Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27560 del 21/11/2017


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 27560 Anno 2017
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso 5043-2016 proposto da:
AGENZIA DEMANIO in persona del Direttore pro tempore,
domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è
difesa per legge;
– ricorrente contro

BENEDETTI EDOARDO in proprio e in qualità di legale
rappresentante pro

tempore

della

SOCIETA’

F.V.

CANTIERI DI BENEDETTI EDOARDO & C. S.A.S. in persona
del

legale

rappresentante

pro

tempore

EDOARDO

Data pubblicazione: 21/11/2017

BENEDETTI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DARDANELLI 37, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
CAMPANELLI, che li rappresenta e difende giusta
procura speciale del Dott. Notaio CARLO FRATI in
VIAREGGIO il 28/9/2017, rep. n. 6658;

avverso la sentenza n. 2085/2015 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 11/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/10/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA
GRAZIOSI;
u Jít u

Il D.H.

in

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o

ii.1-Air

Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per
l’accoglimento dei motivi 2 e 3, assorbiti gli altri;
udito l’Avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI;

2

– controricorrenti

5043/2016

FATTI DI CAUSA

1. Avendo l’Agenzia del Demanio con atto notificato il 16 gennaio 2004 convenuto davanti al
Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, Edoardo Benedetti e Fin Cantieri s.a.s.
perché fossero condannati a riconsegnarle un terreno nel 1954 sdemanializzato e occupato
sine titulo dalla dante causa della società, la Ditta Fonderie Benedetti, nonché a pagarle la
somma di C 551.073 per occupazione senza titolo (essendo stata pagata fino ad allora soltanto

la somma di C 537,27), e perché altresì fosse accertato che, ai sensi dell’articolo 934 c.c., i
fabbricati che erano stati costruiti sul terreno erano divenuti proprietà dello Stato, chiedendo
pure la riconsegna di essi, ed avendo resistito i convenuti, con sentenza n. 67/2008 il Tribunale
rigettava tutte le domande attoree.
Avendo l’Agenzia del Demanio proposto appello e gli appellati resistito, la Corte d’appello di
Firenze lo ha dichiarato inammissibile con sentenza del 5 novembre-11 dicembre 2015.
2. Ha presentato ricorso l’Agenzia del Demanio sulla base di sette motivi.
Il primo motivo, richiamando gli articoli 360, primo comma, n.4 e 112 c.p.c., lamenta omessa
decisione in ordine alla domanda di restituzione dell’area e delle accessioni.
Il secondo motivo, invocando gli articoli 360, primo comma, n.4 e 342 c.p.c., censura la corte
territoriale per avere ritenuto inammissibile l’appello, che invece non era affetto da
inammissibilità, essendovi stata specificamente contestata l’esistenza di un valido contratto
locatizio, ed essendo stata addotta invece, per difetto di forma scritta, una mera locazione di
fatto, equivalente a una illegittima occupazione con corresponsione di indennizzo.
Il terzo motivo, con riferimento agli articoli 360, primo comma, n.3 c.p.c., 3, commi 1, 12, 16
e 17 r.d. 2440/1923, adduce che per i contratti con la pubblica amministrazione è necessaria
la forma scritta, laddove invece il giudice d’appello avrebbe confermato “la creazione
Tribunalizia di una locazione “di fatto” “. D’altronde, la giurisprudenza di questa Suprema Corte
(S.U. 5348/1985, ribadita da S.U. 2014/1989) insegna che, qualora un bene si sdennanializzi
durante un rapporto concessorio, quest’ultimo non si trasforma in un rapporto di affitto senza
che vi sia uno specifico atto di volontà della Pubblica Amministrazione. E tale giurisprudenza
non sarebbe stata applicata dalla corte territoriale, che avrebbe invece deciso “ipotizzando una
inesistente locazione”.
Il quarto motivo, in riferimento agli articoli 360, primo comma, n.4 e 112 c.p.c., lamenta
omessa pronuncia sul quantum i’ dell’indennità per occupazione.
Il quinto motivo, denunciando ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell’articolo
ebbe cessata dal 1963, e che non vi sarebbe
2000 e 43 c.c., adduce che la concessione sarebbe
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_____1

stato alcun contratto di locazione, per cui si sarebbe verificata una occupazione senza titolo. Il
giudice avrebbe dovuto applicare quindi le norme sul risarcimento del conseguente danno,
riconoscendolo in entità corrispondente “almeno al canone di mercato”.
Il sesto motivo, in riferimento agli articoli 360, primo comma, n.4 e 132 c.p.c., lamenta
omessa pronuncia sulla “corrispondenza tra canone originario di concessione e danno”.
Il settimo motivo, infine, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., denuncia violazione
dell’articolo 4 d.m. 55/2014 perché non sarebbe stato applicabile l’aumento del 10% delle

parte appellata, non essendo stata, invece, la posizione dell’attuale ricorrente né temeraria né
manifestamente infondata.
Si difendono con controricorso Edoardo Benedetti e Fin Cantieri s.a.s.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Tra i sette motivi sopra sintetizzati emerge il secondo come evidente ragione più liquida, e
dunque idonea, per la fondatezza che ora si verrà ad illustrare, ad assorbire ogni altra censura
(cfr. da ultimo Cass. sez. 3, ord. 21 giugno 2017 n. 15350; e v. pure Cass. sez. L, 19 agosto
2016 n. 17214, Cass. sez.6-L, 28 maggio 2014 n. 12002 e S.U. 8 maggio 2014 n. 9936).
La corte territoriale ha ritenuto l’appello “manifestamente inammissibile ex art. 342 c.p.c.,
perché…si limita a riproporre la tesi della detenzione di fatto degli immobili ad opera dei
convenuti senza contrastare in alcun modo, ed anzi ignorandola, l’argomentazione fondante la
sentenza impugnata secondo cui a seguito della sdemanializzazione il pregresso regime
concessorio si era trasformato in un rapporto giuridico paritario e quindi i suoi successivi
rinnovi dovevano essere qualificati come contratti di locazione/affitto”.

spese di lite effettuata dal giudice d’appello per asserita manifesta fondatezza delle ragioni di

La corte ha evidentemente seguito la consolidata giurisprudenza per cui, non essendo il
giudizio di appello un novum iudicium,

la specificità delle censure deve rapportarsi alle

argomentazioni della sentenza di primo grado in modo da inficiarne il fondamento logicogiuridico (ex multis, cfr. Cass. sez. 2, 23 febbraio 2017 n. 4695; Cass. sez. 6-5, ord. 20
gennaio 2017 n. 1461; Cass. sez. 3, 18 settembre 2015 n. 18307; Cass. sez. 1, 27 ottobre
2014 n. 22781; Cass. sez. 1, 27 gennaio 2014 n. 1651; S.U. 9 novembre 2011 n. 23299;
Cass. sez. L, 19 febbraio 2009 n. 4068; Cass. sez. 3, 18 aprile 2007 n. 9244). Peraltro, come
ora si verrà a constatare, di tale insegnamento non erano presenti i presupposti.

4

5

In realtà, come si evince dalla illustrazione del secondo motivo del ricorso, l’attuale ricorrente
aveva censurato proprio l’esistenza di un rapporto giuridico paritario nel senso di locazione o
affitto, facendo valere la necessità, ad substantiam, della forma scritta perché sussista un
contratto con la pubblica amministrazione. Nell’atto d’appello, infatti – come evidenzia il motivo
in esame -, era stato rimarcato che il Tribunale aveva “rilevato che i convenuti hanno invocato
la sussistenza di un rapporto di locazione o di affitto” affermando poi che l’Agenzia del
Demanio aveva “negato la sussistenza della locazione affermando la presenza di
un’occupazione di fatto”; e a ciò si era opposto l’attuale ricorrente nel senso che “i contratti
ad

substantiam e, quale condizione di efficacia, devono essere approvati dalla competente
autorità di controllo e dalla Corte dei Conti, da tutto ciò deducendo che nella specie ricorrevano
“gli estremi di un rapporto di locazione di fatto”.
È evidente, allora, che quella che la corte territoriale ha identificato come ratio decidendi della
sentenza di primo grado è stata effettivamente oggetto di specifica censura da parte
dell’appellante, che ha argomentato nel senso che non si è instaurato alcun rapporto di
locazione né di affitto, per difetto di forma scritta.
Erroneamente, dunque, la corte territoriale ha qualificato inammissibile il gravame proposto
dall’attuale ricorrente, non scendendo pertanto, come invece era suo onere, ad esaminarlo nel
merito. Deve pertanto, assorbito ogni altro motivo, accogliersi il ricorso, con conseguente
cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio ad altra sezione della corte territoriale )

(f

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso
Firenze

Così deciso in Roma

Il Consiglier

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di
(

ottobre 2017

tens6i–e

Chiara Xraziosi

Il Presidente
Margherita-Shiarini

.f

con la Pubblica Amministrazione” per essere validi devono godere della forma scritta

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