Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2756 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, (ud. 04/07/2019, dep. 06/02/2020), n.2756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13108-2017 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 37,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROBERTO BUONFRATE;

– ricorrente –

contro

B.V., BI.RO., BI.MA., BI.LA.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 197/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI di TARANTO, depositata il 11/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Taranto, per quanto qui ancora di interesse, con sentenza n. 1949 del 2012, rigettava la domanda attorea, proposta da C.C. nei confronti dei coniugi Bi.Pa. e B.V., di risarcimento del danno, previa dichiarazione di inammissibilità della quanti minoris ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, ritenendo facilmente riconoscibili i vizi lamentati all’autorimessa acquistata.

A seguito di impugnazione interposta dalla C., la Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, con sentenza n. 197de1 2016, nella resistenza della B., non costituiti gli eredi di Bi.Pa. ( Bi.Ro., Bi.La. e Bi.Ma.), seppur parzialmente accogliendo le ragioni dell’appellante quanto alla pronuncia di inammissibilità della domanda di quanti minoris per essere stata implicitamente rinunciata, in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, nel merito, rigettava il gravame confermando la sentenza di prime cure sull’argomentazione della riconoscibilità dei vizi.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto la C. propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo, illustrato anche da memoria.

B.V. e le Bi., nella qualità di eredi di Bi.Pa., sono rimaste intimate.

Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente notificato al difensore della ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3), degli artt. 1491 e 1494 c.c., per avere la Corte di merito escluso la garanzia per vizi ritenendo la riconoscibilità dei vizi, peraltro desunta dalla sola presenza di lesioni nell’intonaco, circostanza che, ad avviso del giudice di merito, usando l’ordinaria diligenza l’avrebbe dovuta allarmare ed indurre ad incaricare un tecnico per accertare se vi fosse un difetto di costruzione. Di converso, ad avviso della ricorrente, nel dovere di diligenza in capo all’acquirente non ci può essere l’onere di fare ricorso ad esperti, elemento escluso dallo stesso concetto di facile riconoscibilità previsto dalla norma.

Il motivo è fondato.

Appare necessario e preliminare l’inquadramento della fattispecie all’interno del quadro normativo di riferimento: l’art. 1491 c.c., rubricato “Esclusione della garanzia”, dispone: “Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.”; inoltre, l’art. 1494 c.c. in ordine al “Risarcimento del danno” aggiunge: “In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.”

La Corte di appello, e prima ancora il Tribunale di Taranto, hanno escluso la garanzia per vizi prescritta dall’art. 1494 c.c. applicando la norma di cui all’art. 1491 c.c., la quale prevede l’esenzione da ogni responsabilità per i difetti “facilmente riconoscibili”, in quanto, come esposto nella sentenza gravata, a pag. 4, l’acquirente li avrebbe potuti appurare con una “verifica della relativa condizione, eventualmente anche con opportuna assistenza tecnica”.

Orbene, l’esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell’art. 1491 c.c., costituisce applicazione del principio di autoresponsabilità e consegue all’inosservanza dell’onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione.

Per costante giurisprudenza – sebbene il grado della diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto, ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell’acquirente – è tuttavia da escludere laddove l’onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all’opera di esperti o l’effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio. (Cass. 27 febbraio 2012 n. 2981).

Nel caso di specie, la Corte territoriale, pur avendo appurato che si trattava di gravi difetti di progettazione e costruzione, in forza dell’accertamento svolto dal nominato c.t.u., che ha verificato l’esistenza di lesioni strutturali non attribuibili alla normale usura del manufatto, bensì ad un possibile difetto di costruzione, avendo impiegato nel solaio travette e tondini di acciaio non idoneamente calcolati (come riportato nello stesso ricorso alle pagine 7 e 12), tuttavia ha affermato la riconoscibilità dei vizi per la presenza di lesioni diffuse in solaio, di ossidazione che avrebbe dovuto portare ad una “verifica della relativa condizione, eventualmente anche con opportuna assistenza tecnica”. Inoltre, ai fini dell’esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, l’art. 1491 c.c. non richiede il requisito dell’apparenza, ma quello della facile riconoscibilità del vizio. Ed è proprio siffatto onere che non poteva essere richiesto al compratore, ai sensi dell’art. 1491 c.c., il quale non postula una particolare competenza tecnica, nè il ricorso all’opera di esperti, ma è circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell’uomo medio (Cass. 18 dicembre 1999 n. 14277; Cass. 27 febbraio 2012 n. 2981). In questo caso, il ricorso all’esperto segna il discrimen tra le ipotesi in cui sia prevista la garanzia e quelle in cui sia esclusa, e cioè, se il vizio sia o meno facilmente riconoscibile.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, per avere i giudici del merito valutato i presupposti per l’operatività dell’art. 1491 c.c. nella parte in cui stabilisce un limite alla responsabilità presunta che grava sul soggetto forte, rectius del rapporto, il venditore. Se così non fosse, la conseguenza sarebbe quella di imporre in tutte le compravendite delle indagini tecniche qualificate e specifiche, non dovute in situazioni di tipo ordinario.

In conclusione, va accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Lecce, a cui viene rimessa anche la liquidazione delle spese di legittimità.

Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di L ecce.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

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