Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2756 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. un., 30/01/2019, (ud. 04/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente di Sez. –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21882/2017 proposto da:

A.V., A.S., A.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 9, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE RAGUSO, rappresentati e difesi dall’avvocato

PASQUALE DIFONZO;

– ricorrenti –

contro

GAS PLUS ITALIANA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL MASCHERINO 72,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO PIERO ZOPPOLATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

148/2013 del TRIBUNALE di MATERA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

UMBERTO DE AUGUSTINIS, il quale conclude affinchè sia affermata la

giurisdizione amministrativa.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.A., S. e V., quali proprietari in comune e pro-indiviso, nonchè conduttori di un fondo rustico dell’estensione di circa 174.00.00 ettari parzialmente coltivati nel Comune di Ferrandina, adivano il Tribunale di Matera convenendo in giudizio innanzi ad esso la Gas Plus S.p.a..

Tanto al fine di sentir condannare la convenuta al risarcimento dei danni per mancata percezione di aiuti comunitari e deprezzamento dell’azienda agricola dovuto alla presenza nel fondo di un pozzo per l’estrazione di idrocarburi (gas). E ciò in dipendenza dei danni cagionati dalla presenza del pozzo di estrazione e dalla perdurante occupazione senza alcun titolo del fondo da parte delta società convenuta, con la quale gli stessi attori adducevano di non aver stipulato alcun contratto di locazione.

Costituitosi il contraddittorio la società eccepiva pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell’art. 133, lett. O) C.P.A. – D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, esponendo che con D.M. 1 settembre 1977 veniva rilasciata concessione per la coltivazione del giacimento di idrocarburi denominato “(OMISSIS)” e con successivo decreto del 20 luglio 2004 era stata riconosciuta la titolarità della predetta concessione in capo ad essa Gas Plus.

Aggiungeva, inoltre, la società convenuta che – a seguito di propria apposita istanza – con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato in data 31 ottobre 2006 la concessione era stata prorogata e che, con contratto del 7 agosto 1987, Al.An. e R.S., genitori degli attori, concessero in locazione dietro pattuito corrispettivo – ad essa stessa società un cespite del fondo di loro proprietà per installarvi la struttura produttiva consistente nel pozzo “(OMISSIS)” della predetta concessione “(OMISSIS)” al fine della coltivazione del giacimento; e, tanto, con la previsione di protrazione dell’occupazione del terreno per tutta la durata della concessione, fintanto che il concessionario vi avesse avuto interesse.

Parti attrici, odierne ricorrenti, ricorrono in via preventiva proponendo ex art. 41 c.p.c., comma 1, con atto fondato su un unico motivo, regolamento preventivo di giurisdizione.

Le medesime parti specificano che nel giudizio (iscritto al n. 148/2013 R.G.) innanzi al Tribunale di Matera non è stata emessa alcuna sentenza.

Il ricorso è resistito con controricorso dalla Gas Plus Italiana S.r.l. che chiede il rigetto del ricorso e la dichiarazione di giurisdizione del Giudice amministrativo in relazione alle domande proposte dalle parti ricorrenti.

Il P.G. ha concluso perchè sia affermata la giurisdizione amministrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il motivo del ricorso si deduce la “violazione e falsa esegesi dell’art. 1 c.p.c., art. 133, lett. O) e art. 7, commi 1, art. 20, comma 4 del Codice del Processo Amministrativo”.

Parti ricorrenti invocano, in particolare, il tenore letterale dell’art. 6 della originaria concessione del 1 settembre 1977, secondo cui “la concessione era accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi” sostenendo poi che quel provvedimento “perciò non costituisce, ex se, alcun titolo per l’occupazione dei fondi altrui”.

Il motivo non è fondato.

L’art. 133, lett. O) cit. riserva al Giudice amministrativo la giurisdizione in materia di “controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure ed ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gas, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o nella rete nazionale di gasdotti”. Nella fattispecie è pacifica l’esistenza, in favore della società controrìcorrente, di una concessione di idrocarburii che quest’ultima stessa sia valida ed era efficace almeno fino al momento della proposizione della domanda per cui è causa.

E’, altresì, incontestato che il suddetto contratto di locazione, a suo tempo sottoscritto dai danti causa delle odierne parti ricorrenti, era collegato all’esercizio dell’attività connessa alla concessione con previsione di protrazione fintanto che il concessionario vi avesse interesse (nè può dubitarsi della validità e dell’efficacia del detto contratto di locazione, già oggetto – a quanto pure risulta – di altro giudizio n. 1277/2005 R.G. definito innanzi al Tribunale di Matera).

Per ovvia conseguenza ogni provvedimento riguardante il rilascio del fondo de quo non può che inerire o, comunque, riflettersi sull’operatività della concessione in riferimento all’attività di estrazione del gas. Tanto comporta inevitabilmente la ricorrenza, in ipotesi, della giurisdizione del Giudice amministrativo.

Al riguardo non può che ribadirsi quanto il principio, già enunziato in materia analoga da questa Corte, che ha avuto modo di affermare che “in tema di energia, la realizzazione di un parco eolico, che attiene alla produzione di energia elettrica ed al suo trasporto nella rete nazionale, costituisce un intervento di interesse pubblico, sicchè ricadono nella giurisdizione esclusiva amministrativa gli atti del gestore di tale servizio funzionali alla sua costituzione ed alla determinazione delle sue modalità di esercizio e, conseguentemente, le domande del proprietario confinante, aventi ad oggetto la collocazione delle pale eoliche e le immissioni da esse provocate, laddove si traducano nella contestazione non di un’attività materiale posta in essere al di fuori di quella autoritativa, bensì di quella esecutiva dei provvedimenti amministrativi e delle relative scelte discrezionali riguardanti l’individuazione e la determinazione dell’opera pubblica sul territorio ” (Sez. U, Ordinanza 24 luglio 2017, n. 18165).

2.- Il motivo, in quanto infondato, va, dunque, respeinto.

3.- Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con conseguente declaratoria della giurisdizione del Giudice amministrativo innanzi al quale vanno rimesse, anche per le spese, le parti.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del Giudice amministrativo, innanzi al quale rimette, anche per le spese, le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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