affatto eccezionale (omissione ed eccezionalità che, del
resto, non trovano riscontro, rispettivamente, nella sentenza
impugnata e nelle allegazioni di parte ricorrente).
Del pari inammissibile è la censura che attiene alla mancata

personalizzazione che, come per il danno biologico permanente, opera
in base alla sussistenza di circostanze di fatto idonee a giustificarne il
riconoscimento, le quali integrano il fatto costitutivo della richiesta di
personalizzazione, che in quanto tale deve essere specificamente
allegato con l’atto introduttivo del giudizio, non potendo risolversi in
mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (cfr. Cass., 13
maggio 2011, n. 10527 e Cass., 18 novembre 2014, n. 24471).
In tal senso, quindi, la ricorrente non solo non veicola idonea
censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (alla
stregua di quanto poc’anzi rilevato), ma, ancor prima, non dà alcuna
contezza degli specifici contenuti dell’originario atto di citazione e poi
di quello di appello, né di essi fornisce idonea localizzazione
processuale ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
(limitandosi a richiamare soltanto le conclusioni dell’ultimo atto citato,
che, però, non sono tali da evidenziare le critiche specifiche sul punto
eventualmente mosse alla sentenza di primo grado), mancando,
quindi, di evidenziare se effettivamente erano presenti allegazioni di
fatto anche in ordine alla personalizzazione del danno biologico
temporaneo e se, poi, erano, state avanzate al riguardo censure
specifiche e congruenti alla pronuncia di primo grado, posto che nella
sentenza di secondo grado si afferma chiaramente che la prima
decisione era da riformare solo “nella parte che riguarda la
determinazione del danno biologico permanente”.
Del resto, lo stesso contenuto del ricorso risulta calibrato nel
senso di porre in evidenza la gravità dei postumi permanenti e le
9

personalizzazione del risarcimento del danno biologico temporaneo;

relative conseguenze pregiudizievoli in termini di limitazione funzionale
dell’esistenza e di sofferenza interiore, piuttosto che a mettere in risalto
la specifica situazione vissuta dalla danneggiata nel periodo di inabilità
temporanea.
5. – Con il quinto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.

accertamento ed indennizzo del danno patrimoniale, a seguito della
grave riduzione della capacità di attendere ai lavori domestici da parte
della ricorrente, conseguenza del quadro lesivo riportato nel sinistro”.
6. – Con il sesto mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza ex art. 132, primo
comma, n. 4, cod. proc. civ., “per mancanza di motivazione sul
medesimo capo della sentenza di cui al precedente motivo relativo al
mancato accertamento e quantificazione del danno patrimoniale, a
seguito della grave riduzione della capacità lavorativa specifica della
ricorrente, intesa quale lavoro casalingo”.
6.1. – Il sesto motivo, da scrutinarsi preliminarmente per priorità
logica, è infondato, mentre il quinto motivo è inammissibile.
6.1.1. – La Corte territoriale, in riferimento al gravame sul
mancato riconoscimento del danno patrimoniale, ha infatti reso una
motivazione del tutto rispondente al c.d. “minimo costituzionale”,
evidenziando, in modo intelligibile e non incongruente, per un verso,
che la c.t.u. aveva escluso che il danno potesse “riflettersi sulla
capacità lavorativa specifica” della Della Porta, mentre, per altro verso
(e qualora pure detta incidenza fosse riscontrabile), in riferimento alla
“necessità, dedotta quale pregiudizio patrimoniale indiretto, di
avvalersi di una collaboratrice domestica per i lavori casalinghi”, non
sussistevano “elementi di prova tali, da comportare la dimostrazione di
un concreto pregiudizio economico per la danneggiata”.
6.1.2. – Ciò posto, il quinto motivo risulta veicolato in modo
inammissibile, poiché non solo manca di evidenziare quali fossero le
10

2043, 2049 cod. civ., 4, 32 e 37 Cost., “con riferimento al mancato

allegazioni in fatto fondative della originaria domanda di danno e poi
quali le specifiche critiche mosse alla sentenza di primo grado
(limitandosi la ricorrente, ancora una volta, ad evidenziare solo le
conclusioni rassegnate nei giudizi di merito e la rubrica del motivo di
appello), ma, in via comunque assorbente, omette di impugnare in
modo specifico la ratio decidendi che complessivamente sorregge la

la ritenuta non incidenza dei postumi sull’attività di casalinga della
Della Porta, senza comunque attingere l’ulteriore ragione giustificativa
concernente la totale assenza di prova circa l’aver dovuto la
danneggiata avvalersi di una collaboratrice domestica.
7. – Con il settimo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360,
primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli
artt. 1223, 1226, 2043, 2056 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., “con
riferimento alla parziale liquidazione delle spese mediche ed alla
esclusione delle spese di assistenza diurna e notturna, delle spese
fisioterapiche e riabilitative”.
La Corte territoriale avrebbe errato nel non considerare, ai fini
della determinazione del quantum risarcitorio, la censura svolta in sede
di gravame relativamente al mancato riconoscimento di tutte le spese
mediche sopportate da essa danneggiata e di quelle future per
l’assistenza diurna e notturna, nonché per il secondo intervento
chirurgico che dovrà effettuare per il reimpianto della stessa artoprotesi
totale non cementata dell’anca sinistra.
8. – Con l’ottavo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza ex art. 132, primo
comma, n. 4, cod. proc. civ., “per mancanza della motivazione in
relazione al capo della sentenza oggetto del precedente motivo, con
riferimento all’accertamento ed alla quantificazione del danno
patrimoniale, sub specie di spese di assistenza diurna e notturna”, cui
essa Della Porta dovrà ricorrere per tutta la vita.
8.1. – Il settimo e l’ottavo motivo sono inammissibili.
11

sentenza impugnata, limitandosi a censurare (invero, genericamente)

La Corte territoriale ha dato atto che la Della Porta aveva
prodotto “nuovi documenti o comunque … documenti successivi al
deposito dell’elaborato peritale” al fine di comprovare l’esborso di
“spese ulteriori”, ossia (come da motivo di gravame reso esplicito a p.
3 della sentenza di appello) delle spese “che si aggiungevano a quelle
già ritenute congrue dal CTU, per un ammontare complessivo residuo

euro 15.000,00 e nella somma ulteriore, pari a euro 6.077,00,
spettante a titolo di spese di assistenza notturna e diurna, quale si
desumeva da documenti e testimonianze in atti”. A tal riguardo, il
giudice di secondo grado ha, quindi, ritenuto non causalmente correlate
al sinistro le spese per le cure di carattere neurologico, ma anche “le
(modeste) spese per l’acquisto di farmaci di diversa natura”, altresì
precisando che “il danno patrimoniale futuro” relativo all’intervento di
reimpianto di una protesi all’anca era stata già oggetto di liquidazione
con il danno biologico.
A fronte di siffatta motivazione, intelligibile e non incongruente
(e, quindi, tale da non confliggere con il disposto di cui all’art. 132,
primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), le doglianze di parte ricorrente
sono solo genericamente orientate a sostenere la mancata liquidazione
di spese (riabilitative, fisioterapiche, di assistenza diurna e notturna)
che sarebbero state comprovate da documentazione che, tuttavia, la
stessa Corte territoriale ha fatto mostra di considerare, senza peraltro
dedurre in modo specifico quale fosse la portata contenutistica dei
documenti prodotti (di cui ha indicato solo genericamente la presenza
nei “fascicoli sub lett. A,B,C,D,E,F,G”), né, ancor prima, evidenziando
quali siano state le allegazioni specifiche su tali esborsi poste a
fondamento della domanda originaria e quali gli specifici argomenti dei
motivi di gravame in ordine alla dedotta omessa liquidazione da parte
del primo giudice delle predette spese (essendo stato il relativo
risarcimento limitato all’importo complessivo di euro 3.104,58).
B) Il ricorso incidentale della Direct Line Insurance S.p.A.
12

di euro 4.142,63, di un importo forfetario a tale titolo, determinabile in

9. – Con l’unico mezzo del ricorso incidentale è denunciato, ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame
di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra
le parti, non avendo la Corte territoriale tenuto conto dell’importo
complessivo di euro 142.090,66, versato dalla compagnia assicuratrice
alla Della Porta in corso di giudizio, da detrarre dalla somma totale,

danno biologico e spese mediche ed euro 3.104,58 per danno
patrimoniale).
9.1. – Il motivo è inammissibile.
Con esso, infatti, non solo non si dà contezza dei contenuti
specifici degli atti processuali e dei documenti su cui si fonda la
doglianza, né di essi si fornisce puntuale localizzazione processuale ai
sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. (bensì solto
generiche e inidonee indicazioni), ma, in ogni caso, non si coglie – e,
dunque, non si impugna – la ratio decidendi della sentenza impugnata,
resa esplicita in motivazione e, coerentemente con essa, in dispositivo,
là dove, sia con la prima, che con il secondo, si evidenzia che la somma
complessiva spettante a titolo di risarcimento del danno biologico (euro
142.992,50 complessivi, oltre accessori) è liquidata (e, quindi, oggetto
di “condanna”) “detratti gli acconti corrisposti”, ossia già depurata di
quanto versato dalla compagnia assicuratrice alla Della Porta.
10. – Va, dunque, rigettato il ricorso principale e dichiarato
inammissibile quello incidentale, con integrale compensazione delle
spese del giudizio di legittimità tra la Della Porta e la Direct Line
Insurance S.p.A. per la reciproca soccombenza.
Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del
giudizio di legittimità nei confronti dell’intimato che non ha svolto
attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI

13

oggetto di condanna, di euro 146.097,08 (ossia, euro 142.992,50 per

rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello
incidentale, con integrale compensazione delle spese del giudizio di
legittimità tra le parti ricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
sia della ricorrente principale, che della ricorrente incidentale,

per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione
Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in data 17 ottobre
2017.
ILCensgliere estensgte

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA