Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27561 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. III, 20/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25257-2009 proposto da:

T.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANAPO 29, presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO DARIO,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA GROSSETO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1289/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 01/10/2008 R.G.N. 1464/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Firenze in data 1 ottobre 2008 ha confermato la sentenza 7 luglio 2006 del Tribunale di Grosseto, appellata da T.M., che aveva respinto l’opposizione da lui proposta al decreto ingiuntivo ottenuto a suo carico dalla Provincia di Grosseto per la somma Euro 1.549,38, oltre interessi e spese, che la Provincia gli aveva versato quale deposito cauzionale per la locazione di un appartamento ed, accogliendo la riconvenzionale dispiegata dalla Provincia, aveva condannato il T. al pagamento degli interessi maturati sul deposito cauzionale dalla data del suo versamento e fino al soddisfo.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il T. affidandosi a sette motivi.

Nessuna attività difensiva risulta svolta dalla intimata Provincia.

Il Collegio ha raccomandato motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Osserva il Collegio che il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1453, 1455 e 1460 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) è inammissibile perchè il relativo quesito di diritto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata (v. p. 21 ricorso). Infatti, il giudice a quo, esaminando la doglianza ha avuto modo di affermare che il capitolo di prova avrebbe implicato una valutazione più che una precisa descrizione dei danni ed era superflua avendo i testi escussi riferito sulla situazione dell’immobile al momento del rilascio (p. 3 sentenza impugnata).

Di qui, l’assorbimento del secondo motivo (omessa, erronea e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., n. 5) che ripropone la precedente censura sotto il profilo del vizio di motivazione e che, peraltro, è infondato attesa la congrua motivazione del giudice a quo sulle testimonianze acquisite, che vengono approfondite in ogni loro espressione (p.3 sentenza impugnata) e che manca del necessario momento di sintesi; nonchè del terzo motivo, dalla stessa intitolazione del secondo e che si sofferma sulla superfluità della prova, rinvenuta dal giudice del merito.

2.- Il quarto motivo (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., n. 5 – e conseguente violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1590 c.c. – art. 360 c.p.c., n. 3) impinge in un accertamento di fatto esclusivamente riservato al giudice del merito ed è sufficiente leggere al riguardo la stessa redazione della doglianza a p. 13 del ricorso per rendersene conto.

3.- Il quinto motivo (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1587 c.c. in relazione all’art. 1218 c.c. – art. 360 c.p.c., n. 3) e il sesto (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., n. 5), sono da esaminarsi congiuntamente per la loro interconnessione.

Al riguardo, va emendata quella parte di motivazione con la quale si è ritenuto che il ritardo, sia pure concordato, di sette giorni per la riconsegna comunque non avrebbe obbligato il conduttore a pagare per quella frazione il corrispettivo dell’occupazione (sette/trentesimi), in quanto è una delle obbligazioni principali del conduttore quella di corrispondere il canone, anche per un periodo limitato di occupazione dell’immobile, a nulla rilevando che le parti avessero concordato la data del rilascio. L’accoglimento, in questi limiti, del ricorso, non necessitando ulteriori accertamenti fatto, induce il Collegio ex art. 384 c.p.c. a cassare senza rinvio la sentenza impugnata su questo punto.

4.- Il settimo motivo (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e/o nullità della sentenza e del procedimento per inosservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), che è formulato come ulteriore conseguenza dei primi due è da respingere, attese le superiori considerazioni.

Conclusivamente il ricorso va accolto in ordine ai motivi quinto e sesto e respinto nel resto, con l’effetto che la sentenza impugnata, nell’ambito delle censure accolte, va cassata senza rinvio e vanno compensate le spese delle fasi di merito, ma nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, relativamente alle censure di cui al quinto e sesto motivo; nei limiti delle censure accolte, decidendo nel merito, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e per l’effetto condanna la Provincia al pagamento di 7/30 (sette trentesimi) del canone di locazione; rigetta nel resto;

compensa le spese delle fasi di merito, ma nulla dispone per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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