Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27559 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/12/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26592-2015 proposto da:

F.A., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA SEMPIONE 19/B, presso lo studio dell’avvocato IRMA

BOMBARDINI, rappresentati e difesi dall’avvocato FABRIZIO CASTALDO;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4714/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/06/2015 R.G.N. 7913/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza del 15.6.15, la Corte d’Appello di Napoli – in riforma di sentenza del tribunale della stessa sede – ha rigettato la domanda dei lavoratori di rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto, ritenendo non provata l’esposizione.

Avverso tale sentenza ricorrono i lavoratori per due motivi, cui resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -violazione dell’art. 13 e omessa applicazione del D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 2 che esclude l’onere della prova di esposizione qualificata per i marittimi, in attuazione di direttive Europee; la sentenza impugnata avrebbe errato nel fondare la propria decisione sulla mancata prova della cd. esposizione qualificata, non avendo tenuto conto del richiamato decreto (con cui sono state introdotte nel nostro ordinamento le direttive Europee n. 1107 del 1980 e n. 477 del 1983), che ha inteso escludere i lavoratori della navigazione marittima e aerea, dall’applicazione della disciplina sull’esposizione all’amianto.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione dell’art. 115 c.p.c. e contraddittorietà della motivazione, per non avere la sentenza impugnata considerato l’assenza a carico dei ricorrenti in quanto marittimi di onere probatorio in ordine all’esposizione all’amianto, trascurando comunque la documentazione da cui risultava tale esposizione. Si censura sostanzialmente l’omessa valutazione delle prove documentali prodotte e delle richieste istruttorie avanzate in conseguenza dell’erronea ripartizione dell’onere probatorio derivante dall’omessa applicazione del D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 2 ai lavoratori marittimi, richiamando, a tal fine, i documenti – prodotti e disattesi dal giudice del merito – relativi alla letteratura scientifica in tema di amianto a bordo delle navi e di malattie correlate all’esposizione a fibre di asbesto.

Le doglianze si rivelano inconferenti, atteso che la decisione non fa altro che applicare alla fattispecie il superiore principio secondo cui il rispetto della normativa sull’esposizione ad amianto ha una indiscussa validità anche nei confronti dei lavoratori marittimi, ed il limite di cui alla L. n. 277 del 1991, art. 2 non concerne il possesso dei requisiti per il godimento dei benefici che da essa conseguono; ciò ribadito riguardo all’ambito di applicabilità dei criteri utili a beneficiare della tutela per esposizione ad amianto nei confronti dei lavoratori marittimi, la sentenza gravata, concordando col primo giudice, ha affermato non raggiunta la prova del diritto rivendicato da parte ricorrente; ha accertato in proposito che gli appellanti non avevano precisato nè l’attività che svolgevano, nè dove, con quali modalità e per quanto tempo la svolgevano, nè su quali navi o parti delle navi: in altri termini non avevano fornito nessun elemento, neppure di massima, sugli ambienti di lavoro in cui ciascun ricorrente aveva prestato un’attività dalla quale potesse evincersi avvenuta un’esposizione qualificata personale alla sostanza morbigena.

Nel pretendere la prova specifica ai sensi della. L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, la Corte territoriale ha dato corretta attuazione alla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass. Sez. Lav., ordinanza n. 12287 del 23/6/2020, nonchè, in precedenza, Sez. VI-L., ordinanza n. 26923 del 23/12/2016), la quale ritiene che, anche qualora i lavoratori, come nel caso di specie, deducano di essere stati esposti al rischio dell’amianto per un periodo ultradecennale, ai fini della spettanza dei benefici di legge (aspetto questo diverso da quello inerente la tutela antinfortunistica di competenza INAIL, come evidenziato dall’impugnata sentenza), rileva il solo periodo di lavoro di effettiva e provata esposizione al rischio e che pertanto, per “intero periodo lavorativo” deve intendersi alla luce delle finalità della L. n. 257 del 1992, evidenziate anche da Corte Cost. nella sentenza n. 5 del 12 gennaio 2000 – il periodo caratterizzato dal rischio di contrarre malattie, qual è soltanto il periodo in cui vi sia stata esposizione qualificata al rischio di asbestosi (cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 18863 del 26/09/2016, Rv. 641206 – 01).

Nemmeno meritevole di accoglimento è il secondo motivo con il quale si lamenta violazione di legge e si contesta il difetto di motivazione in merito alla omessa valutazione delle prove documentali prodotte e alla mancata ammissione delle richieste istruttorie avanzate.

In proposito deve rilevarsi che non sussiste alcuna violazione dell’invocato art. 115 c.p.c. e che la Corte territoriale ha dato specificamente atto dell’esame della produzione documentale degli odierni ricorrenti, rilevandone la genericità e l’assoluta inidoneità a fornire riscontri oggettivi in merito al superamento della soglia di rischio negli ambienti in cui essi operavano (o avevano operato). Per altro verso, la sentenza impugnata ha rilevato l’assenza di allegazione e prova della specifica e dettagliata indicazione delle mansioni di ciascun appellante, delle concrete modalità con cui tali mansioni venivano espletate, innanzitutto sotto il profilo temporale, in secondo luogo sotto il profilo del contenuto e infine sotto il profilo spaziale, rilevando che alcun riferimento è stato fatto dai ricorrenti all’orario di lavoro, al modo in cui la prestazione era articolata nell’arco della giornata, alla quantità di tempo impiegato per ciascun compito, agli indumenti indossati.

Il motivo pretende di contrastare tali affermazioni limitandosi a dedurre l’omesso specifico riferimento a documenti estratti da pubblicazioni, relazioni e studi attinenti alla presenza di amianto sulle navi costruite prima del 1990, il cui contenuto non riproduce, omettendo di evidenziare, in relazione a tali documenti, specifici errori del ragionamento del giudice, o di indicare circostanze ed elementi trascurati aventi carattere decisivo, nel senso che la loro considerazione avrebbe comportato una differente valutazione del materiale probatorio; la censura dei ricorrenti mira pertanto a sollecitare un riesame del materiale probatorio e quindi una nuova formulazione del giudizio di fatto, estranei alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità, al quale, mentre è precluso riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale, è consentito controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e concludenza nonchè scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (ex multis cfr. Cass. n. 18119 del 2008; n. 5489 del 2007; n. 20455 del 2006; n. 20322 del 2005; n. 2537 del 2004). Infine, risulta inammissibile, prima ancora che infondata, la deduzione relativa all’omessa valutazione delle richieste istruttorie in quanto parte ricorrente ha omesso di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, questa Corte deve essere posta in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. Cass. n. 17915 del 2010).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 3000 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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