Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27560 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/12/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29830-2015 proposto da:

S.N., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO BELLI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PAOLO BANZOLA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 716/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/07/2015 r.g.n. 5/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza del 3.7.15, la Corte d’Appello di Bologna confermando sentenza del tribunale di Parma – ha rigettato la domanda del ricorrente volta ad ottenere la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto.

In particolare, la corte territoriale ha affermato – per quel che qui rileva – che dei tre periodi di esposizione indicati dal ricorrente (corrispondenti ad altrettanti rapporti lavorativi), l’assenza di esposizione in uno dei periodi indicati – ritenuta dal giudice di prime cure – non era stata contestata dal lavoratore nell’atto di appello, sicchè si era formato giudicato interno; quanto agli altri periodi, essi erano in sè insufficienti per integrare il requisito temporale decennale previsto dalla legge.

Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per un motivo, cui resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorrente lamenta violazione di norme di diritto e omesso esame di un fatto decisivo, affermando che l’effetto devolutivo dell’appello importa che il giudice si debba pronunciare sulla domanda di benefici contributivi e che la limitazione temporale dell’esposizione di cui alla sentenza non doveva essere espressamente oggetto di impugnazione.

Il ricorso è fondato.

La corte territoriale ha posto a base della sua decisione la pretesa formazione di giudicato interno in ordine alla mancata esposizione del lavoratore in dato periodo temporale, come rilevata in primo grado e non specificamente contestata dal lavoratore con l’appello.

Questa Corte ha già precisato che la formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione può verificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomi perchè fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicchè l’acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verifica quando queste si pongano in nesso consequenziale con altra e trovino in essa il suo presupposto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 18713 del 23/09/2016, Rv. 641230 – 01; Sez. 2 -, Ordinanza n. 12649 del 25/06/2020, Rv. 658277 – 01).

Si è pure specificato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17935 del 23/08/2007, Rv. 598680 – 01; Sez. L -, Sentenza n. 24358 del 04/10/2018, Rv. 650730 – 01; Sez. 3 -, Ordinanza n. 2379 del 31/01/2018, Rv. 647932 – 01) che, mentre il giudicato interno può formarsi solo su capi di sentenza autonomi, sono privi del carattere dell’autonomia i meri passaggi motivazionali, ossia le premesse logico-giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che, unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione.

Anche per Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 21566 del 18/09/2017 (Rv. 645411 – 02), in tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione.

Con riferimento al caso di specie, l’individuazione contenuta in sentenza di primo grado di una data quale momento di cessazione della esposizione all’amianto non può costituire un capo autonomo della sentenza, rappresentando solo un elemento della vicenda costituto dalla complessiva esposizione qualificata all’amianto e dal diritto correlato alla rivalutazione dell’anzianità contributiva per esposizione ultradecennale. Il giudicato, dunque, non poteva formarsi sul mero fatto del limite temporale all’esposizione del lavoratore all’amianto.

Il ricorso deve dunque essere accolto. La sentenza impugnata – che ha basato la sua decisione solo sul giudicato interno – deve essere cassata e la causa va rinviata alla stessa corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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