Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27559 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. III, 20/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10385-2009 proposto da:

AZIENDA TRASPORTI MILANESI ATM SPA, (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, dott. Ing. C.E.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo

studio dell’avvocato SPALLINA BARTOLO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RHO ALBERTO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona dell’Avvocato R.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7,

presso lo studio dell’avvocato TROVATO CONCETTA, rappresentata e

difesa dall’avvocato VINCI PAOLO giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3374/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/12/2008; R.G.N. 394/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato BARTOLO SPALLINA;

udito l’Avvocato PAOLO VINCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’area di parcheggio di interscambio, gestita per conto del Comune di Milano dall’Azienda Trasporti Milanesi spa, fu rubato un autocarro assicurato per il furto presso la AXA Ass.ni spa.

Quest’ultima, indennizzato il proprietario, agì in rivalsa nei confronti della ATM. Il Tribunale di Milano respinse la domanda con sentenza poi riformata dalla Corte d’appello di Milano, che ha accolto la domanda della AXA Ass.ni., ritenendo che l’obbligazione principale del gestore del parcheggio era quella di custodire l’autovettura che il conducente gli consegna per evitare di lasciarla in luogo pubblico, con i conseguenti rischi connessi alla mancanza di custodia.

Propone ricorso per cassazione l’ATM a mezzo di due motivi. Risponde con controricorso la compagnia assicuratrice. Le parti hanno depositato memorie per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione se tra le parti sia stato stipulato un contratto di mera locazione di area, oppure di deposito con conseguente obbligo del depositario di custodire la cosa e restituirla nello stato nel quale gli è stata consegnata è stato oggetto di contrasto giurisprudenziale fino alla sentenza resa da questa Corte a sezioni unite n. 14319 del 28 giugno 2011, la quale è intervenuta, appunto, a comporre quel contrasto.

Il principio affermato dal menzionato arresto è il seguente:

L’istituzione da parte dei Comuni, previa Deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 1, lett. f) (C.d.S.), non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso “parcheggio incustodito” è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (art. 1326 c.c., comma 1, e art. 1327 cod. civ.), perchè l’esclusione attiene all’oggetto dell’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. (senza che sia necessaria l’approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell’art. 1341 c.c., comma 2, non potendo presumersene la vessatorietà), e l’univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente, al fine di costituire l’obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero al principio della tutela dell’affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso (quali, ad esempio, l’adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, di dispositivi o di personale di controllo), potendo queste ascriversi all’organizzazione della sosta. Ne consegue che il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell’area all’uopo predisposta.

Nella fattispecie in trattazione risulta accertata l’esistenza “dell’avvertimento da quel gestore pubblicizzato nel parcheggio in questione di non rispondere dei furti totali o parziali dei veicoli consumati all’interno della particolare area di sosta” (cfr. pag. 5 della sentenza, nonchè pag. 1 della sentenza stessa nell’esposizione del fatto). Non essendo, dunque, necessari ulteriori accertamenti di fatto, accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda della AXA Ass.ni spa.

Il contrasto di giurisprudenza formatosi sul punto, composto soltanto con la menzionata sentenza delle sezioni unite, consiglia l’intera compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio.

L’AXA Ass.ni va, infine, condannata a restituire alla controparte le somme percepite in esecuzione della sentenza d’appello, oltre gli interessi dalla data di percezione a quella di restituzione.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda della AXA Ass.ni spa.

Compensa interamente tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio. Condanna la AXA Ass.ni spa a restituire alla controparte le somme percepite in esecuzione della sentenza d’appello, oltre gli interessi legali dalla data di percezione a quella di restituzione.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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