Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27562 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. III, 02/12/2020, (ud. 22/06/2020, dep. 02/12/2020), n.27562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32018-2018 proposto da:

C.F.I., Z.A., Z.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA N. 32,

presso lo studio dell’avvocato VALENTINA NOVARA, rappresentati e

difesi dall’avvocato ALESSANDRO PALMIGIANO;

– ricorrenti –

contro

INTERNATIONAL CREDIT RECOVERY SRL, domiciliata ex lege in Roma,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIO VOLANTE;

– controricorrenti –

e contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, Z.P., Z.G.,

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, CURATELA DEL FALLIMENTO

(OMISSIS) SDF, Z.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 738/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 6/4/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/6/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6/472018 la Corte d’Appello di Palermo, rigettato il gravame in via principale interposto dalla sig. C.F.P. e quello in via incidentale spiegato dai sigg. A., B. e Z.F. in relazione alla pronunzia – su riuniti giudizi – Trib. Palermo 21/2/2012, di a) improcedibilità della domanda in origine monitoriamente azionata dalla società Bnl s.p.a. di pagamento di somma a titolo di saldo di conto corrente bancario nei confronti della società (OMISSIS) s.r.l., Z.P. e Z.G., e b) di accoglimento della domanda in origine monitoriamente azionata nei confronti dei fideiussori sigg. B., G., P., A., Z.F. e C.F.I. di pagamento somma a titolo di garanzia.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. A., Z.F. e C.F.I. propongono ora ricorso per cassazione, affidati a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso la società International Credit Recovery s.r.l. ed altri.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 112,115,116 c.p.c., artt. 1832,2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono avere la corte di merito erroneamente ritenuto probatoriamente idonea la documentazione prodotta dalla Banca (estratti conto, tabulati, riepiloghi di movimenti di conto corrente, stampe).

Con il 2 motivo denunziano “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 1815 c.c., art. 644 c.p., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che il tasso soglia pattuito era “di circa quattro punti superiore alla soglia usuraria”, sicchè “su tale conto non era dovuto altro interesse che quello legale ex art. 1815 c.c.”.

Con il 3 motivo denunziano “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1956,2697,2727 c.c., art. 644 c.p., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto non avere essi specificamente e tempestivamente dedotto in ordine alla responsabilità di controparte ex art. 1956 c.c., laddove “l’eccezione di estinzione della garanzia era stata tempestivamente sollevata in sede di opposizione”.

Lamentano che la corte di merito ha errato “nel ritenere che non sussista l’onere di richiedere l’autorizzazione del fideiussore nel caso in cui i garanti siano soci della società principale ovvero siano legati da vincolo di familiarità”, giacchè l'”essere socio di una società di capitali… non implica automaticamente la conoscenza delle condizioni economiche della società garantita”, e “nel caso che ci occupa i sigg.ri A., F. e Z.B. non erano a conoscenza della situazione della (OMISSIS) s.r.l., azienda di cui erano a soci anche perchè la società era “sotto usura” (come risulta accertato giudizialmente) e i “gestori” ( P. e Z.G.) per di più tacevano la situazione, come quasi sempre fa chi è entrato nel vortice degli usurai”.

Si dolgono non essersi considerato che “Prova ulteriore della mancata conoscenza e assoluta estraneità dei sigg.ri A., F. e Z.B. è anche la circostanza che con la sentenza n. 134/2006 del 4/5-10-2006 è stato dichiarato il fallimento della (OMISSIS) s.d.f., proprio perchè erano soltanto costoro a gestire e a conoscere la situazione economica e finanziaria delle società del “gruppo” Z., tra cui la (OMISSIS) s.r.l., titolare dei rapporti di cui è causa”, mentre “soltanto successivamente, dopo la revoca degli affidamenti da parte della Banca Nazionale del Lavoro e la notifica ai garanti del decreto ingiuntivo n. 702/2003 (eseguita in favore del sig. Z.A. in data 2/4/2003), i fideiussori venivano a conoscenza della circostanza che la società e i suoi amministratori erano vittime dell’usura perpetrata ai loro danni, dal sig. Co. e dalle reali gravi condizioni economiche della società garantita”.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del requisito a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso non osservato laddove viene operato il riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, al “ricorso al Tribunale di Palermo depositato il 4 marzo 2003”, al “c/c n. ro (OMISSIS)”, al “c/c n. ro (OMISSIS)”, al “c/speciale n. ro (OMISSIS)”, alla fideiussione prestata dai sigg. Z. e C., ai “due distinti atti di citazione in opposizione”, al “contratto del 29 dicembre 2005”, alla “copiosa documentazione proveniente da un collegato procedimento penale”, all’atto di appello, all’appello incidentale, alla “documentazione prodotta unitamente al decreto ingiuntivo”, al “verbale di inizio di operazioni peritali del 14/2/2006”, ai “riepiloghi di movimenti dei conti correnti”, alla “condotta della banca nel corso del rapporto”, ai “giroconti non autorizzati pag. 42 relazione CTU)”, agli “assegni emessi del c/c (OMISSIS) con la voce “pagamenti diversi””, al “verbale della riunione peritale dell’11 febbraio 2008”, alla “stampa meccanica degli estratti conto”, alla “commissione pattuita sul massimo scoperto”, alla “convenzione originariamente usuraria”, all'”eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1956 c.c.”, alle “dichiarazioni rese dall’Amministratore Unico della (OMISSIS) s.r.l. al Curatore del Fallimento della società di fatto tra (OMISSIS)”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente riportarli – per la parte strettamente d’interesse – nel ricorso, ovvero, là dove riportati, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento(alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

E’ al riguardo appena il caso di porre in rilievo come questa Corte abbia già avuto più volte modo di precisare (v., con particolare riferimento all’ipotesi della revocazione ex art. 391 bis c.p.c., Cass., 8/7/2020, n. 14244; Cass., 28/7/2017, n. 1885, e, relativamente dell’error in procedendo ex art. 112 c.p.c., Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978), il requisito ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, va sempre osservato, anche allorquando la Corte di legittimità diviene giudice anche del fatto (processuale), con potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta infatti pur sempre l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando questa sia stata accertata diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonchè, più recentemente, Cass., 24/3/20:16, n. 5934, Cass., 17/2/2017, n. 4288 e Cass., 3/10/2019, n. 24648).

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dai giudici di merito adottata rimangono invero dall’odierno ricorrente non idoneamente censurati.

Va per altro verso posto in rilievo, con particolare riferimento al 1 e al 2 motivo, che l’error in procedendo ex art. 112 c.p.c. risulta dai ricorrenti erroneamente evocato.

Atteso che, avuto riguardo al 2 motivo, la censura incontra i suindicati limiti dell’omessa osservanza del requisito ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e nella sua apoditticità si risolve in una inammissibile doglianza circa l’asseritamente erronea valutazione delle emergenze processuali, quanto al 1 motivo va posto invero in rilievo che, a fronte dell’accertamento operato dal giudice di prime cure secondo cui “Da una lettura degli atti di opposizione si evince… che gli opponenti non avevano per nulla contestato alla banca di non aver depositato agli atti gli estratti conto già inviati alla correntista ma, esclusivamente, in via generica l’omessa trasmissione di alcuni (non specificati) estratti conto”, l’odierna ricorrente lamenta di aver viceversa “contestato di non aver ricevuto gli estratti conto” e “che comunque la documentazione prodotta unitamente al decreto ingiuntivo non fosse sufficiente prova del credito ingiunto”.

Emerge a tale stregua evidente come gli odierni ricorrenti pongano a fondamento della propria doglianza un fatto (“non aver ricevuto gli estratti conto “) diverso da quello dal giudice di prime cure posto a base della sentenza di primo grado (non aver depositato agli atti gli estratti conto già inviati alla correntista”).

Senza ulteriormente sottacersi che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare la violazione degli artt. 115,116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dando in realtà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio) nè in quello del precedente n. 4, disposizione che -per il tramite dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (v. Cass., 10/6/2016, n. 11892). Per altro verso, che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre (v. Cass., Sez. Un., 25/5/2016, n. 16598).

Orbene i suindicati principi risultano invero non osservati dagli odierni ricorrenti nella formulazione degli argomenti dedotti a sostegno delle mosse censure.

Non può del pari sottacersi che al di là della formale intestazione dei motivi, essi deducono altresì doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie alla insufficienza e alla contraddittorietà della motivazione ovvero l’omesso e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Emerge dunque evidente come nella specie i ricorrenti (anche in relazione alla denunziata violazione dell’art. 1832 c.c.) in realtà inammissibilmente prospettino una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società International Credit Recovery s.r.l. ed altri, seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società International Credit Recovery s.r.l. ed altri.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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