Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27561 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. III, 02/12/2020, (ud. 22/06/2020, dep. 02/12/2020), n.27561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26009-2018 proposto da:

ICM SRL, M.A., elettivamente c.c. domiciliati in ROMA, VIA

BARNABA TORTOLINI N 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO

PLACIDI, rappresentati e difesi dall’avvocato TOMMASO MILLEFIORI;

– ricorrenti –

contro

RELEASE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA, N. 15,

presso lo studio dell’avvocato SUSANNA LOLLINI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati RUGGERO CAMERINI, STEFANO DALPIAZ;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 262/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 1/2/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/6/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 1/2/2018 la Corte d’Appello di Firenze, rigettato il gravame in via principale interposto dalla società ICM s.r.l. e dal sig. M.A., in parziale accoglimento di quello in via incidentale spiegato dalla società Release s.p.a. ha riliquidato in aumento l’ammontare determinato da Trib. Firenze n. 1882/2011 a carico – in solido – dei predetti ICM s.r.l. e M., riconoscendo la spettanza di una somma a titolo di risarcimento ulteriore rispetto a quella oggetto della convenuta penale accedente a contratto di leasing, avente ad oggetto n. 156 cucine complete, stipulato tra la società Praia del Sud s.r.l. e la società Mercantile Leasing s.p.a. e garantita dai fideiussori società ICM s.r.l. e sig. M., in accoglimento della domanda dalla prima (sia quale incorporante la società Praia del Sud s.r.l. sia quale fideiussore della medesima) e dal M. personalmente in origine monitoriamente azionata.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società ICM s.r.l. e il M. propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso la società Release s.p.a. (conferitaria, a seguito di scissione, del rapporto contrattuale in oggetto).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico complesso motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 99,100. 112,342,323,324,329 c.p.c., art. 2909 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che l’affermazione secondo cui “la regolare consegna dei beni è avvalorata inoltre dal pagamento dei canoni da marzo a giugno 2008” è stata dal giudice di prime cure formulata meramente ad abundantiam, prospettandosi a tutto concedere rafforzativa di quella secondo cui “all’udienza dell’11.5.2010 veniva dato atto a verbale del riconoscimento da parte opponente del verbale di consegna, sottoscritto per accettazione, dei beni concessi in leasing esibito”.

Lamenta che le due affermazioni sono pertanto da considerarsi non già come reciprocamente autonome bensì caratterizzate da “mero collegamento logico-dialettico (argomento) “rafforzativo” della seconda affermazione (significativamente incentrata sul verbo “avvalorare”) rispetto alla prima, costituendo l’unica, autosufficiente e decisiva ratio decidendi sul presente”.

Si duole non essersi escluso che la seconda affermazione costituisca un’autonoma ratio decidendi e sia autonomamente impugnabile.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del requisito a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso non osservato laddove viene dalla ricorrente operato il riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, al “ricorso depositato da Mercantile Leasing s.p.a.”, alle “fatture nn. (OMISSIS) del Gruppo Pa. s.p.a.”, al “contratto di locazione finanziaria (per la durata di mesi 60) del 25/10/2007”, al proprio “atto di citazione ritualmente notificato”, alla “comparsa di costituzione e risposta del 21/04/2010”, alla sentenza del giudice di prime cure, a parte dell’atto di appello, al “punto 3 delle conclusioni dello stesso atto d’appello della già spiegata domanda riconvenzionale comprensiva della condanna dell’opposta al pagamento in favore della I.C.M. (tra l’altro) dei “canoni erroneamente versati, in una agli interessi dall’epoca dei rispettivi versamenti al soddisfo””) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza riportarli per l’intera parte d’interesse in questa sede, la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono invero dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati.

Va al riguardo sottolineato che tale accertamento attiene sia alla ritualità della consegna a terzi dei beni oggetto del contratto di leasing de quo.

Consegna nella specie dal giudice di prime cure ravvisata essere stata effettuata argomentando sia dal riconoscimento emergente dal “verbale di consegna, sottoscritto per accettazione dei beni concessi in leasing” sia “del pagamento dei canoni da marzo a giugno 2008”.

In proposito il giudice di prime cure ha testualmente affermato che “All’udienza in data 11/05/2010 veniva dato atto a verbale del riconoscimento da parte opponente del verbale di consegna, sottoscritto per accettazione, dei beni concessi in leasing esibito in originale. La regolare consegna dei beni è avvalorata inoltre dal pagamento dei canoni dal marzo al giugno 2008”.

Nel dolersi non essere siffatto accertamento “assolutamente vero in fatto” con riferimento ad entrambi i suddetti aspetti alla stregua di quanto riportato già nell'”atto di citazione in opposizione a Decreto ingiuntivo di ICM e M. A., pagg. 4 e 5 nonchè 8 nel Fascicolo di parte di primo grado ed al n. 2 del Fascicoletto per la Cassazione” nonchè emergente dalla “prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1”, gli odierni ricorrenti lamentano “l’assoluta inconducenza del pagamento effettuato dei canoni da marzo a giugno 2008, siccome integrante, in mancanza della predetta consegna dei beni “indebito oggettivo” (prontamente rilevato e contestato) piuttosto che elemento comportamentale concludente, implicante la pregressa accettazione dei beni in leasing, come erroneamente ritenuto dal Giudice di primo grado”.

Nel negare che “la seconda delle menzionate affermazioni” (“La regolare consegna dei beni è avvalorata inoltre dal pagamento dei canoni dal marzo al giugno 2008”) costituisca “autonoma ratio decidendi”, deducono ulteriormente non essersi la corte di merito “neppure avveduta” che, “ove mai ritenuto necessario”, nella specie “in realtà l’impugnazione riguardava anche la seconda delle due affermazioni innanzi riportate, essendo stata contestata nello stesso atto d’appello anche la valutazione da parte del Giudice di primo grado del “pagamento dei canoni da marzo a giugno 2008” quale comportamento asseritamente concludente della presunta “regolare consegna dei beni””, in particolare “attraverso il richiamo recettizio contenuto nel punto 3) delle conclusioni dello stesso atto d’appello della già spiegata domanda riconvenzionale comprensiva della condanna dell’opposta al pagamento in favore di I.C.M. s.r.l. (tra l’altro) dei “canoni erroneamente versati, in una agli interessi dall’epoca dei rispettivi versamenti al soddisfo”, tanto evidentemente sul presupposto della casualità, ed involontarietà delle medesime corresponsioni, come tali prive della significatività loro riconosciuta dal tribunale (cfr. atto d’appello proposto da ICM s.r.l. E M. A., pag. 11, n. 3), nel Fascicolo di parte di secondo grado, nonchè al n. 5 del Fascicoletto per la Cassazione)”.

Orbene, a parte il rilievo del mancato rispetto – come detto – in parte qua del requisito a pena d’inammissibilità previsto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, va osservato che, con riferimento al contratto di “locazione finanziaria, per la durata di 60 mesi” stipulato in data 25/10/2007 con la società Praia del Sud s.p.a., nel ricorso per decreto ingiuntivo risulta dalla società originaria attrice in via monitoria ed odierna controricorrente lamentato che “la parte conduttrice… non ha pagato le rate scadute dal (OMISSIS) incluso ed ha lasciato insolute le fatture n. (OMISSIS)”, a tale stregua implicitamente deducendo l’avvenuto pagamento per converso di quelle precedenti.

Tale assunto è stato contrastato dagli originari opponenti ed odierni ricorrenti società I.C.M. s.p.a. e sig. M.A. deducendo che siffatto pagamento fosse avvenuto “per mero errore, nel senso che le RID sono state automaticamente addebitate…” (v. pag. 5 della citazione in opposizione), cui nei propri scritti difensivi controparte ulteriormente replicò sostenendo che “la regolare consegna dei beni appare essere confermata anche dal comportamento della parte conduttrice che ha regolarmente pagato i canoni scaduti dal 1 marzo al 1 giugno 2008″ (v. pag. 4 della comparsa di risposta)”.

Circostanza, quest’ultima, invero del tutto differente ed autonoma rispetto a quella concernente la sottoscrizione del verbale di consegna in argomento, anch’essa tra le parti controversa sin dal primo grado di giudizio e oggetto da parte dei giudici di merito di specifica ed indipendente valutazione, integrante la ratio decidendi un capo autonomo della decisione del giudizio di prime cure, dagli odierni ricorrenti non idoneamente, e comunque infondatamente, censurata in appello.

Nella descritta situazione dello svolgimento processuale è palese che l’uso dell’avverbio “inoltre”, da parte della corte di appello, non esclude in alcun modo che quella corte abbia espresso una affermazione di valore decisorio, costituente una vera e propria ratio decidendi.

Risulta a tale stregua dalla ricorrente non osservato il consolidato principio secondo cui è sufficiente che anche una sola delle rationes su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di censura (ovvero sia stata respinta) perchè il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza (v. Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602), non già per carenza di interesse, come pure si è da questa Corte sovente affermato (v. Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 18/9/2006, n. 20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602), quanto bensì per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata (v. Cass., Sez. Un., 22/2/2018, n. 4362; Cass., Sez. Un., 2/3/2017, n. 5302; Cass., 27/12/2016, n. 27015; Cass., 22/9/2011, n. 19254: Cass., 11/1/2007, n. 1658; Cass., 13/7/2005, n. 14740).

All’inammissibilità e infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Release s.p.a., seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Release s.p.a.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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