Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27559 del 30/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 30/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep.30/12/2016),  n. 27559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16583-2011 proposto da:

B.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

ANGELOZZI, che rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI

ANGELOZZI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE

DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 7127/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/10/2010 r.g.n. 2121/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato ANGELOZZI GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Velletri del 4.3.2005 B.P. agiva nei confronti dell’INPS, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Regione Lazio e del Comune di Roma per l’accertamento del suo diritto a percepire l’assegno di invalidità ex L. n. 118 del 1971, art. 13.

Il Tribunale di Velletri, all’esito di ctu, rigettava la domanda (sentenza del 7.12.200623.1.2007 nr. 627).

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 27.9-1.10.2010 (nr. 7127/2010), rigettava l’appello del B..

Preliminarmente la Corte territoriale dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Nel merito rilevava che l’appello non conteneva adeguate censure alla ctu medico legale recepita dal Tribunale.

Il consulente, già convocato dal Tribunale per chiarimenti, aveva puntualmente replicato alle note critiche di parte ricorrente con relazione suppletiva; nell’atto di gravame l’appellante si era limitato a riproporre il contenuto delle predette note senza prendere in esame la risposta fornita dal ctu.

Il consulente aveva compiutamente esaminato la patologie ed esaustivamente risposto alle critiche sollevate dalla parte sicchè non vi erano ragioni per rinnovare l’esame medico legale. Neppure era stato allegato un aggravamento delle patologie tale da giustificare per altro verso il rinnovo della ctu.

Le spese di giudizio seguivano la soccombenza giacchè la parte non aveva presentato la dichiarazione richiesta dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11; tale dichiarazione non ammetteva equipollenti, quali la formulazione da parte del difensore.

Per la Cassazione della sentenza B.P. ricorre nel confronti dell’INPS e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, articolando tre motivi.

Gli enti intimati non si sono costituiti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’articolo 13 L. 118/1971, dell’art. 149 disp. att. c.p.c., dell’art. 196 c.p.c. in riferimento all’art. 36 C.

Ha esposto che il giudice dell’appello aveva recepito le conclusioni del consulente nominato nel primo grado sebbene non fondate su una spiegazione logica e scientifica ed aveva omesso di verificare se nei chiarimenti resi il ctu avesse risposto ai rilievi critici formulati o piuttosto si fosse limitato a ribadire le sue conclusioni.

Egli aveva allegato alla domanda amministrativa il certificato del medico ASL che lo aveva riconosciuto bisognevole di assistenza continua; il consulente aveva espresso le sue valutazioni dando per presupposto che la situazione patologica fosse quella accertata dalla Commissione sanitaria di prima istanza, senza sottoporla ad alcun vaglio critico.

La sottovalutazione del quadro patologico trovava conferma nella circostanza che a seguito della presentazione di una successiva domanda amministrativa la Commissione della ASL aveva accertato il suo diritto alla indennità di accompagnamento dall’aprile del 2010 ovvero già cinque mesi prima della adozione della decisione impugnata.

La motivazione con cui la Corte di merito non aveva ritenuto la opportunità di rinnovare le indagini peritali era dunque infondata.

Il motivo è inammissibile.

La censura investe l’accertamento della situazione di fatto operato dal giudice del merito sicchè appare impropriamente qualificata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ovvero come vizio nella interpretazione ed applicazione di norme.

L’accertamento dei fatti è censurabile come vizio della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile ratione temporis in ragione della data di pubblicazione della sentenza d’appello; l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” denunziabile in sede di legittimità deve dunque riferirsi ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Nella fattispecie di causa parte ricorrente non indica alcun fatto storico il cui esame sarebbe stato trascurato dal giudice del merito nè individua alcuna insufficienza o contraddittorietà della motivazione su un fatto storico decisivo; piuttosto esprime un dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni del ctu recepite in sentenza.

Per costante giurisprudenza di legittimità il citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., ad esempio, in termini, Cassazione civile, sez. 3, 04/03/2010, n. 5205 Cass. 6 marzo 2006, n. 4766. Sempre nella stessa ottica, altresì, Cass. 27 febbraio 2007, n. 4500; Cass. 19 dicembre 2006, n. 27168; Cass. 8 settembre 2006, n. 19274; Cass. 25 maggio 2006, n. 12445).

Quanto alla circostanza del riconoscimento della prestazione in sede amministrativa, poi, parte ricorrente non adempie all’onere, impostole dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare il “come” ed il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione davanti al giudice del merito, il che esime da ogni successiva indagine riguardo alla decisività del fatto non esaminato.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. e artt. 112, 116 e 215 c.p.c..

La censura investe la statuizione di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per affermata carenza dei requisiti di forma prescritti benchè nel ricorso introduttivo del giudizio fosse contenuta la dichiarazione prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c. per l’esonero dal carico delle spese.

Il ricorrente ha dedotto che il beneficio ben poteva derivare, nel silenzio del legislatore, dalle dichiarazioni rassegnate dal difensore nelle conclusioni dell’atto introduttivo pur in assenza della sottoscrizione del soggetto rappresentato.

Il ricorso introduttivo recava, comunque, la firma autografa della parte rappresentata in calce al mandato, con funzione recettizia dell’intero atto.

3. Con il terzo motivo il ricorrente ha denunziato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente ha lamentato l’omesso esame del certificato rilasciato dalla Agenzia delle Entrate in data 17.11.2008, depositato il 15.12.2008, dal quale si evinceva il possesso del requisito reddituale per l’esonero dalle spese.

Ha assunto che la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare il possesso del requisito richiesto dall’art. 152 disp. att. c.p.c. pure nell’ipotesi di carenza formale della relativa dichiarazione nell’atto introduttivo del giudizio.

Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

La giurisprudenza di questa Corte (Cassazione civile, sez. lav., 04/03/2014, n. 4980; Cass. 4 aprile 2012 n. 5363), cui in questa sede si intende dare continuità, ha già chiarito che la dichiarazione contenuta nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ai fini dell’esonero dal pagamento delle spese di lite deve essere sottoscritta personalmente dalla parte e non è delegabile al difensore, essendo connessi a tale dichiarazione effetti di assunzione diretta di responsabilità.

Significativo in tal senso è il testo del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, ultimo periodo, ai termini del quale è “l’interessato” che deve rendere la dichiarazione e assumere l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito. Trattandosi di dichiarazione specifica, il cui oggetto è estraneo ai contenuti dell’atto introduttivo del giudizio ed alla quale la legge attribuisce valore sostitutivo di certificazione, anche la sottoscrizione della parte deve essere specifica; la firma apposta al mandato – seppure in calce o a margine del ricorso – ha la diversa funzione di conferire al difensore la rappresentanza tecnica nella sede giudiziaria sui contenuti della domanda.

Neppure può ritenersi rilevante ai fini di cui trattasi, in assenza della dichiarazione formale, la documentazione reddituale prodotta in atti.

La norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c. è testuale nel far discendere l’effetto dell’esonero dal carico delle spese processuali dalla formulazione nel ricorso introduttivo del giudizio della “apposita” dichiarazione, non ritenendo per questa via sufficiente a tal fine la mera titolarità del requisito reddituale.

La ratio della disposizione deve ravvisarsi in una esigenza di semplificazione dell’ l’accertamento reddituale, attraverso un atto di responsabilità della parte; il giudice del merito correttamente non ha proceduto pertanto, in assenza del richiesto requisito formale all’accertamento del possesso del requisito sostanziale.

Nella per le spese, per la mancata costituzione degli intimati.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA