Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2756 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2756 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 22000-2014 proposto da:
POLO DIMEL DI POLO PARDISE GIUSEPPE & C SNC,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GENTILE DA
FABRIANO 3, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE
CAVALIERE, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DANIEL POLO PARDISE;
– ricorrente contro

ZILIO SILVANO, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA
CRIVELLI 50, presso lo studio dell’avvocato SELENE
SABELLICO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DANNI LIVIO LAGO;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 425/2014 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 05/02/2018

di VENEZIA, depositata il 21/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/11/2017 dal Consigliere ANTONIO
ORICCHIO;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del
Sostituto Procuratore generale CORRADO MISTRI che

gravAme

comunque per il rigetto

dP1 ficorso.

chiede la declaratoria di parziale inammissibilità del

Rilevato che :
è stata impugnata dalla POLO • DIMEL s.n.c. di Pardise
Giuseppe & C. la sentenza n. 425/2014 della Corte di
Appello di Venezia con ricorso fondato su quattro ordini di
motivi.

Zilio Silvano.
Giova, anche al fine di una migliore comprensione della
fattispecie in giudizio, riepilogare

f

in breve e tenuto conto

del tipo di decisione da adottare, quanto segue .
Lo Zilio, quale promittente acquirente, conveniva nel 2005
in giudizio innanzi al Tribunale di Bassano l’odierna parte
ricorrente al fine di accertare l’intervenuta risoluzione del
contratto preliminare di vendita di un immobile in gesolo
Lido , in dipendenza del quale esso attore aveva versato alla
promittente venditrice società la somma di C 400mila.
La parte convenuta, dapprima dichiarata contumace, si
costituiva successivamente in giudizio deducendo l’assoluta
temerarietà dell’azione giudiziale intrapresa dall’attore sulla
scorta di una rappresentazione fattuale assolutamente in
veritiera.
L’adito Tribunale, in accoglimento della domanda attorea,
condannava la società convenuta al pagamento in favore
dello Zilio della somma di C 413.166,52, con rivalutazione
ed interessi, nonché delle spese processuali.
3

Il ricorso è resistito con controricorso della parte intimata

La POLO DIMEL interponeva avverso la suddetta pronuncia
del Tribunale di prima istanza appello resistito dall’appellato.
La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata
innanzi a questa Corte, rigettava il gravame, confermava
l’appellata decisione e condannava l’appellante alla refusione

Il ricorso viene deciso ai sensi dell.’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Il P.G. ha concluso come in atti.
Considerato che :
1.-

Con il primo motivo del ricorso si svolgono

promiscuamente censure multiple senza indicazione della
norma processuale alla cui stregua si muovono le doglianze.
In particolare si deducono il “violazione e falsa applicazione
dell’art. 294 c.p.c. (anche) in relazione agli artt. 111 Cost. e
24 Cost., nonché -ancora- mancata conoscenza dell’atto
27/01/2005, richiesta di rimessione in termini, insufficienza
ed inconferenza di motivazione, omessa considerazione delle
risultanze probatorie”.
Il motivo, per come formulato, è assolutamente promiscuo
e, quindi, inammissibile (al di là della considerazione chequanto alla questione della regolarità della notifica della

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delle ulteriori spese di lite.

citazione, lamentata, fra l’altro, col motivo qui in esame- la
gravata decisione attesta che “non stato proposto appello”).
Al riguardo vanno ribaditi noti principi che questa Corte ha
già avuto modo di enunciare ed alla cui stregua deve
riaffermarsi che “in tema di ricorso per cassazione, è

impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse
ipotesi contemplate dai numeri 3 e 5 del primo comma
dell’art. 360 c.p.c., non essendo consentita la
prospettazione di questione sotto profili incompatibili quali
quelli della violazione o falsa applicazione di norma di legge
e del vizio di motivazione” ( Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 23
settembre 2011, n. 19443, nonché -conformemente, da
ultimo- Cass. civ., Sez. Terza , Sent. 10 febbraio 2017 , n.
3554).
E tanto in quanto è comunque sempre necessario che “dal
testo del ricorso si evincano con sufficiente chiarezza le
questioni sottoposte al Giudice di legittimità” (Cass. civ.,
SS.UU. 31 ottobre 2007, n. 23019).
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
“travisamento e/o omessa pronuncia sulle domande
dell’appello”.
Il motivo, invero di non semplice intelligibilità, lamenta il
mancato esame delle suddette domande.

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inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di

Tuttavia parte ricorrente omette, in violazione del noto
principio di autosufficienza, di trascrivere o individuare quali
siano state le domande , eventualmente “travisate” ( e in
che cosa) ovvero non considerate dalla decisione gravata.
Al riguardo va riaffermato il noto principio per cui

motivo in esame postula il necessario adempimento degli
oneri connessi all’ossequio del noto principio di
autosufficienza.
Si sarebbe, insomma, dovuto procedere -ad onere della
parte ricorrente- alla riproduzione diretta del contenuto dei
documenti fondanti, secondo l’allegata prospettazione, la
censura mossa all’impugnata sentenza ( Cass. civ., Sez. V,
Sent. 20 marzo 2015, n. 5655 ed , ancora, Cass. civ., Sez.
VI. Ord. 24 ottobre 2014, n. 22607).
Infatti, secondo noto principio e già affermato dalle S.U. di
questa Corte, “in tema di ricorso per cassazione, a seguito
della riforma ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, il novellato
art. 366, sesto comma c.p.c. , oltre a richiedere la
“specifica” indicazione degli atti e dei documenti posti a
fondamento del ricorso (cfr., per tutte . Cass. SS.UU. 2
dicembre 2008, n. 28547).
Il motivo è, quindi, inammissibile.

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l’ammissibilità di una censura come quella proposta col

3.

Con il terzo motivo si lamenta la “inammissibilità delle

domande del Sig. Silvano Zilio così come proposte (e)
omessa e/o insufficienza della motivazione”.
La censura

relativa alla carenza motivazionale è

inammissibile in quanto presuppone come ancora esistente

legittimità sulla motivazione della sentenza nei termini in cui
esso era possibile prima della modifica dell’art. 360, n. 5
c.p.c. apportata dal D.L. n. 83/2012, convertito nella L. n.
134/2012, essendo viceversa denunciabile soltanto l’omesso
esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di
discussione tra le parti, rimanendo -alla stregua della detta
novella legislativa- esclusa qualunque rilevanza del
semplice difetto di “sufficienza” della motivazione ( Cass.
civ., SS.UU., Sent. n. 8053/2014).
In relazione alla pretesa inammissibilità delle avverse
domande svolte (nel primo grado) in giudizio l’odierno
ricorrente ripropone doglianza già svolta col secondo motivo
di appello.
I Giudici del merito, nell’ambito delle prerogative proprie,
hanno correttamente valutato ed interpretato la domanda di
condanna al pagamento del doppio della caparra : trattasi di
interpretazione della domanda congrua, non illogica e
correttamente già svolta nella competente sede del giudizio
di merito.
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(ed applicabile nella concreta fattispecie) il controllo di

Stante l’infondatezza di tale ultima doglianza il motivo deve,
dunque, essere – nel suo complesso – respinto.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di
“violazione e falsa applicazione dell’art. 1385 c.c. (e)
insussistenza dei presupposti per il recesso e la condanna al

In particolare il motivo

deduce il lamentato vizio della

gravata sentenza per il fatto che “ló Zilio non ha dimostrato
di aver versato alla società esponente la somma di £
400 milioni”.
Il motivo non è fondato.
La pretesa insussistenza dei presupposti lamentata, come
innanzi, dalla parte ricorrente presuppone l’effettiva
ricorrenza dell’altrui inadempimento.
Senonchè

l’odierna

ricorrente, , pur

contestando

il

versamento della somma di quattrocento milioni ed
affermando che la stessa somma non venne mai versata,
dimentica che la quietanza del suddetto pagamento fa piena
prova fra le parti della corresponsione.
Nulla di rilevante e decisivo, in proposito, risulta aver
addotto nel corso del giudizio il medesimo odierno
ricorrente.
In particolare va rilevato che, uniformandosi al principio di
cui a Cass. n. 3921/2006, la Corte di merito ha
correttamente evidenziato che la quietanza costituisce atto
8

versamento del doppio della caparra”.

unilaterale ed integrando, fra le parti, confessione
stragiudiziale, fa piena prova della corresponsione della
somma per un determinato titolo.
Tanto con la conseguenza che il fatto del pagamento
attestato dalla quietanza può essere contestato solo (cosa

degli stessi fatti richiesti ex art. 2732 c.c. -errore di fatto o
violenza- richiesti dall’art. 2732 c.c. per privare di efficacia
la confessione.
Il motivo in esame va , quindi, respinto.
5.- Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
6.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così
come in dispositivo.
7.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al
pagamento in favore del contro ricorrente delle spese
del giudizio, determinate in C 9.200,00, di cui C

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non fatta né dedotta dalla ricorrente) mediante la prova

200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura
del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ‘ricorrente, dell’ulteriore

dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis
dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
10 novembre 2017.

importo a titolo di contributo unificato pari a quello

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